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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4627/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) dedotta con riferimento all'art. 17 d.lgs. 116/2017: si censura che il consenso all'accordo sulla pena sia stato dato nel corso di un procedimento instaurato con rito direttissimo da un Vice Procuratore Onorario (VPO) ritenuto non legittimato a svolgere tale funzione, poiché i reati di cui si tratta (cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990) prevedono una pena massima superiore a quattro anni e quindi non rientrano nell'ambito dell'art. 550 c.p.p.; secondo il ricorrente ciò avrebbe comportato l'obbligo di celebrare l'udienza preliminare e l'illegittimità del consenso espresso dal VPO.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha affermato che la partecipazione al processo di vice-procuratori onorari, al di fuori dei casi previsti, costituisce mera irregolarità non sanzionata da nullità. Ha precisato che le norme citate (art. 43‑bis ord., art. 550 c.p.p., ultimo comma dell'art. 72 ord. giud.) hanno funzione organizzativa/di criteri di assegnazione e non dispongono un divieto la cui violazione comporti nullità; analogamente l'art. 33 c.p.p., comma 2 esclude che l'assegnazione dei processi rilevi come vizio di capacità del giudice. Conseguentemente l'intervento del PM in persona di un VPO, anche se la delega avrebbe dovuto riguardare in via ordinaria soltanto i delitti perseguibili per citazione diretta, non è causa di nullità del patteggiamento purché chi svolge le funzioni sia un soggetto investito delle relative attribuzioni e partecipi al procedimento. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il patteggiamento; qui indicata come il rito con cui è stata pronunciata la sentenza impugnata

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990

    art. 73, quarto comma, D.P.R. 309/1990

    Qualifica il reato di cessione di sostanze stupefacenti; utile a definire la fattispecie sostanziale oggetto del patteggiamento

  • art. 17 d.lgs. 116/2017

    Norma richiamata nel motivo di ricorso per contestare la legittimazione del VPO; la Corte non ne riconosce efficacia invalidante sulla partecipazione del VPO in quanto quest'ultima è considerata mera irregolarità organizzativa

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Indica i reati per i quali è ammessa la citazione diretta e fissa limiti (pena detentiva max 4 anni) che sono stati interpretati dalla Corte come criteri organizzativi e non divieti assoluti che generino nullità in caso di inosservanza

  • art. 72 (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) - ordinamento giudiziario

    ultimo comma dell'art. 72 R.D. 30.1.1941 n. 12

    La previsione di non delegabilità delle funzioni di PM in fase dibattimentale per taluni reati va intesa come criterio di massima per il Procuratore delegante e può essere disattesa per esigenze di servizio; la sua violazione non comporta nullità automatica

  • art. 43‑bis ordinamento giudiziario (criterio di assegnazione)

    art. 43‑bis ord. giud., comma 3, lett. b)

    Stabilisce criteri di assegnazione per i giudici onorari; la Corte ritiene che si tratti di disposizione organizzativa e che la sua violazione non determini nullità processuali

  • art. 33 cod. proc. pen., comma 2

    Esclude che l'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici possa essere considerata attinente alla capacità del giudice; applicato analogicamente anche al PM per escludere la nullità

  • art. 178 cod. proc. pen., lett. b)

    art. 178 c.p.p., lett. b)

    Richiamato per sottolineare i casi tassativi di nullità generale: la Corte distingue e nega che la violazione dei criteri di assegnazione rientri tra tali ipotesi

Massime di principio

  • La partecipazione al procedimento di un vice‑procuratore onorario in casi non espressamente previsti dalle norme d'assegnazione è considerata una irregolarità organizzativa e, salvo situazioni di assoluta mancanza di legittimazione o di nullità riguardanti l'iniziativa dell'azione penale, non determina la nullità degli atti né del patteggiamento.
  • Le norme che disciplinano l'assegnazione del lavoro (art. 43‑bis ord., art. 550 c.p.p., ultimo comma art. 72 ord. giud.) hanno natura organizzativa e non operano come divieti assoluti efficaci a determinare nullità processuali; la loro violazione può essere rimproverata come cattiva gestione del servizio ma non invalida automaticamente le vicende processuali.
  • Per far valere con successo una nullità occorre dimostrare una violazione delle disposizioni che riguardano l'iniziativa e l'esercizio dell'azione penale o la partecipazione sostanziale del pubblico ministero in modo tale da compromettere le garanzie processuali; mera incongrua assegnazione di funzioni non è di per sé sufficiente.
  • In casi simili, chi impugna per vizio di legittimazione del PM deve provare che mancava totalmente una delega o che la persona che ha svolto le funzioni non era in alcun modo investita di attribuzioni di pubblico ministero; altrimenti il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile o infondato.
  • Le impugnazioni basate su vizi organizzativi dell'ufficio (uso dei magistrati onorari per carenze d'organico) rischiano di essere respinte: è preferibile contestare profili sostanziali di lesione dei diritti processuali o formali che rientrino tra le cause di nullità espressamente previste.

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