Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2395/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con cui il Tribunale del riesame ha aggravato la misura cautelare da obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria agli arresti domiciliari. Contesta in particolare che il Tribunale avrebbe fondato il pericolo di reiterazione su elementi neutri e insufficienti quali un precedente penale del 2009 e l'assenza di attività lavorativa, senza considerare la misura meno afflittiva precedentemente disposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non affetta dai vizi denunciati. Ha ritenuto rilevanti e concreti gli elementi indicati dal Tribunale: il sequestro di oltre 165 grammi di cocaina (in parte già suddivisa e in parte in forma sasso), materiale per il confezionamento e bilancini, i gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990, il precedente penale (anche se risalente), e l'assenza di attività lavorativa come fattore che aumenta il rischio di reiterazione. Per tali ragioni il giudice d'appello ha ritenuto insufficiente la misura originaria e adeguata quella degli arresti domiciliari per impedire contatti con ambienti illeciti. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha altresì richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 nella sua valutazione.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte valorizza la consistente quantità di sostanza e gli elementi di confezionamento come indici gravi di colpevolezza per il delitto previsto dall'art. 73, giustificando esigenze cautelari più rigorose.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata la norma che regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, fissando la somma in euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare la condotta della parte rispetto alla causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare il ricorso proposto senza colpa, pur confermando l'obbligo economico disposto dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La quantità rilevante di stupefacente e gli strumenti di confezionamento sono elementi decisivi per ritenere sussistenti gravi indizi e per giustificare misure cautelari più afflittive.
  • Un precedente penale, anche se anteriore, può concorrere con gli elementi dell'indagine a formare un quadro di personalità incline a attività illecite e giustificare il rischio di reiterazione.
  • L'assenza di un'attività lavorativa lecita può essere valorizzata come fattore che aumenta la probabilità di reiterazione del reato, soprattutto se combinata con altri indizi concreti.
  • Il giudice può riformare una misura cautelare più mite se ritiene, sulla base di elementi concreti, che essa sia insufficiente a prevenire la reiterazione o i contatti con ambienti criminali; la scelta degli arresti domiciliari è coerente se idonea a perseguire tali scopi.
  • In cassazione, la declaratoria di inammissibilità può comportare oneri per il ricorrente (spese e versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il richiamo alla giurisprudenza costituzionale serve a valutare la responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.