Tribunale, Sentenza T-691/24
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 4 marzo 2026. — Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili contro Heineken România S.A. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 2206 – Sottovoci 2206 00 31, 2206 00 51, 2206 00 81 e 2206 00 39, 2206 00 59 – Bevande composte di succo di mele fermentato, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è pari, a seconda del tipo di bevanda, almeno al 48%, 50%, 51%, 52% o 53% rispetto a quella proveniente dalla fermentazione delle mele e che presentano le caratteristiche organolettiche del sidro. — Causa T-691/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha risolto una questione di classificazione doganale riguardante bevande Strongbow importate in Romania e contestate dall’amministrazione fiscale. Ha stabilito che, pur contenendo alcol proveniente anche da piante diverse dalle mele, tali bevande restano classificabili come sidro se conservano le caratteristiche organolettiche e la destinazione tipiche di tale prodotto. La decisione incide direttamente sul trattamento doganale e sulle accise applicabili.
Classificazione doganale di bevande fermentate tipo sidro con aggiunta di alcol da piante diverse dalle mele: prevalenza delle sottovoci del sidro (22060031, 22060051, 22060081) rispetto alle sottovoci "altre bevande fermentate" (22060039, 22060059).
La questione giuridica
Se, ai fini della nomenclatura combinata, bevande costituite da succo di mela fermentato da concentrato al 25%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio e aromi, nelle quali la quota di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è tra il 48% e il 53% di quella derivante dalla fermentazione delle mele, ma che conservano le caratteristiche organolettiche del sidro, debbano essere classificate nelle sottovoci del sidro (22060031, 22060051, 22060081) oppure nelle sottovoci relative alle altre bevande fermentate (22060039, 22060059).
Principio di diritto
Le bevande composte da succo di mela fermentato e da altre sostanze, nelle quali l’alcol proveniente da piante diverse dalle mele è in misura rilevante ma che conservano le caratteristiche organolettiche e la destinazione del sidro, devono essere classificate nelle sottovoci della NC relative al sidro (22060031, 22060051 o 22060081). La presenza di una quota consistente di alcol diverso da quello di mele non esclude la classificazione nel sidro, poiché per i prodotti misti occorre applicare la regola 3 b) della NC e valorizzare il carattere essenziale del prodotto, desumibile in particolare dai tipi di alcol, dalle caratteristiche organolettiche e dalla destinazione commerciale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754
- Nomenclatura combinata, voce 2206
- Nomenclatura combinata, voce 2208
- Regola generale n. 1 della NC
- Regola generale n. 2 b) della NC
- Regola generale n. 3 della NC
- Regola generale n. 3 b) della NC
- Regola generale n. 6 della NC
Classificazione doganale di bevande tipo sidro con alcol da piante diverse dalle mele
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale in materia di unione doganale e nomenclatura combinata, proposto dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania). Il giudizio ha ad oggetto la corretta classificazione di bevande alcoliche Strongbow importate in Romania e le conseguenti ricadute in termini di accise e IVA.
Fatti e procedimento principale
Heineken România aveva classificato i prodotti nella sottোভoce 22060051 della NC, corrispondente al "sidro e sidro di pere", con applicazione di accisa pari a zero in Romania. A seguito di controllo doganale e fiscale, le autorità rumene hanno ritenuto che i prodotti dovessero essere riclassificati nelle sottovoci 22060039 o 22060059, relative alle altre bevande fermentate, e hanno emesso avvisi di accertamento per accise, IVA, sanzioni e interessi. La Curtea de Apel București aveva accolto il ricorso della società; in cassazione, l’amministrazione fiscale ha contestato tale esito.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se una bevanda composta da succo di mela fermentato da concentrato al 25%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio e aromi, con una componente alcolica proveniente da piante diverse dalle mele pari almeno al 48%-53% rispetto a quella derivante dalle mele, ma con caratteristiche organolettiche del sidro, debba essere classificata nelle sottovoci del sidro oppure in quelle delle altre bevande fermentate.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1101/2014 e 2015/1754, nonché le voci 2206 e 2208 della NC. Sono centrali le regole generali n. 1, 2 b), 3 a), 3 b) e 6 della NC. Il Tribunale si avvale inoltre delle note esplicative del SA, considerate strumenti importanti per l’interpretazione uniforme della tariffa doganale comune.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda anzitutto che, in materia di classificazione doganale, il criterio decisivo è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce. La voce 2206 comprende le altre bevande fermentate e, secondo le note esplicative del SA, il sidro è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del succo di mele; le note ammettono anche l’aggiunta di alcol, purché il prodotto conservi il carattere di bevanda fermentata.
Poiché i prodotti di causa sono miscele contenenti componenti riconducibili sia al sidro sia ad altre bevande fermentate, la regola 2 b) rinvia alla regola 3 della NC. Il Tribunale esclude che la regola 3 a) consenta di risolvere il conflitto tra sottovoci, poiché le sottovoci del sidro e quelle delle altre bevande fermentate sono, rispetto al prodotto misto, ugualmente specifiche. Di conseguenza, trova applicazione la regola 3 b): occorre individuare la materia o l’elemento che conferisce il carattere essenziale.
Nel valutare il carattere essenziale, il Tribunale richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza: tipi di alcol contenuti e loro apporto, caratteristiche organolettiche e destinazione del prodotto. Nel caso concreto, la parte di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è rilevante ma quasi equivalente a quella derivante dalle mele; tuttavia, né la NC né le note esplicative impongono una percentuale minima di succo o alcol di mele per la qualificazione come sidro. Inoltre, il prodotto conserva sapore e odore tipici del sidro, e il suo aspetto e la sua denominazione commerciale richiamano il sidro di mele.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che, fatta salva la verifica del giudice nazionale sulla destinazione effettiva del prodotto, bevande di questo tipo rientrano nelle sottovoci 22060031, 22060051 o 22060081 della NC. La presenza di alcol proveniente da piante diverse dalle mele, anche in misura significativa, non basta da sola a escludere la classificazione come sidro quando il prodotto conserva le caratteristiche organolettiche e funzionali proprie di tale bevanda.
Principi affermati
La classificazione di prodotti misti nella NC va effettuata, in assenza di una soluzione diretta per specificità, secondo il criterio del carattere essenziale. Per le bevande fermentate che conservano le caratteristiche del sidro, la sola presenza di una quota rilevante di alcol non derivante dalle mele non comporta il passaggio alle sottovoci "altre bevande fermentate". Il dato decisivo resta la combinazione di composizione, caratteristiche organolettiche e destinazione commerciale del prodotto.
Come è indicizzato
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