Cassazione Civile, Ordinanza n. 40561/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
Una società ha impugnato una cartella esattoriale emessa per il pagamento di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, formalmente qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La deduzione centrale era che i verbali presupposti erano stati opposti in sede amministrativa davanti al prefetto e che il prefetto non aveva definito formalmente tali opposizioni con un provvedimento di rigetto; da ciò la società faceva discendere l'assenza di un valido titolo esecutivo e, quindi, l'illegittimità della riscossione. Il Tribunale ha declinato la competenza ritenendo competente il Giudice di pace del luogo della violazione. La ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che, trattandosi di contestazione del diritto di procedere in executivis per asserita mancanza del titolo, la competenza non dovesse seguire le regole proprie dell'opposizione a sanzione amministrativa, ma quelle dell'opposizione esecutiva ordinaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza per materia del Giudice di pace di Battipaglia. Ha ritenuto che, anche se l'opposizione è stata formalmente incardinata come opposizione all'esecuzione, la controversia riguardasse comunque la validità del titolo esecutivo posto a base della riscossione di sanzioni stradali, materia devoluta al Giudice di pace dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011. Non vi è stata pronuncia sulle spese, perché le intimate non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione che contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per mancanza o invalidità del titolo resta un'opposizione esecutiva; la competenza si determina secondo le regole ordinarie, che nel caso di sanzioni stradali conducono al Giudice di pace.
art. 617 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 615 c.p.c. per indicare che le contestazioni sul diritto di procedere esecutivamente e sugli atti esecutivi si collocano nel perimetro delle opposizioni esecutive.
artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011
Attribuiscono al Giudice di pace la competenza sulle controversie relative all'impugnazione degli atti sanzionatori in materia di violazioni del codice della strada; tale competenza si estende anche all'opposizione esecutiva quando il tema è la formazione o validità del titolo.
art. 480, comma 3, c.p.c.
È richiamato per individuare il foro del Giudice di pace del luogo in cui la cartella è stata notificata, qui individuato nel Giudice di pace di Battipaglia.
artt. 201 e ss. cod. strada
Sono menzionati come parte del quadro normativo che disciplina le sanzioni per violazioni del codice della strada.
L. 689/1981
Richiamata quale normativa generale sulle sanzioni amministrative nel sistema di riparto delle competenze.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la competenza si determina in base all'oggetto sostanziale del giudizio: se si contesta la fondatezza della sanzione, la competenza spetta al Giudice di pace.
- Se l'opponente deduce fatti estintivi o impeditivi dell'esecuzione, oppure lamenta mancanza o invalidità del titolo esecutivo, la lite è un'opposizione esecutiva ex art. 615 o 617 c.p.c. e la competenza si individua secondo le regole proprie del titolo posto a base dell'esecuzione.
- Quando il titolo esecutivo deriva da sanzioni del codice della strada, la competenza a conoscere della sua formazione e impugnazione appartiene al Giudice di pace; conseguentemente spetta al medesimo giudice anche l'opposizione all'esecuzione fondata sull'asserita inesistenza o invalidità di quel titolo.
- La qualificazione formale data dalla parte al proprio atto introduttivo non è decisiva: occorre guardare al contenuto sostanziale della domanda e al petitum effettivo.
- L'opposizione esecutiva contro cartelle relative a sanzioni stradali non muta natura per il solo fatto che si invochi la mancanza del titolo; ciò non sposta la competenza fuori dal perimetro del Giudice di pace quando il titolo presupposto rientra nella sua cognizione tipica.
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