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Sentenza

Sentenza n. 496/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per l'ottemperanza della sentenza n. 411/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 541/2024 del Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.06.2024, notificata il 5.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo nominale complessivo di euro 1.500,00, relativo a tre annualità di formazione. Il ricorso deduceva l'inadempimento dell'amministrazione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza e la notificazione della stessa, nonché dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante l'avvenuta esecuzione della sentenza e il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha quindi confermato la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l'esatta esecuzione del giudicato. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito virtuale del ricorso e lo ha ritenuto fondato, rilevando che sussistevano i presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, documentato dalla certificazione di mancata impugnazione, e la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, derivante dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente. La quantificazione ha tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale della causa e dell'avvenuta esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione individua l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile, nel caso esaminato, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice dell'ottemperanza può esaminare il merito virtuale della domanda ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
  • L'azione di ottemperanza fondata sull'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. presuppone il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e, nei confronti dell'amministrazione debitrice, il perfezionamento della notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'esatta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso costituisce elemento idoneo a dimostrare, ai fini della soccombenza virtuale, la fondatezza originaria dell'azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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