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Ordinanza

Ordinanza n. 1609/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di visto di ingresso per motivi di studio dell 7.12.2025, protocollo n. 2025-1099 (cfr. all. 1); - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202601805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato il 7 dicembre 2025 dalla competente autorità consolare, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento è stato contestato unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che l'istanza riguardava la sede dell'Ambasciata d'Italia a Teheran.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha rilevato che l'istanza era stata proposta presso l'Ambasciata di Teheran e che, in ragione del noto contesto bellico, l'Amministrazione aveva rappresentato l'impossibilità di operare. Inoltre, allo stato, il ricorrente non sarebbe comunque stato in grado di usufruire dell'eventuale visto. Il giudice ha quindi escluso i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione delle eccezionali circostanze rappresentate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata per assenza dei presupposti cautelari, alla luce dell'impossibilità dell'Amministrazione di operare presso la sede consolare interessata e dell'inutilizzabilità attuale dell'eventuale visto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La tutela cautelare contro un diniego di visto può essere negata quando, per il contesto bellico esistente nella sede consolare competente, l'Amministrazione rappresenti l'impossibilità attuale di operare e il richiedente non sia comunque in grado di usufruire dell'eventuale visto.
  • Nella fase cautelare il giudice può compensare le spese quando ricorrano circostanze eccezionali connesse al contesto fattuale e operativo nel quale il provvedimento impugnato deve essere eseguito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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