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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8986/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Brindisi per il reato di plurima cessione di sostanza stupefacente in concorso. Due censure: 1) carenza di gravi indizi rispetto al fatto rubricato alla lettera H) del capo d'accusa, con particolare riferimento alle risultanze di intercettazioni telefoniche (cd. "droga parlata") - il ricorrente sostiene che le intercettazioni non consentirebbero di attribuirgli i fatti neppure a livello indiziario; 2) errata esclusione della applicabilità della causa di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, nonostante il presumibilmente modesto valore ponderale delle singole cessioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sull'attendibilità delle intercettazioni (prima doglianza) la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione di espressioni criptiche nelle conversazioni intercettate ("droga parlata") è questione riservata ai giudici di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; nel caso di specie il Tribunale di Lecce aveva motivato in modo non manifestamente illogico valutando l'immediatezza temporale e il contenuto allusivo delle conversazioni tra Mazza e Italiano e di quelle di Mazza con un potenziale acquirente, ritenendo che le indicazioni fossero dirette a orientare l'Italiano verso il compratore. Quanto alla seconda doglianza, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della lieve entità: nonostante il modesto peso delle singole cessioni, la frequenza quasi quotidiana delle consegne, la professionalità dell'attività e l'elenco di molti (27) possibili acquirenti indicano un compendio complessivo di sostanza di rilevante entità e la non minima offensività della condotta. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; viene disposto che la Cancelleria compia gli adempimenti relativi alla permanenza della custodia secondo l'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La Corte ha ritenuto che la causa di lieve entità non si applica quando, oltre al modesto valore ponderale delle singole cessioni, emergano elementi che dimostrino la non minima offensività della condotta (es. reiterazione quotidiana, numero elevato di clienti, natura professionale dell'attività), sicché il complesso delle evidenze esclude la fattispecie di cui al comma 5.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per irrogare al ricorrente l'obbligo di rifondere le spese processuali; la Corte ha richiamato l'art. 616 come base per la condanna alle spese e per gli oneri verso la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Richiama gli adempimenti della Cancelleria relativi alla comunicazione/gestione della prosecuzione della custodia cautelare alla luce della conferma del provvedimento restrittivo; la Corte ordina che la Cancelleria esegua le formalità previste da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari la magistratura verifica la sussistenza di "gravi indizi" e non la prova piena della responsabilità: la valutazione delle intercettazioni e del loro significato ("droga parlata") è di regola rimessa ai giudici del merito.
  • In sede di legittimità le censure sulla valutazione probatoria basata su conversazioni criptiche sono ammissibili solo se dimostrabile la manifestità dell'illogicità o dell'irragionevolezza della motivazione del giudice di merito.
  • La mera esiguità del quantitativo nella singola cessione non determina automaticamente l'applicabilità della causa di lieve entità: va valutata la ripetizione, la continuità dell'attività, il numero di clienti e la professionalità, che possono configurare un'attività di spaccio idonea a escludere la lieve entità.
  • Per valutare la rilevanza del dato ponderale è necessario contestualizzarlo e motivarlo con altri elementi che provino la non minima offensività della condotta; il valore da solo può essere decisivo solo se manifestamente incompatibile con la fattispecie ordinaria.
  • La contestazione della qualificazione giuridica dei fatti (es. lieve entità) richiede al giudice motivazioni che tengano conto di tutti gli elementi di contesto (reiterazione, organizzazione, clientele); l'assenza di tale motivazione rende più difficile l'accoglimento del ricorso in cassazione.
  • La conferma di misure cautelari per pericolo di reiterazione è fondata su elementi concreti e attuali (frequenza delle condotte, capacità di approvvigionamento, rete di acquirenti); tali elementi giustificano la custodia anche quando le singole cessioni appaiono di modesta entità.

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