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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-379/23

Judgment of the General Court (Eighth Chamber, Extended Composition) of 4 March 2026. — Çolakoğlu Metalurji AŞ v European Commission. — Dumping – Imports of certain hot rolled stainless steel sheets and coils consigned from Türkiye – Extension to those imports of the definitive anti-dumping duty imposed on certain hot rolled stainless steel sheets and coils originating in Indonesia – Implementing Regulation (EU) 2023/825 – Circumvention – Concept of ‘assembly operation’ – Concept of ‘completion operation’ – Article 13(2) of Regulation (EU) 2016/1036 – Error of law. — Case T-379/23

Giurisprudenza europea62023TJ0379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla, nei confronti di Çolakoğlu Metalurji AŞ, il regolamento con cui la Commissione aveva esteso il dazio antidumping originariamente imposto alle importazioni di SSHR dall’Indonesia alle importazioni consiliate dalla Turchia. La Corte considera errata la tesi della Commissione secondo cui la lavorazione di un singolo input in un prodotto finito integrerebbe una "completion operation" rientrante nell’"assembly operation" di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Poiché manca un vero assemblaggio di più parti, non è soddisfatta una delle condizioni cumulative per accertare l’elusione.

Annulment of the anti-circumvention extension of the anti-dumping duty on hot rolled stainless steel sheets and coils consigned from Türkiye: the General Court holds that processing a single input into a finished product does not constitute a completion operation falling within the concept of an assembly operation under Article 13(2) of Regulation (EU) 2016/1036.

La questione giuridica

Nell’ambito di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, il Tribunale era chiamato a stabilire se la Commissione avesse correttamente qualificato la trasformazione di slabs di acciaio inossidabile in hot rolled stainless steel sheets and coils come "completion operation" rientrante nel concetto di "assembly operation" ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, e quindi se fossero integrati i presupposti per estendere il dazio antidumping originario alle importazioni consiliate dalla Turchia. La ricorrente deduceva, in particolare, la violazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base e, in subordine, ulteriori vizi relativi all’articolo 13, paragrafi 1 e 4, al principio di proporzionalità e a diritti procedurali fondamentali.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, il concetto di "completion operation" incluso nel concetto di "assembly operation" non può ricomprendere la trasformazione di un singolo input in un prodotto finito quando tale processo non comporta l’assemblaggio di più parti. Ne consegue che la Commissione non poteva qualificare come operazione di assemblaggio/completamento la lavorazione di slabs in SSHR e, avendo così erroneamente ritenuto integrato il secondo requisito dell’elusione, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 va annullato, per la parte relativa alla ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 13, paragrafo 2, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 13, paragrafo 3, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 13, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Estensione del dazio antidumping per asserita elusione tramite lavorazione in Türkiye

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da un esportatore turco contro il regolamento di esecuzione (UE) 2023/825, con cui la Commissione aveva esteso a importazioni consiliate dalla Türkiye il dazio antidumping originariamente imposto sugli hot rolled stainless steel sheets and coils (SSHR) provenienti dall’Indonesia. La controversia verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sul rapporto tra "assembly operation" e "completion operation".

Parti e contesto fattuale

La ricorrente è Çolakoğlu Metalurji AŞ, produttore esportatore turco di SSHR. La Commissione europea è la convenuta; Eurofer interviene a sostegno della Commissione. La Commissione aveva inizialmente imposto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di SSHR originarie di Indonesia, Cina e Taiwan; per l’Indonesia il dazio era fissato al 17,3%.

In seguito a una denuncia di Eurofer, la Commissione ha aperto un’inchiesta antielusione con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310, relativa a possibili pratiche di elusione mediante importazioni di SSHR consiliate dalla Türkiye, dichiarate come originarie o no. Al termine dell’inchiesta, la Commissione ha concluso che la lavorazione di slabs di acciaio inossidabile in Türkiye costituiva un’operazione di completamento riconducibile a un’operazione di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

Domande giuridiche esaminate

La ricorrente ha dedotto due motivi. Con il primo ha sostenuto che la produzione di SSHR in Türkiye non costituisce una "assembly operation" ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, poiché il processo riguarda un solo input e non l’assemblaggio di più parti. Con il secondo ha invocato, oltre alla violazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 4, la violazione del principio di proporzionalità, di diritti procedurali fondamentali e il travisamento del potere.

