Tribunale, Sentenza T-106/25
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 4 March 2026. — Pols Erm Tarim Anonim Sirketi v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Pol’s FREEZE FRESH – Earlier EU figurative marks PAUL depuis 1889 and PAUL LE CAFE – Relative ground for refusal – Detriment to the distinctive character or repute of the earlier mark – Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1001 – Link between the marks at issue. — Case T-106/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva mantenuto l’opposizione alla registrazione del marchio Pol’s FREEZE FRESH per diversi prodotti alimentari. Ha confermato che il marchio anteriore PAUL depuis 1889 godeva di reputazione, che tra i segni esisteva un collegamento sufficiente e che il segno richiesto avrebbe potuto sfruttare indebitamente la reputazione altrui. È stata anche dichiarata irricevibile la richiesta di ordinare a EUIPO un riesame dell’opposizione.
Marchio UE figurativo Pol’s FREEZE FRESH: legittimo il rigetto per opposizione fondata su marchio anteriore reputato PAUL depuis 1889 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 per collegamento tra i segni e rischio di indebito vantaggio.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere che il segno richiesto Pol’s FREEZE FRESH fosse simile al marchio anteriore reputato PAUL depuis 1889, che esistesse un collegamento tra i segni presso il pubblico di riferimento e che il marchio richiesto potesse trarre indebito vantaggio dalla reputazione/distintività del marchio anteriore; e, in via accessoria, se fossero fondati i rilievi sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sulla distintività del marchio anteriore e sul giusto motivo.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, è sufficiente che il marchio anteriore abbia reputazione, che i segni presentino un grado anche non elevato di somiglianza idoneo a far sorgere nel pubblico un collegamento e che l’uso del segno posteriore possa far conseguire al suo titolare un vantaggio indebito o arrecare pregiudizio alla distintività o alla reputazione del marchio anteriore, senza necessità di dimostrare un rischio di confusione. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che "PAUL" costituiva l’elemento distintivo e dominante del marchio anteriore, che "POL’S" era l’elemento distintivo del segno richiesto, che i segni erano simili sotto il profilo visivo, fortemente simili sotto il profilo fonetico e, quantomeno, concettualmente assimilabili, e che il pubblico di riferimento avrebbe potuto collegarli; ne è seguita la legittimità del rigetto della registrazione per indebito vantaggio tratto dalla reputazione del marchio anteriore. Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda volta a ottenere un ordine di riesame nei confronti di EUIPO, per difetto di giurisdizione a impartire istruzioni all’agenzia.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE figurativo Pol’s FREEZE FRESH: opposizione basata sul marchio anteriore reputato PAUL depuis 1889
Si tratta di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 per prodotti alimentari e bevande, con riferimento alla reputazione del marchio anteriore PAUL depuis 1889.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio figurativo Pol’s FREEZE FRESH per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32. Holder SAS ha proposto opposizione fondandola sui marchi anteriori figurativi PAUL depuis 1889 e PAUL LE CAFE, invocando gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. L’opposizione è stata accolta dalla divisione di opposizione per parte dei prodotti, e la commissione di ricorso ha poi confermato in sostanza il rigetto per tutti i prodotti contestati tranne che per "live animals, organisms for breeding" in classe 31.
Domande proposte al Tribunale
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, un ordine di riesame dell’opposizione da parte di EUIPO o, in subordine, la riforma della decisione nel senso dell’assenza di motivi relativi di rifiuto. Sosteneva essenzialmente:
- l’erronea valutazione della somiglianza dei segni;
- la mancata considerazione della presunta debole distintività dei marchi anteriori;
- l’assenza dei presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5;
- l’esistenza di un giusto motivo per l’uso del segno Pol’s, quale abbreviazione del cognome del fondatore.
Inammissibilità della domanda di riesame
Il Tribunale ha ricordato che, nell’esercizio del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può impartire istruzioni a EUIPO. Di conseguenza, la domanda diretta a ottenere un ordine di riesame dell’opposizione è stata respinta per difetto di giurisdizione.
Irrilevanza dei motivi fondati sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso aveva esaminato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), solo per i prodotti di classe 31 sui quali la ricorrente aveva già ottenuto successo. Per i prodotti rimasti in contestazione, invece, la decisione impugnata era fondata esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo 5. I motivi relativi alla confusione sono quindi stati dichiarati inefficaci nella parte in cui non colpivano la base giuridica effettivamente utilizzata dalla commissione di ricorso.
