Ordinanza n. 4037/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta dell’11 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. VIII istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 16/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1560; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell’elaborato scritto dell’esame di abilitazione forense, con valutazione di 16/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale relativo alla correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui il proprio elaborato è stato valutato con 16/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale sulle indicazioni operative per la correzione, contestando anche l’idoneità della motivazione mediante il solo voto numerico. Il giudizio investe inoltre la disciplina transitoria che differisce, per la sessione 2024, l’entrata in vigore della disposizione concernente i criteri dell’esame, la cui legittimità costituzionale è già stata rimessa alla Corte costituzionale in un giudizio analogo.
La decisione
Il Tribunale non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Ha rilevato che nel presente giudizio devono trovare applicazione le medesime norme oggetto dell’incidente di costituzionalità già sollevato in un procedimento analogo e ha prospettato la possibilità di disporre la sospensione impropria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Richiamando i principi del Consiglio di Stato, ha ritenuto necessario instaurare previamente il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo alle parti di interloquire sia sulla sospensione sia, eventualmente, davanti alla Corte costituzionale. Ha quindi assegnato venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie e ha riservato la decisione alla scadenza del termine. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale in base al quale, nel giudizio analogo, è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità della disciplina transitoria dell’esame di abilitazione forense.
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
Disposizione della cui legittimità costituzionale è stata prospettata la necessità di applicazione anche nel presente giudizio, in relazione al differimento dell’entrata in vigore della disciplina dell’esame per la sessione 2024.
art. 1 l. n. 18/2024
Norma di conversione del decreto-legge contenente la disciplina transitoria sottoposta all’esame della Corte costituzionale.
art. 46 l. n. 47/2012
Disposizione la cui entrata in vigore è stata differita dalla disciplina transitoria oggetto dell’incidente di costituzionalità.
art. 295 c.p.c.
Base normativa indicata dal Tribunale per l’eventuale sospensione impropria del presente giudizio in ragione della pendenza di un incidente di costituzionalità su questione analoga.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone, secondo il richiamo operato dal Tribunale, il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, prima della decisione sulla sospensione impropria.
art. 23 l. n. 87/1953
Richiamato con riferimento alla sospensione del giudizio analogo e alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sull’incidente di costituzionalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento della tutela dei dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- Quando in un giudizio debbano applicarsi le medesime norme oggetto di una questione di legittimità costituzionale già sollevata in un procedimento analogo, il giudice può valutare la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., senza definire immediatamente la domanda principale.
- La sospensione impropria collegata alla pendenza di un incidente di costituzionalità deve essere disposta previo contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Prima di decidere sulla sospensione impropria, alle parti deve essere riconosciuta la possibilità di manifestare il proprio interesse a interloquire davanti alla Corte costituzionale.
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