Tribunale, Sentenza T-656/24
Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 4 marzo 2026. — NI e HZ contro European Air Charter AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Compensazione dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo – Esonero dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria – Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 – Circostanze eccezionali – Carenze nel controllo di sicurezza dell’aeroporto – Decisione autonoma del vettore aereo di attendere i passeggeri che non hanno ancora superato il controllo di sicurezza – Rotazione dell’aeromobile – Riorganizzazione dei voli successivi al volo ritardato – Nesso causale. — Causa T-656/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale chiarisce che l’esonero dalla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato richiede un nesso causale diretto tra la circostanza eccezionale e il ritardo del volo interessato. Se il vettore interviene con una decisione autonoma che si inserisce tra l’evento eccezionale e il ritardo, il nesso può interrompersi solo se quella decisione è la causa determinante del ritardo e non era inevitabile. Il richiamo agli interessi di altri passeggeri della stessa rotazione non consente di ampliare le ipotesi di esonero previste dal regolamento.
Compensazione passeggeri aerei: una decisione autonoma del vettore può interrompere il nesso causale tra una circostanza eccezionale nei controlli di sicurezza aeroportuali e il ritardo di un volo successivo sullo stesso aeromobile.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’esonero dalla compensazione pecuniaria ex articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, una carenza improvvisa e rilevante nel controllo di sicurezza aeroportuale, che abbia inciso su un volo precedente della stessa rotazione, continui a giustificare il ritardo di un volo successivo oppure se il nesso causale sia interrotto dalla decisione autonoma del vettore di attendere i passeggeri in ritardo al controllo e di riorganizzare i voli successivi. In subordine, se rilevi la percentuale di passeggeri che si sono presentati all’imbarco del volo precedente.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che una decisione autonoma del vettore aereo operativo di attendere i passeggeri di un volo che non hanno ancora superato il controllo di sicurezza, a causa di una carenza in tale controllo, può interrompere il nesso di causalità diretta tra la circostanza eccezionale e il ritardo di almeno tre ore all’arrivo di un volo successivo, programmato lo stesso giorno sullo stesso aeromobile, ma solo se tale decisione costituisce la causa determinante del ritardo ed era evitabile per il vettore. Il semplice fatto che la circostanza eccezionale abbia inciso su un volo precedente non basta, e non occorre alcuna ponderazione degli interessi dei diversi gruppi di passeggeri; la seconda questione è irrilevante.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Considerando 1 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Considerando 14 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Considerando 15 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)
Compensazione dei passeggeri aerei e nesso causale tra circostanza eccezionale e ritardo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Düsseldorf in materia di compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. Il caso concerne due passeggeri che chiedono 400 euro ciascuno per il ritardo superiore a tre ore del loro volo, e la difesa del vettore basata su una circostanza eccezionale verificatasi in un volo precedente della stessa rotazione.
Fatti e procedimento principale
NI e HZ avevano prenotato un volo European Air Charter da Düsseldorf a Varna, con arrivo previsto alle 17:50 del 23 luglio 2022. Il velivolo era impiegato in una rotazione: un primo volo da Colonia-Bonn a Varna, un secondo da Varna a Düsseldorf e poi il volo dei ricorrenti. A causa di un grave sovraccarico del controllo di sicurezza dell’aeroporto di Colonia-Bonn, i passeggeri del primo volo arrivarono in ritardo all’imbarco; la compagnia scelse di attenderli, con un ritardo superiore a cinque ore.
Per evitare tempi di attesa eccessivi sui voli successivi, la compagnia riorganizzò la rotazione su un aeromobile sostitutivo. Il volo dei ricorrenti decollò quindi con forte ritardo e giunse a destinazione alle 21:12, con oltre tre ore di ritardo.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 261/2004;
- l’articolo 5, paragrafo 3, che esonera il vettore dalla compensazione se prova che la cancellazione o il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali non evitabili anche adottando tutte le misure del caso;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che prevede una compensazione di 400 euro per certe tratte intracomunitarie;
- i considerando 1, 14 e 15, relativi al livello elevato di protezione dei passeggeri e alla nozione di circostanze eccezionali.
La pronuncia menziona anche il LuftSiG tedesco, per chiarire che il controllo di sicurezza dei passeggeri è affidato alle autorità pubbliche e non al vettore.
Questioni pregiudiziali
Il giudice tedesco chiedeva, in sostanza, se:
- il ritardo di un volo successivo possa dirsi direttamente causato da una circostanza eccezionale che ha colpito un volo precedente della stessa rotazione;
- la decisione autonoma del vettore di attendere i passeggeri in ritardo al controllo di sicurezza interrompa il nesso causale;
- in caso di rilievo della percentuale di passeggeri presenti all’imbarco del volo precedente, esista una soglia oltre la quale la causa non sarebbe più la circostanza eccezionale ma la scelta del vettore.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda che i passeggeri di voli ritardati di almeno tre ore hanno diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che il vettore dimostri l’esistenza di circostanze eccezionali e l’adozione di tutte le misure del caso.
Richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte, afferma che una circostanza eccezionale che abbia inciso su un volo precedente può, in linea di principio, essere invocata anche rispetto a un volo successivo operato con lo stesso aeromobile. Tuttavia, ciò richiede un nesso di causalità diretta tra l’evento eccezionale e il ritardo del volo controverso.
Il Tribunale precisa che:
- il solo fatto che la circostanza eccezionale sia stata una condizione necessaria non basta;
- occorre che essa sia la causa determinante del ritardo;
- il nesso può essere interrotto da un atto interposto, anche una decisione del vettore, se tale decisione diventa la causa determinante del ritardo ed era evitabile.
Nel caso concreto, la decisione della compagnia di attendere i passeggeri del primo volo, sebbene il volo fosse pronto a partire, si inserisce tra la carenza nei controlli di sicurezza e il ritardo del volo dei ricorrenti. Spetta al giudice nazionale verificare se tale scelta abbia effettivamente costituito la causa determinante del ritardo e se non fosse inevitabile, ad esempio per un obbligo giuridico.
Il Tribunale esclude inoltre che, per decidere la questione, occorra bilanciare gli interessi dei diversi gruppi di passeggeri coinvolti nella medesima rotazione. Un simile criterio amplierebbe indebitamente le ipotesi di esonero previste dal regolamento, trasformando di fatto la disciplina della compensazione in una clausola di esclusione aggiuntiva non prevista dal testo normativo.
Decisione e portata pratica
Il Tribunale risponde che la decisione autonoma del vettore può interrompere il nesso causale diretto solo se è la causa determinante del ritardo del volo successivo. Di conseguenza, il semplice richiamo alla circostanza eccezionale verificatasi nel volo precedente non è sufficiente, e la seconda questione non richiede risposta.
Per gli operatori, la sentenza ribadisce che l’esonero ex articolo 5, paragrafo 3, ha interpretazione rigorosa: il vettore deve provare non solo l’evento eccezionale, ma anche che il ritardo del volo contestato dipende direttamente da esso e non da una scelta organizzativa propria.
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