La Corte tratta in via prioritaria il primo motivo, ritenendolo potenzialmente idoneo a condurre all’annullamento integrale del regolamento impugnato nei confronti della ricorrente; per questo respinge l’eccezione di irrilevanza sollevata dall’interveniente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
  • l’articolo 13, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/1036;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, istitutivo del dazio originario;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310, di apertura dell’inchiesta antielusione;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2023/825, oggetto di annullamento;
  • gli articoli 134 e 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, in tema di spese.

Ragionamento della Corte: significato di "assembly operation" e "completion operation"

La Corte parte dal significato ordinario di "assembly", inteso come azione di assemblare più parti per formare un oggetto. Nel caso di specie, è pacifico che la trasformazione di slabs in SSHR avvenga in un’unica fase di produzione, mediante riscaldamento e laminazione a caldo di un solo input; pertanto non si tratta di assemblaggio in senso stretto.

Il punto decisivo è se tale trasformazione possa essere qualificata come "completion operation" rientrante nel concetto di "assembly operation" ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2. La Corte risponde negativamente, fondandosi su un’interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica.

Sul piano letterale e sistematico, osserva che:

  • il concetto di "completion operation" non è definito dal regolamento di base;
  • il solo uso della congiunzione "or" tra "assembly operation" e "completion operation" nell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), non implica che il completamento possa prescindere da un assemblaggio di più parti;
  • la nozione di completion rimane inserita nel concetto più ampio di assembly e non può eccederne i confini;
  • la ripetuta utilizzazione del termine "parts", al plurale, e l’espressione "parts of the assembled product" indicano che la disposizione presuppone la presenza di più componenti;
  • il test del 60% del valore delle parti e quello del 25% del valore aggiunto hanno senso solo in un contesto in cui vi siano più parti da comparare e assemblare, non nel caso di un singolo input.

La Corte richiama anche la propria giurisprudenza recente, in particolare le sentenze PGTEX Morocco, per ribadire che le completion operations sono un tipo di assembly operation, ma non possono essere estese fino a ricomprendere la semplice trasformazione di un input unico in prodotto finito senza assemblaggio.

Sul piano teleologico, la Corte riconosce che la normativa antidumping e antielusione deve essere interpretata in modo da garantire l’effettività delle misure, ma chiarisce che questa esigenza non consente un’interpretazione contra legem. Anche se il sistema di elusione può apparire insufficiente a coprire talune pratiche di delocalizzazione produttiva, spetta al legislatore dell’Unione, e non al giudice o alla Commissione, ampliare il perimetro della nozione di assembly operation.

Sul piano storico, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa dall’articolo 13 del regolamento n. 2176/84, come modificato dal regolamento n. 1761/87, fino al regolamento n. 3283/94 e poi al regolamento di base. Da tale evoluzione non risulta che il legislatore abbia voluto attribuire al concetto di completion operation una portata più ampia dell’assembly operation, tale da includere il trattamento di un singolo input privo di assemblaggio.

Esito e dispositivo

Poiché il processo di trasformazione delle slabs in SSHR non può essere qualificato come completion operation rientrante in un’assembly operation, la Commissione ha erroneamente ritenuto soddisfatta la seconda condizione cumulativa dell’elusione prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036, cioè l’esistenza di una pratica, processo o lavorazione priva di sufficiente causa o giustificazione economica diversa dall’imposizione del dazio.

Il primo motivo viene quindi accolto; il Tribunale annulla il regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 nella parte in cui riguarda Çolakoğlu Metalurji AŞ, senza esaminare il secondo motivo. La Commissione è condannata alle spese della ricorrente; Eurofer sopporta le proprie spese.

Principio desumibile dalla decisione

Ai fini dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, l’elusione mediante "assembly operation" presuppone, almeno, un’operazione che comporti l’assemblaggio di più parti; la semplice trasformazione di un singolo input in un prodotto finito, priva di assemblaggio, non può essere ricondotta alla nozione di "completion operation" inclusa nell’assembly operation. Di conseguenza, un’estensione del dazio antidumping fondata su tale qualificazione è illegittima.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingelusione delle misure commercialidiritto commerciale dell'unioneindustria siderurgicacontenzioso davanti al tribunale dell'unione europea

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