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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21677/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado con cui uno degli imputati era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, mentre l'altro era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva. In Cassazione, il primo ricorrente ha dedotto un motivo che mirava, nella sostanza, a una diversa ricostruzione dei fatti e a un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, senza allegare specifici travisamenti della prova; ha inoltre invocato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il secondo ricorrente ha proposto due motivi ritenuti dalla Corte ugualmente versati in fatto e privi di specificità, perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già svolte in appello e non realmente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure del primo ricorrente fossero dirette a ottenere una revisione del merito e non denunciassero specifici vizi di legittimità; ha escluso che la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio possa essere invocata come autonomo parametro di violazione di legge in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione. Quanto al secondo ricorrente, ha rilevato la mancanza di specificità dei motivi, perché meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello con motivazione congrua e completa. Conseguentemente, ha condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione nei limiti propri del ricorso per legittimità; non consente una nuova valutazione autonoma delle prove.

  • art. 533 c.p.p.

    La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera pienamente nella fase di merito, mentre in cassazione rileva solo se la sua violazione si traduce in manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 29541 del 16/07/2020

    Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo

    È richiamato il principio per cui i limiti all'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione non possono essere aggirati qualificandole come violazioni di norme processuali in assenza di una specifica sanzione.

  • art. 12 del 31/05/2000

    Sez. U, n. 12 del 31/05/2000

    Richiamo al principio che impedisce il sindacato di merito in cassazione se non attraverso specifiche doglianze di travisamento della prova.

  • art. 6402 del 30/04/1997

    Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997

    Richiamo al medesimo principio sulla non ammissibilità di censure meramente fattuali in sede di legittimità.

  • art. 24 del 24/11/1999

    Sez. U, n. 24 del 24/11/1999

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è precluso quando la motivazione non presenti carenze o illogicità macroscopiche.

  • art. 24574 del 12/03/2015

    Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli

    La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può essere usata come autonoma censura di violazione di legge in cassazione.

  • art. 28957 del 03/04/2017

    Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri

    Il parametro dell'art. 533 c.p.p. ha piena operatività in merito; in cassazione rileva solo se la sua inosservanza si traduce in manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 34532 del 22/06/2021

    Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis

    Il giudice di appello non deve confutare analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente una motivazione globale, logica e adeguata, che renda evidente la disattesa delle deduzioni incompatibili con la decisione.

  • art. 46261 del 18/09/2019

    Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi

    Le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione possono ritenersi implicitamente disattese.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di merito in doglianze di violazione di legge: il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo specifiche allegazioni di travisamento probatorio nei limiti del vizio motivazionale.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è criterio di giudizio del merito e non autonomo parametro di legittimità; in cassazione può rilevare solo se la sua violazione si traduce in una manifesta illogicità della motivazione.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: sono inammissibili le doglianze meramente ripetitive di quelle già respinte in appello, specie quando la motivazione del giudice di merito sia ampia, congrua e logicamente coerente.
  • Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a replicare analiticamente a tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente una motivazione globale che dimostri di avere considerato i fatti decisivi e renda implicitamente disattese le tesi incompatibili con la decisione.
  • La contestazione della motivazione non può essere aggirata prospettando una generica inosservanza di norme processuali se manca una specifica sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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