Sentenza del 18/03/2016 n. 5398 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - Cassazione e revocazione - Coincidenza del vizo di motivazione e dell'errore percettivo - Sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di legittimità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2002, contestando vizi di violazione di legge e di motivazione. Parallelamente aveva proposto revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR fosse incorsa in un errore percettivo nel ritenere non prodotto il processo verbale di constatazione (PVC). La CTR aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo ostativa la contemporanea pendenza del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due procedimenti. Ha accolto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, stabilendo che la proposizione del ricorso per cassazione non rende di per sé inammissibile la revocazione ordinaria. Ha quindi cassato tale sentenza e rinviato la causa alla CTR del Lazio per un nuovo esame della revocazione. Quanto al ricorso principale contro la sentenza sull'accertamento fiscale, la Corte ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio revocatorio, poiché l'accertamento sull'esistenza e rilevanza del PVC poteva incidere sull'esame del vizio di motivazione denunciato in cassazione.
Norme richiamate
Art. 295 c.p.c.
sospensione necessaria del processo
La sospensione può essere disposta anche quando tra due giudizi sussiste una pregiudizialità logica, e non necessariamente tecnica, qualora la prosecuzione di uno possa compromettere l'accertamento decisivo da svolgersi nell'altro.
Art. 398, comma 4, c.p.c.
sospendere la prosecuzione del giudizio di legittimità fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione
La revocazione ordinaria e il ricorso per cassazione possono pendere contemporaneamente. Il giudice della revocazione può sospendere il giudizio di legittimità quando ciò sia necessario e la revocazione non sia manifestamente infondata.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore percettivo su un fatto documentalmente risultante dagli atti può essere fatto valere con revocazione ordinaria, anche se la stessa sentenza è stata impugnata per cassazione, purché il fatto sia distinto da una valutazione giuridica o probatoria.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
L'omesso esame dello stesso fatto oggetto della revocazione può costituire anche vizio di motivazione in cassazione; tuttavia, quando l'accertamento revocatorio è logicamente prioritario, il giudizio di legittimità può essere sospeso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64
Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto ... è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
Nel processo tributario la revocazione ordinaria resta disciplinata dal sistema generale degli artt. 395, 396 e 398 c.p.c.; la proponibilità del ricorso per cassazione non esclude automaticamente la revocazione.
Art. 274 c.p.c.
riunione dei procedimenti
I procedimenti connessi per oggetto o per questioni reciprocamente condizionanti possono essere riuniti anche in sede di legittimità, per economia processuale e coerenza delle decisioni.
Art. 24 Cost.
Le regole processuali devono essere interpretate in modo da non comprimere irragionevolmente la possibilità di far valere l'errore percettivo e di ottenere l'esame effettivo del fatto decisivo.
Art. 111, comma 1, Cost.
L'esigenza di efficienza processuale deve essere conciliata con quella di evitare la formazione o la stabilizzazione di un giudicato potenzialmente ingiusto per mancato esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- La proposizione contemporanea di revocazione ordinaria e ricorso per cassazione contro la stessa sentenza non determina automaticamente l'inammissibilità della revocazione.
- La revocazione per errore percettivo riguarda l'erronea percezione dell'esistenza o del contenuto di un fatto risultante dagli atti, mentre la cassazione riguarda i vizi di legittimità e non consente, di regola, una nuova valutazione del merito.
- Quando lo stesso fatto documentale è dedotto sia come errore percettivo sia come omesso esame o vizio motivazionale, il giudizio di cassazione può essere sospeso se la decisione sulla revocazione è logicamente prioritaria.
- In presenza di procedimenti connessi, la riunione e la sospensione servono a evitare che una decisione anticipata renda inutile o impedisca l'accertamento del fatto decisivo nell'altro giudizio.
- La priorità va data al rimedio idoneo ad accertare direttamente il fatto controverso; solo dopo tale accertamento il giudice di legittimità potrà valutare le conseguenze sui vizi denunciati contro la sentenza di merito.
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