Sentenza n. 228/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 312 del 18 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 312 del 18 settembre 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 1.463,35, oltre interessi legali e rivalutazione, per supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 18 settembre 2024, era divenuta irrevocabile, ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Non risultando intervenuta l’esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure sostitutive necessarie.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può ordinare, in sede di ottemperanza, l’esecuzione integrale di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi patrimoniali da esso derivanti.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può fissare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può comprendere la facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio individuato, purché restino determinati il termine e gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
- L’azione di ottemperanza relativa a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione è proponibile dopo la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
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