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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01422/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda lo scioglimento di una comunione ereditaria. Nel giudizio di merito, dopo la redazione di un progetto divisionale da parte del consulente tecnico d’ufficio e la sua approvazione concorde all’udienza del 25 settembre 2017, il Tribunale ha emesso un’ordinanza resa esecutiva ai sensi dell’art. 789, comma 3, c.p.c.; successivamente, dopo le operazioni di sorteggio e attribuzione dei lotti, ha adottato un ulteriore provvedimento in data 30 maggio 2018. Il ricorrente aveva contestato, dopo l’ordinanza del 21 dicembre 2017 e prima del provvedimento del 30 maggio 2018, l’idoneità del consulente, il rispetto del contraddittorio e la correttezza delle valutazioni tecniche, sostenendo che tali contestazioni avrebbero dovuto essere esaminate e che il provvedimento fosse sostanzialmente una sentenza appellabile. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: violazione degli artt. 789, 339 e 195 c.p.c.; violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; violazione degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. per asserita violazione del contraddittorio nella CTU; violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. per errata valutazione dell’indivisibilità di alcuni immobili; omesso esame delle critiche alla CTU; mancata rinnovazione della CTU; violazione degli artt. 111 Cost. e 6, 8, 13 CEDU per asserita lesione del giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamente qualificato come inammissibile l’impugnazione proposta contro il provvedimento emesso dopo il sorteggio dei lotti, perché tale provvedimento, in assenza di contestazioni tempestive sul progetto divisionale ai sensi dell’art. 789, comma 3, c.p.c. o sulle operazioni materiali di sorteggio e attribuzione ai sensi dell’art. 195 disp. att. c.p.c., è un mero atto esecutivo privo di contenuto decisorio e non autonomamente impugnabile. Le doglianze sulla consulenza tecnica d’ufficio, sul contraddittorio, sulla divisibilità dei beni e sulla richiesta di rinnovazione della CTU sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a contestare il merito tecnico della relazione o comunque tardive rispetto alla scansione per fasi del procedimento divisionale. La Corte ha inoltre considerato generica la doglianza relativa alla violazione del giusto processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, presumibilmente, agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 789, comma 3, c.p.c.

    le contestazioni sul progetto divisionale devono essere sollevate prima dell’approvazione esecutiva del progetto; dopo tale fase non è più possibile introdurre censure sul contenuto della divisione.

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’appellabilità del provvedimento; la Corte esclude che, nel caso concreto, il provvedimento avesse natura decisoria impugnabile.

  • art. 195 disp. att. c.p.c.

    dopo l’approvazione del progetto divisionale possono essere formulate solo contestazioni sulle operazioni materiali di sorteggio e attribuzione dei lotti; il relativo provvedimento, se privo di contestazioni su tali operazioni, non è impugnabile perché meramente esecutivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre un vizio di motivazione in diritto; la Corte non ravvisa il vizio prospettato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per lamentare l’asserita carenza di motivazione.

  • art. 194, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere la violazione del contraddittorio nelle operazioni peritali.

  • art. 90, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per dedurre irregolarità nella convocazione delle parti alle operazioni del consulente.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per contestare la sanatoria/nullità delle irregolarità dedotte.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato per sostenere che la nullità non sarebbe stata sanata; la Corte rileva comunque la tardività delle contestazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la censura sul mancato accoglimento della rinnovazione della CTU.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la censura sulla valutazione delle prove e della CTU.

  • art. 2697 c.p.c.

    richiamato per il profilo dell’onere della prova in relazione alla richiesta di rinnovazione della CTU.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non consente di censurare la consulenza tecnica d’ufficio come tale, ma solo l’omesso esame di un fatto storico; la critica alla CTU è mera argomentazione difensiva contro un elemento istruttorio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato unitamente alla CEDU per sostenere la lesione del giusto processo, ma in modo generico.

  • art. 6 CEDU

    invocato per lamentare la violazione del diritto al giusto processo.

  • art. 8 CEDU

    richiamato dal ricorrente senza che la Corte ravvisi specifiche violazioni rilevanti nel caso.

  • art. 13 CEDU

    richiamato dal ricorrente in modo generico come parametro di tutela effettiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di divisione ereditaria la tutela impugnatoria è scandita per fasi: le contestazioni al progetto divisionale devono essere formulate tempestivamente ex art. 789, comma 3, c.p.c.; dopo l’approvazione del progetto possono riguardare soltanto le operazioni materiali di sorteggio e attribuzione dei lotti ex art. 195 disp. att. c.p.c.
  • Il provvedimento che si limita a dare esecuzione al progetto divisionale già approvato, in assenza di contestazioni tempestive sui presupposti procedimentali consentiti, non ha contenuto decisorio autonomo e non è impugnabile come sentenza.
  • Le doglianze che si limitano a contestare il contenuto tecnico della consulenza d’ufficio, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare direttamente la CTU recepita dal giudice, perché la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio e la critica al suo contenuto integra, di regola, mera difesa di merito.
  • Le violazioni del contraddittorio o le nullità delle operazioni peritali devono essere dedotte nella prima occasione utile; se la parte approva il progetto divisionale senza contestazioni tempestive, le successive censure risultano precluse.
  • La doglianza di violazione del giusto processo deve essere specifica e riferita a concreti errori processuali o decisori; una denuncia meramente assertiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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