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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31395/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativo alla cessione di un ramo d'azienda. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi delle società cessionarie/coinvolte nell'operazione; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, una delle società ha comunicato di avere aderito alla procedura di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018; l'Ufficio ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Inoltre, una società evocata in cassazione è risultata del tutto estranea sia all'atto impositivo sia al contenzioso, essendo stata citata per errore.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti delle società che avevano definito agevolmente la controversia, con effetti estintivi delle pretese erariali anche verso le altre coobbligate ai sensi dell'art. 6, comma 14, d.l. 119/2018. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della società estranea all'atto impositivo e al contenzioso, ritenendo fondata l'eccezione di estraneità. Quanto alle spese, ha posto quelle relative al rapporto tra Agenzia e società aderenti alla definizione a carico di chi le aveva anticipate; nei confronti della società estranea ha condannato l'Agenzia, regolando le spese in base alla soccombenza e riducendole rispetto alla nota depositata per l'errore nell'evocazione e per l'assenza di effettiva attività difensiva avversaria.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione agevolata della lite da parte di una coobbligata determina la chiusura della controversia fiscale e produce effetti estintivi delle pretese creditorie erariali anche nei confronti delle altre coobbligate.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Le spese di giudizio tra l'amministrazione finanziaria e le società che hanno aderito alla definizione restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito di memoria da parte di una controricorrente nel giudizio camerale.

  • principio costituzionale della ragionevole durata del processo

    Ha giustificato la mancata estensione del contraddittorio a una parte del giudizio di appello, considerata l'esito della lite e l'assenza di necessità di integrazione.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria è definita agevolmente da uno dei coobbligati ai sensi della disciplina speciale, la definizione può spiegare effetti estintivi anche nei confronti degli altri soggetti obbligati per il medesimo rapporto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto contro un soggetto del tutto estraneo all'atto impositivo impugnato e al relativo contenzioso, trattandosi di errore nell'individuazione del destinatario dell'impugnazione.
  • In presenza di definizione agevolata della controversia, il regime delle spese segue la disciplina speciale dettata dalla norma che regola la definizione, con possibile permanenza delle spese a carico di chi le ha anticipate.
  • La mancata integrazione del contraddittorio verso una parte del precedente grado non impone necessariamente la rimessione della causa, quando l'esito della lite rende inutile l'evocazione del litisconsorte ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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