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Sentenza

Sentenza n. 5277/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego sulla istanza di accesso agli atti perfezionatosi il 25.04.2026 sull’istanza inviata a mezzo pec il 26.03.2026 ricevuta dalla PA in pari data, per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di loro esibizione ai sensi dell’art. 116, co.4, c.p.a.

Giustizia amministrativa202603372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alla pratica di conversione del permesso di soggiorno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 19 maggio 2025 un'istanza di conversione del permesso per assistenza minori in permesso di soggiorno per lavoro, il cui procedimento era rimasto pendente. In data 26 marzo 2026 aveva quindi presentato alla Questura un'istanza di accesso documentale per conoscere lo stato della pratica e ottenere l'esibizione della documentazione contenuta nel relativo fascicolo. A fronte del mancato riscontro dell'amministrazione, il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi il 25 aprile 2026, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato di avere consentito l'accesso e di avere definito favorevolmente anche la pratica di soggiorno. Il ricorrente ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese in ragione del ritardo dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, l'amministrazione aveva integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, concedendo l'accesso richiesto e definendo favorevolmente la pratica di soggiorno. Le spese sono state interamente compensate, in considerazione della peculiarità del contenzioso e della fattispecie concreta, con salvezza del recupero del contributo unificato nella misura effettivamente versata.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    emanazione dell'ordine di loro esibizione ai sensi dell'art. 116, co. 4, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda di accesso e dell'eventuale ordine giudiziale di esibizione; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione specifica.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-diniego su un'istanza di accesso, l'amministrazione consenta integralmente l'accesso richiesto, facendo venire meno l'interesse attuale alla decisione.
  • La definizione favorevole, nelle more del giudizio, del procedimento amministrativo cui si riferiscono i documenti richiesti può concorrere al venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso per accesso, quando l'amministrazione abbia comunque consentito l'accesso alla documentazione domandata.
  • La compensazione delle spese può essere disposta, con valutazione discrezionale del giudice, in ragione della peculiarità del contenzioso e della concreta fattispecie, anche quando l'amministrazione abbia provveduto all'accesso nel corso del giudizio; resta salvo il recupero del contributo unificato effettivamente versato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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