Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08689/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della polizia municipale che contestava al proprietario e alla conducente di un veicolo la violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox su una strada statale ricadente nel territorio comunale. In primo grado l’opposizione era stata rigettata; in appello il tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo: legittimo l’accertamento eseguito dalla polizia municipale anche fuori dal centro abitato ma nel territorio comunale; nuova e quindi inammissibile la contestazione sulla legittimità del limite di 50 km/h apposto sul tratto stradale; infondata la doglianza sulla taratura dell’apparecchio, risultando effettuata circa undici mesi prima; infondata anche la censura sui segnali di preavviso dell’autovelox, risultando nel verbale la presenza di tre segnalazioni visibili. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme che limiterebbero i poteri di accertamento della polizia municipale sulle strade statali fuori dal centro abitato; 2) violazione degli artt. 2 e 142 c.d.s. per la mancata considerazione della questione del limite di 50 km/h; 3) violazione delle norme sulle verifiche periodiche e taratura degli autovelox; 4) violazione delle norme sulla preventiva e idonea segnalazione della presenza del dispositivo, assumendo che l’autovelox fosse coperto da una pianta e spento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha affermato che la polizia municipale ha competenza ad accertare violazioni del codice della strada in tutto il territorio comunale, anche su strada statale e fuori dal centro abitato, senza necessità di specifici atti di investitura. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo e non dedotto ritualmente nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, poiché la taratura era stata eseguita entro l’anno precedente l’accertamento ed è stata valorizzata la previsione della cadenza almeno annuale delle verifiche. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che il verbale attestava l’adeguata segnalazione preventiva e che le contestazioni sulla visibilità e sullo stato di funzionamento del dispositivo erano nuove e, per la parte che incideva sull’attestazione del verbale, avrebbero richiesto querela di falso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 204 bis c.d.s.

    Norma processuale richiamata come base dell’opposizione avverso il verbale di accertamento.

  • art. 142, comma 8, c.d.s.

    Disposizione sanzionatoria violata per superamento dei limiti di velocità.

  • art. 22, comma 3, reg. esec. c.d.s.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una limitazione dei poteri di accertamento della polizia municipale, tesi disattesa dalla Corte.

  • art. 11, comma 3, c.d.s.

    Inserito nel quadro normativo invocato dai ricorrenti sulla competenza degli organi accertatori, ma la Corte ha confermato la legittimità dell’accertamento comunale nel territorio comunale.

  • art. 1 della legge n. 65/1986

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la competenza della polizia municipale; la Corte ha invece ribadito la competenza estesa su tutto il territorio comunale.

  • art. 1 della L.A.C. 20 marzo 1865, all. F

    Norma invocata dai ricorrenti a sostegno della censura sulla competenza dell’organo accertatore, ma non accolta.

  • art. 5 della legge n. 65/1986

    Richiamato dalla giurisprudenza seguita dalla Corte per affermare la competenza della polizia municipale nel territorio comunale.

  • art. 13 della legge n. 689/1981

    Norma generale sull’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, utilizzata per riconoscere il potere di accertamento degli agenti di polizia municipale.

  • art. 57 c.p.p.

    Richiamato nel quadro della qualificazione degli agenti di polizia municipale quali organi di polizia giudiziaria.

  • artt. 2 e 142 c.d.s.

    Evocati per contestare la regolazione del limite di velocità sul tratto stradale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo.

  • Corte cost. n. 113/2015

    Richiamata per il principio della necessità di verifiche periodiche e taratura degli strumenti di rilevazione della velocità.

  • D.M. Trasporti 13 giugno 2017

    Richiamato come fonte che prevede verifiche di funzionalità e taratura almeno annuali per gli apparecchi di controllo della velocità.

  • d.m. 15 agosto 2007, art. 2

    Norma che impone la preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione dei dispositivi di controllo; la Corte precisa che non fissa una distanza minima ma richiede un preavviso adeguato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale possono accertare le violazioni del codice della strada in tutto il territorio comunale, anche su strada statale e al di fuori del centro abitato, senza che sia necessario un atto di investitura specifico; l’organizzazione interna del servizio non incide sulla competenza accertativa.
  • In cassazione non possono essere riproposte questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; la censura è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e come la questione sia stata introdotta in precedenza e non censura la statuizione di novità resa dal giudice di appello.
  • L’obbligo di verifiche periodiche e taratura degli apparecchi di rilevazione della velocità è soddisfatto se la taratura risulta effettuata entro il termine annuale ritenuto sufficiente dalla disciplina applicabile e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
  • La preventiva segnalazione dell’autovelox non richiede una distanza minima predeterminata, ma un preavviso idoneo e tempestivo valutato in concreto in relazione allo stato dei luoghi.
  • Se si contesta la falsità o l’inesattezza di attestazioni contenute nel verbale di accertamento dotate di efficacia fidefacente, la contestazione deve essere proposta con querela di falso; non è sufficiente una mera deduzione difensiva nel giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.