Quadro giuridico dell’articolo 8, paragrafo 5
Il Tribunale ha ribadito che la tutela ampliata del marchio anteriore reputato presuppone cumulativamente:
- la registrazione del marchio anteriore;
- l’identità o somiglianza tra i segni;
- la reputazione del marchio anteriore nell’Unione, se si tratta di marchio UE;
- il rischio che l’uso senza giusto motivo del segno posteriore tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio alla distintività o alla reputazione del marchio anteriore.
Ha inoltre ricordato che il danno o l’indebito vantaggio presuppongono che il pubblico pertinente stabilisca un collegamento tra i segni, anche in assenza di confusione.
Somiglianza dei segni e distintività dei loro elementi
Quanto al confronto tra i segni, il Tribunale ha confermato la lettura della commissione di ricorso secondo cui:
- nel marchio anteriore, l’elemento distintivo e dominante era "PAUL"; l’indicazione "depuis 1889" era poco leggibile e non distintiva, mentre il quadrato nero aveva funzione decorativa;
- nel segno richiesto, l’elemento distintivo era "POL’S"; l’espressione "FREEZE FRESH" era descrittiva o comunque non distintiva per i prodotti in questione.
Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui "FREEZE FRESH" sarebbe stato percepito come non descrittivo perché i prodotti sarebbero liofilizzati e non congelati: in opposizione rileva la lista di prodotti così come depositata, non il procedimento produttivo non risultante dalla domanda.
Sulla base di tali premesse, ha confermato:
- una bassa somiglianza visiva, per la coincidenza sostanziale delle lettere iniziali e finali di "PAUL" e "POL’S";
- una somiglianza fonetica molto elevata, poiché i segni si differenziano essenzialmente per il suono finale della lettera "s" eventualmente pronunciata;
- una somiglianza concettuale alta, ove si ammetta che il nome di persona possa veicolare un contenuto concettuale, oppure neutralità concettuale se si segue l’altro orientamento giurisprudenziale.
Reputazione del marchio anteriore
Il Tribunale ha confermato che la reputazione del marchio PAUL depuis 1889 era stata provata per:
- preparazioni a base di cereali; pane e pasticceria in classe 30;
- vendita al dettaglio di prodotti alimentari, in particolare preparazioni a base di cereali; pane e pasticceria, in classe 35;
- servizi di ristorazione e fornitura di cibo e bevande in classe 43.
Ha ritenuto che la prova presentata, compresi riferimenti a decisioni dell’INPI, dimostrasse un uso esteso e un elevato livello di riconoscimento del marchio nel pubblico francese interessato.
Esistenza di un collegamento tra i segni
La Corte ha ritenuto corretto il giudizio della commissione di ricorso secondo cui esisteva un collegamento tra i segni presso il pubblico di riferimento. Tale collegamento derivava dalla combinazione di:
- somiglianza, sia pure non elevata, dei segni;
- reputazione del marchio anteriore;
- forte prossimità tra i prodotti del marchio richiesto e i prodotti/servizi per i quali la reputazione era stata dimostrata;
- possibile sovrapposizione dei canali di vendita e del pubblico di riferimento, in quanto si trattava di prodotti alimentari.
Il Tribunale ha escluso che la ricorrente avesse dimostrato una reale differenza dei pubblici, osservando che la mera lista dei prodotti non consentiva di inferire il particolare metodo di conservazione invocato dalla ricorrente.
Indebito vantaggio e mancanza di giusto motivo
Sul piano dell’indebito vantaggio, il Tribunale ha approvato la ricostruzione secondo cui il segno richiesto avrebbe potuto beneficiare dell’attrattiva e del valore pubblicitario del marchio anteriore reputato, inducendo parte del pubblico ad associare i prodotti della ricorrente a quelli del titolare del marchio PAUL.
Ha inoltre dichiarato irricevibile, perché nuova in giudizio, la deduzione del giusto motivo fondata sul fatto che "Pol" sarebbe l’abbreviazione del cognome del fondatore e amministratore della società ricorrente, non essendo stata tale argomentazione correttamente prospettata nel procedimento amministrativo.
Dispositivo e portata pratica
Il Tribunale ha respinto il ricorso in toto e ha condannato la ricorrente alle spese. La pronuncia conferma un’impostazione rigorosa in materia di marchi reputati: anche una somiglianza limitata può bastare, se il marchio anteriore è noto e il segno posteriore è idoneo a evocarlo presso il pubblico pertinente. Per gli operatori, il caso evidenzia l’importanza di valutare attentamente la componente denominativa dominante e la descrittività delle espressioni accessorie quando si deposita un marchio per prodotti alimentari.
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