Cassazione Civile, Ordinanza n. 00150/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'espropriazione immobiliare esattoriale di un immobile adibito ad abitazione familiare e ricadente nella comunione legale tra due coniugi, avviata per un debito tributario di uno solo di essi. La coniuge non debitrice, accertata giudizialmente la propria comproprietà al 50%, ha convenuto l'Agenzia del Demanio e l'agente della riscossione chiedendo, in via principale, la nullità, l'annullamento o la revoca del provvedimento di devoluzione dell'immobile al patrimonio dello Stato, oltre al risarcimento dei danni; in subordine, ha chiesto la liquidazione della sua quota. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda principale e ha accolto quella subordinata condannando l'Agenzia al pagamento del valore della quota; la Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di caducazione dell'atto esecutivo, ha escluso l'applicabilità della disciplina dell'espropriazione di beni indivisi e ha rideterminato in diminuzione la somma dovuta, ritenendo che il diritto del coniuge non debitore fosse alla metà del ricavato lordo della vendita e non alla metà del valore stimato del bene. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'esecuzione forzata e sull'opposizione di terzo, sostenendo di poter agire in rivendica e di essere legittimata a ottenere l'annullamento/nullità/revoca del provvedimento di devoluzione; 2) violazione delle norme processuali sull'espropriazione di beni indivisi e sulla riscossione esattoriale, lamentando l'omessa applicazione degli avvisi e adempimenti che avrebbero consentito la separazione della sua quota e la divisione del bene; 3) violazione delle norme civilistiche sulla comunione e delle norme processuali sulla stima, contestando la liquidazione del suo diritto sulla base del ricavato lordo della vendita anziché del valore stimato dell'immobile; 4) violazione delle norme sulle spese, censurando la compensazione parziale disposta dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la notifica era viziata ma che la rinnovazione era superflua perché il ricorso era comunque manifestamente infondato/inammissibile; ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché la Corte d'appello si era conformata a un orientamento consolidato: nella comunione legale l'espropriazione per debiti personali di un coniuge colpisce il bene per intero e non per quote, il coniuge non debitore non può paralizzare gli atti esecutivi o rivendicare una quota ideale del bene, ma ha solo diritto alla metà del ricavato lordo della vendita; ha inoltre reputato inammissibile anche il motivo sulle spese, stante la soccombenza reciproca. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la resistente non si è difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la notifica al domicilio dell'Avvocatura distrettuale anziché a quella generale era viziata, ma non occorreva disporne la rinnovazione perché il ricorso era comunque manifestamente infondato/inammissibile. Ha confermato il principio per cui, in caso di bene in comunione legale aggredito per debito personale di un coniuge, l'esecuzione colpisce l'intero bene e il coniuge non debitore non può ottenere la caducazione degli atti esecutivi né la separazione di una quota in natura, avendo solo diritto alla metà del ricavato lordo della vendita. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla compensazione parziale delle spese per l'evidente soccombenza reciproca. Nessuna condanna alle spese del giudizio di cassazione, e disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2919 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di effetti del pignoramento e dell'espropriazione, ma la Corte non ne ha tratto una diversa soluzione rispetto all'orientamento consolidato sull'esecuzione del bene in comunione legale.
artt. 555 e ss. c.p.c.
Invocati dalla ricorrente per sostenere la nullità/illegittimità della procedura esecutiva; la Corte ha escluso che, nel caso di comunione legale, tali norme consentano la separazione di una quota ideale del bene.
art. 87 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di espropriazione esattoriale; la Corte ha ribadito la compatibilità della procedura con l'esecuzione dell'intero bene in comunione legale per debito personale di uno solo dei coniugi.
artt. 498, 555, 567, 599, 600, 601 c.p.c.
Invocati per sostenere l'omissione di avvisi e adempimenti nell'espropriazione di bene indiviso; la Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina dei beni indivisi alla comunione legale, perché manca una quota ideale del bene.
artt. 191 e 194 e ss. c.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla comunione legale e alla stima del bene; la Corte ha ribadito che nella comunione legale non vi è una quota del bene aggredibile in natura.
artt. 568 e 569 e ss. c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente sulla determinazione del valore del bene nella procedura esecutiva; la Corte ha confermato che, per il diritto del coniuge non debitore, conta il ricavato lordo della vendita e non il valore stimato dell'immobile.
art. 948 c.c.
Richiamato dalla Corte per escludere che la domanda della ricorrente potesse essere qualificata come azione di rivendicazione, mancando il carattere recuperatorio proprio dell'azione petitoria.
art. 354 c.p.c.
Citate in relazione alla rimessione della causa al primo giudice per nullità del rapporto processuale relativo al chiamato non ritualmente citato.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Norma posta a base della declaratoria di inammissibilità dei motivi, perché la decisione impugnata era conforme a giurisprudenza consolidata e le censure non offrivano elementi per mutare orientamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato come parametro di violazione di legge per i motivi di ricorso, ma ritenuto non idoneo a superare l'orientamento consolidato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze.
art. 619 c.p.c.
Richiamato per affermare che il terzo titolare di un diritto reale può proporre opposizione di terzo, ma nel caso della comunione legale il coniuge non debitore non può usarla per escludere una quota del bene dall'esecuzione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione parziale in presenza di soccombenza reciproca.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte non ha ravvisato ultrapetizione o violazione nel regolamento delle spese disposto dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nella comunione legale tra coniugi, l'espropriazione promossa per un debito personale di uno dei coniugi colpisce il bene nella sua interezza e non una quota ideale, perché la comunione è senza quote fino allo scioglimento limitatamente al bene aggredito.
- Il coniuge non debitore non può paralizzare l'esecuzione facendo valere una pretesa reale sulla metà del bene né ottenere la separazione in natura di una quota; il suo diritto si traduce, in sede di distribuzione, nella metà del ricavato lordo della vendita o del valore in caso di assegnazione.
- La disciplina dell'espropriazione di beni indivisi non si applica al bene in comunione legale tra coniugi, proprio perché manca una quota già individuata nella titolarità dei singoli coniugi.
- La qualificazione della domanda giudiziale come azione di rivendicazione o come domanda di caducazione di un atto esecutivo è accertamento riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile o infondato, la rinnovazione della notifica viziata può essere omessa, poiché un inutile aggravio processuale contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo.
- La compensazione parziale delle spese di lite è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito la giustifichi con una situazione di soccombenza reciproca.
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