Cassazione Penale, Sentenza n. 15668/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rotolo impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà di Isernia che aveva rigettato la sua richiesta di revoca/reiesame del decreto di sequestro preventivo di euro 76.667,44. Contestava la mancanza del fumus commissi delicti e sosteneva che il suo compito si limitava a verificare la residenza del richiedente e la dichiarazione di possesso di bestiame, mentre il controllo sull'effettivo uso dei terreni spettava all'AGEA. Inoltre allegava che il Sindaco e il Vice-Sindaco si erano successivamente ingeriti nella procedura rilasciano concessioni analoghe a soggetti non residenti, senza che Rotolo ne fosse a conoscenza, come risultante dalla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale della libertà avesse motivato concretamente il rigetto dell'istanza di riesame, ravvisando il fumus commissi delicti sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni di imprenditori e degli amministratori comunali (Sindaco Andrea Lucente e Vice-Sindaco Lucia Masciotra). In particolare sono state considerate rilevanti dichiarazioni secondo cui, alla presenza di Rotolo, si suggeriva agli interessati di non dichiarare l'effettiva concessione dei terreni perché già affidati ad altri, le affermazioni degli amministratori secondo cui Rotolo avrebbe predisposto provvedimenti e indicato allevatori non residenti, nonché il riscontro di attestazioni protocollate con stessi numeri e date. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai presupposti del decreto di sequestro preventivo e alla necessità di fumus commissi delicti; la Corte ha valutato che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esistenza del fumus sulla base degli elementi acquisiti.
art. 322-ter cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme applicate al sequestro preventivo/probatorio; utilizzato come quadro normativo per la misura patrimoniale disposta dal GIP.
art. 240 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel contesto delle misure cautelari; impiegata come riferimento formale nell'adozione del decreto di sequestro.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la contestazione della partecipazione e del concorso di più persone nella commissione dei reati oggetto d'indagine.
art. 81, comma 2 cod. pen.
Richiamata come norma sulle circostanze aggravanti (concorrente di reati o reiterazione) in relazione alla qualificazione delle responsabilità penali contestate.
art. 479 cod. pen.
Richiamato in relazione a falsità o attestazioni mendaci rese da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, così come dedotto dall'impianto accusatorio.
art. 640 cod. pen.
Richiamato per la contestazione del reato di truffa con riferimento alle condotte finalizzate all'indebita percezione di contributi.
art. 640-bis cod. pen.
Richiamato specificamente per le ipotesi di truffa aggravata riguardanti contributi comunitari, elemento centrale dell'accusa (indebita percezione di fondi UE mediante false attestazioni).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende (quantificata in euro 3.000).
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo l'ammissione del ricorso è limitata a violazioni di legge o a vizi motivazionali particolarmente gravi: occorre dimostrare errori normativi, di logicità o una motivazione del tutto carente.
- Per disporre un sequestro preventivo è necessario il fumus commissi delicti; tuttavia il fumus può ricavarsi non solo da atti formali ma anche da riscontri documentali e dichiarazioni testimoniali coerenti e convergenti.
- La mera affermazione di compiti amministrativi limitati (es. verifica formale della residenza) non esclude responsabilità se emergono elementi probatori che indicano un coinvolgimento attivo o un contributo alla falsificazione delle attestazioni.
- Documenti protocollati con coincidenze anomale (stesso numero/data) e dichiarazioni contraddittorie o convergenti di più soggetti possono essere valutati come indizi idonei a sostenere il fumus per misure cautelari patrimoniali.
- Nel giudizio di impugnazione è essenziale contestare con argomentazioni precise gli elementi probatori utilizzati dal giudice di merito; argomentazioni generiche sulla ripartizione di competenze amministrative sono spesso insufficienti.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; va quindi valutata attentamente la fondatezza dell'impugnazione.
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