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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12118/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, da parte della società, dell'incarico di responsabile di UOC e del corrispondente trattamento economico riconosciuti a un lavoratore in esecuzione di un accordo transattivo del 25 gennaio 2016, accordo che prevedeva tali attribuzioni in cambio della rinuncia al superminimo. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio il ripristino dell'incarico e del trattamento economico, oltre al risarcimento del danno asseritamente derivante dall'illegittimo comportamento datoriale. Il Tribunale aveva rigettato le domande, mentre la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva accolto la domanda di reintegrazione nel ruolo e nel relativo emolumento, ritenendo non provata l'effettiva soppressione delle funzioni e rilevando che la revoca poteva avvenire solo nei casi tassativi previsti dalla determina organizzativa, casi non contestati al lavoratore. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2103 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente concentrato il sindacato sull'effettività della soppressione delle mansioni anziché limitarsi a verificare la legittimità del mutamento di assegnazione nel quadro della riorganizzazione aziendale; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento di una prova testimoniale, assumendo che la deposizione avesse confermato l'effettività della riorganizzazione e la soppressione dell'unità organizzativa. La Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sull'inadempimento dell'accordo transattivo e sull'insussistenza delle ragioni addotte dalla società a giustificazione della revoca; il secondo perché tendeva a censurare la valutazione del materiale istruttorio e il preteso travisamento della prova, profili non deducibili nei termini prospettati in sede di legittimità. Non essendo quindi ravvisabile un vizio idoneo a sovvertire la decisione impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato, per effetto della mancata cassazione, la decisione della Corte d'appello che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore nel ruolo di responsabile di UOC e il pagamento dell'indennità corrispondente, oltre accessori, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di allegazione e prova. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    la censura della società è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi, poiché la Corte d'appello non ha sindacato l'opportunità della scelta organizzativa, ma ha valorizzato l'inadempimento dell'accordo transattivo e l'insussistenza delle ragioni poste a base della revoca dell'incarico

  • d.lgs. n. 81/2015

    richiamato quale testo modificativo dell'art. 2103 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva il decisum

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, salvo che si alleghino prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o prove legali disattese

  • art. 116 c.p.c.

    il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito ed è insindacabile in cassazione salvo i casi di uso di prove inesistenti o di prova legale mal governata

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la doglianza sul travisamento della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato come possibile sede del vizio di errore di fatto o di travisamento nei limiti consentiti

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato come rimedio proprio della revocazione per errore di fatto quando il travisamento riguardi il contenuto oggettivo della prova

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che attacchi una ricostruzione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • La violazione dell'art. 2103 c.c. non può essere utilmente dedotta quando il giudice di merito abbia deciso sulla base dell'inadempimento di un accordo transattivo e sull'assenza delle ragioni contrattualmente o organizzativamente poste a fondamento della revoca dell'incarico, senza sindacare discrezionalmente le scelte imprenditoriali.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è lo strumento per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo se si deduca l'utilizzo di prove non acquisite ritualmene, la mancata considerazione di prove legali o l'attribuzione di efficacia piena a elementi valutabili liberamente.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando investe il fatto probatorio in sé, non integra di regola un vizio di legittimità sindacabile come errore di valutazione, ma può richiedere gli specifici rimedi processuali previsti dall'ordinamento, nei limiti della dedotta erronea percezione del fatto.
  • Se la domanda del lavoratore è fondata sull'inadempimento di un accordo transattivo che attribuiva incarico e trattamento economico in cambio di una rinuncia, la legittimità della revoca va valutata in relazione alle cause giustificative effettivamente addotte e alla loro prova, non in astratto secondo la mera riorganizzazione aziendale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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