Corte di giustizia, Sentenza C-828/24
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2026. — Erdrich Umformtechnik GmbH contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate di Stati membri diversi – Direttiva 2003/49/CE – Decisione di concessione di un’esenzione per un periodo anteriore alla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno – Articolo 1, paragrafo 12 – Termine di presentazione del certificato – Limitazione del periodo che può essere oggetto di esenzione. — Causa C-828/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, adita in via pregiudiziale dal giudice amministrativo supremo ceco, ha chiarito la portata dell’articolo 1, paragrafo 12, della direttiva 2003/49 sui pagamenti di canoni tra società consociate di Stati membri diversi. Ha stabilito che l’esenzione può essere concessa anche con effetto retroattivo e che la direttiva non impone un termine armonizzato per presentare la documentazione richiesta. Resta quindi al diritto nazionale disciplinare i termini procedurali, purché nel rispetto del diritto dell’Unione.
Direttiva 2003/49/CE: lo Stato membro d’origine può concedere retroattivamente l’esenzione sui canoni e la direttiva non fissa un termine UE per presentare il certificato richiesto né un limite temporale al periodo anteriore coperto dall’esenzione
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 12, della direttiva 2003/49/CE consenta allo Stato membro d’origine di concedere un’esenzione per canoni con effetto anche per periodi anteriori alla decisione e alla presentazione del certificato; e, in caso affermativo, se la direttiva o altra norma UE fissino un termine per presentare il certificato e le informazioni a sostegno oppure un limite alla retroattività dell’esenzione.
Principio di diritto
La direttiva 2003/49/CE deve essere interpretata nel senso che lo Stato membro d’origine può, in base all’articolo 1, paragrafo 12, concedere l’esenzione dai canoni anche per un periodo anteriore alla decisione amministrativa e persino anteriore alla presentazione del certificato e delle informazioni richieste; inoltre, la direttiva non prevede né un termine UE per tale presentazione né un limite temporale alla retroattività dell’esenzione, sicché la disciplina dei termini resta affidata al diritto interno nel rispetto dell’autonomia procedurale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/49/CE
- Articolo 1, paragrafi 1, 11, 12, 13 e 15, direttiva 2003/49/CE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 2003/49/CE
Esenzione sui canoni ex direttiva 2003/49/CE e retroattività della decisione amministrativa
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa ceca) in materia di esenzione fiscale sui canoni pagati tra società di Stati membri diversi. La controversia opponeva la Erdrich Umformtechnik GmbH all’autorità fiscale ceca dopo il diniego dell’esenzione per alcuni anni d’imposta.
Fatti e procedimento principale
La società tedesca aveva chiesto, nel 2019, che i canoni percepiti fossero esentati dall’imposta ceca per gli anni 2014-2018, ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/49. L’autorità aveva concesso l’esenzione solo per il 2017 e il 2018, negandola per il 2014-2016 perché la richiesta era stata presentata oltre un termine di due anni. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tale termine derivasse dall’articolo 1, paragrafo 15, della direttiva, applicandosi con effetto diretto verticale.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare l’articolo 1 della direttiva 2003/49, che:
- al paragrafo 1 prevede l’esenzione dei pagamenti di interessi o canoni provenienti da uno Stato membro;
- al paragrafo 11 consente di subordinare l’esenzione alla prova del possesso dei requisiti tramite certificato;
- al paragrafo 12 consente allo Stato membro d’origine di subordinare l’esenzione a una decisione amministrativa concessiva;
- al paragrafo 13 disciplina validità e contenuto del certificato;
- al paragrafo 15 disciplina invece l’istanza di rimborso in caso di ritenuta alla fonte, prevedendo un termine minimo di due anni.
Prima questione: possibilità di un’esenzione retroattiva
La Corte ha affermato che il testo dell’articolo 1, paragrafo 12, non impedisce allo Stato membro d’origine di concedere l’esenzione anche per un periodo anteriore alla decisione amministrativa e persino anteriore alla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno. La clausola secondo cui la decisione "resta valida per almeno un anno" fissa solo una durata minima della validità della decisione, ma non limita la decorrenza dell’esenzione al momento dell’adozione della decisione.
La soluzione è coerente con la struttura della direttiva: il paragrafo 11 prevede una procedura basata sul certificato, mentre il paragrafo 12 consente una procedura alternativa mediante decisione amministrativa; il paragrafo 13 definisce il contenuto del certificato, ma non introduce un divieto di retroattività. Inoltre, tale interpretazione è conforme alla finalità della direttiva, volta a evitare la doppia imposizione e a garantire che i canoni siano tassati una sola volta nello Stato membro competente.
Seconda questione: termine per presentare il certificato e limite temporale
La Corte ha escluso che la direttiva 2003/49 fissi un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno richiesti ai fini dell’articolo 1, paragrafo 12, oppure un limite al periodo antecedente alla presentazione che può essere coperto dall’esenzione. Il paragrafo 13 non contiene un termine di presentazione, ma solo un limite di validità del certificato tra uno e tre anni dalla data di rilascio.
Quanto al paragrafo 15, esso riguarda un diverso rimedio processuale, cioè il rimborso dell’imposta ritenuta alla fonte, e non può essere esteso alle richieste di esenzione ex paragrafo 12. La Corte ha quindi rimesso al diritto nazionale, in applicazione del principio di autonomia procedurale, la determinazione di eventuali termini applicabili, salva la verifica del giudice nazionale.
Dispositivo e principi affermati
La Corte ha risposto che:
- la direttiva 2003/49 consente di concedere l’esenzione con efficacia retroattiva, anche prima della presentazione del certificato;
- la direttiva non impone alcun termine armonizzato per tale presentazione né un limite alla retroattività dell’esenzione.
Per gli operatori, la pronuncia chiarisce che la disciplina dei termini per le domande di esenzione ex direttiva 2003/49 non è uniformata a livello UE e va ricercata nel diritto interno, mentre la ratio unionale favorisce un’applicazione sostanziale dell’esenzione in presenza dei requisiti richiesti.
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