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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-719/25

Order of the Court of 4 March 2026. — La Superquímica, SA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency of development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-719/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere con l'impugnazione proposta da La Superquímica contro la sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione relativa a un marchio UE. La ricorrente deduceva vari errori del Tribunale sulla somiglianza dei prodotti, sul pubblico di riferimento, sulla valutazione globale del rischio di confusione e sulla cosiddetta controbilanciamento concettuale, ma la Corte ha ritenuto che la domanda fosse troppo generica e non dimostrasse una questione di rilievo generale. L'impugnazione non è quindi stata ammessa e La Superquímica è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non ammesso al procedimento perché la richiesta di autorizzazione non dimostra un rilievo per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione

La questione giuridica

Se la richiesta di autorizzazione a proporre impugnazione, ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, dimostri in modo specifico e dettagliato che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, in particolare in materia di valutazione della somiglianza dei prodotti, pubblico di riferimento, valutazione globale del rischio di confusione, asserita distorsione dei fatti/prove e "controbilanciamento concettuale" nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

L'impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE non è ammessa a procedere se la richiesta ex articolo 58a dello Statuto non individua con precisione i passaggi della sentenza contestati, non spiega in modo chiaro e dettagliato l'asserito errore di diritto o l'eventuale contrasto con la giurisprudenza, e non dimostra specificamente perché la questione sarebbe significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Semplici affermazioni sulla divergenza giurisprudenziale, sulla novità della questione o su presunti errori di valutazione dei fatti/prove non bastano.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Rigetto della richiesta di autorizzazione all'impugnazione in materia di marchio UE

Si tratta di un'ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera incaricata di decidere se le impugnazioni possano essere trattate, in un ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale in materia di marchio dell'Unione europea. La controversia nasce da un procedimento di opposizione davanti all'EUIPO tra La Superquímica, SA e Monta Klebebandwerk GmbH.

Fatti e procedimento principale

La Superquímica chiedeva l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 maggio 2024, adottata nell'ambito di un'opposizione tra il suo segno e quello di Monta Klebebandwerk GmbH. Il Tribunale, con sentenza del 10 settembre 2025, ha respinto il ricorso. Contro tale sentenza è stata proposta impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte, con necessità preliminare di autorizzazione ex articolo 58a dello Statuto.

Normativa rilevante sul filtro di ammissibilità dell'impugnazione

La Corte richiama il meccanismo di selezione delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell'EUIPO:

  • l'impugnazione non procede salvo decisione favorevole della Corte ai sensi dell'articolo 58a, primo comma, dello Statuto;
  • l'autorizzazione è concessa solo se l'impugnazione solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 58a, terzo comma;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura impongono che la domanda sia completa, specifica e sufficientemente motivata.

Motivi e argomenti dedotti dalla ricorrente

La Superquímica articolava quattro motivi principali, tutti incentrati sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001:

  • errore nella valutazione della somiglianza dei prodotti, in particolare per i prodotti delle classi 16 e 17 della classificazione di Nizza;
  • mancata corretta individuazione del pubblico di riferimento e mancata analisi differenziata in caso di pubblici multipli, tra professionisti e pubblico generale;
  • errata valutazione globale del rischio di confusione, in violazione del principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti;
  • erronea collocazione del "controbilanciamento concettuale" nella fase della comparazione concettuale anziché nella valutazione globale. La ricorrente sosteneva inoltre che il Tribunale si fosse discostato da alcune pronunce della Corte, tra cui EUIPO v Equivalenza Manufactory, Calvin Klein Trademark Trust v OHIM, Canon e Wolf Oil v EUIPO, e che vi fossero distorsioni di fatti e prove.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che incombe alla parte ricorrente dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, perché le questioni sollevate siano significative ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto. La domanda di autorizzazione deve indicare:

  • i capi della sentenza impugnata che si contestano;
  • la norma o la giurisprudenza asseritamente violata;
  • la natura dell'errore di diritto;
  • l'incidenza di tale errore sull'esito della causa;
  • e, se si invoca un contrasto giurisprudenziale, i passaggi specifici delle decisioni poste a confronto.

La Corte rileva che, nel caso di specie, la domanda non individuava i paragrafi della sentenza del Tribunale che si intendevano contestare. Inoltre, le affermazioni di divergenza rispetto alla giurisprudenza della Corte erano formulate in termini generici, senza dimostrare concretamente in cosa consistesse il contrasto.

Quanto alla pretesa novità delle questioni, la Corte osserva che il solo fatto che un tema non sia ancora stato affrontato dalla propria giurisprudenza non basta: occorre spiegare perché esso sia realmente significativo per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Le dichiarazioni della ricorrente sulla necessità di una metodologia uniforme o sulla prevenzione di divergenze non erano sufficienti.

La Corte aggiunge che le doglianze relative alla distorsione dei fatti o delle prove, di regola, non sono idonee a fondare l'autorizzazione a procedere, salvo una dimostrazione specifica di rilievo generale, qui assente. Analogamente, le critiche sulla collocazione del controbilanciamento concettuale non superavano la soglia richiesta dall'articolo 58a.

Decisione e spese

La Corte conclude che la richiesta non dimostra che l'impugnazione sollevi una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. L'impugnazione non è quindi ammessa a procedere. Poiché l'ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la Corte dispone che La Superquímica sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Per ottenere l'autorizzazione a proporre impugnazione in una causa rientrante nell'articolo 58a dello Statuto, non basta allegare in modo astratto errori di diritto, asseriti contrasti giurisprudenziali o novità delle questioni; occorre una dimostrazione puntuale e circostanziata della rilevanza generale della questione e dell'incidenza dei motivi sul decisum. In mancanza di tale dimostrazione, l'impugnazione è dichiarata non ammissibile al procedimento.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione tra marchirischio di confusioneaccesso all'impugnazionecontrollo di legittimità del tribunale dell'unione europea

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