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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-10/25

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2026. — Elettronica Industriale SpA contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 8 – Obiettivi generali – Proporzionalità – Criterio di valutazione dei contributi connesso alla percezione di un importo predeterminato di gettito annuale con un obiettivo di finanza pubblica. — Causa C-10/25

Giurisprudenza europea62025CJ0010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un rinvio del TAR Lazio relativo ai contributi dovuti dagli operatori di rete per i diritti d’uso delle frequenze televisive digitali. Ha stabilito che il diritto UE non osta, in linea di principio, a un sistema che miri a garantire un gettito minimo annuo per lo Stato, purché il prelievo resti entro il valore economico dei diritti d’uso e sia determinato con criteri conformi all’articolo 13 della direttiva autorizzazioni. Il riferimento a obiettivi di finanza pubblica non è di per sé incompatibile con la disciplina europea. Se tuttavia il gettito imposto eccedesse il valore dei diritti d’uso, la norma nazionale dovrebbe essere disapplicata dal giudice interno.

Contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive digitali: compatibilità con il diritto UE di un criterio di calcolo collegato a un gettito annuo minimo prefissato per esigenze di finanza pubblica

La questione giuridica

Se l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE, in combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE e con il principio di proporzionalità, osti a una normativa nazionale che, per determinare i contributi dovuti per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, fissa un criterio di calcolo orientato a garantire un gettito annuo minimo complessivo predeterminato, collegato a obiettivi generali di finanza pubblica, e, in caso affermativo, se il giudice nazionale debba disapplicare la norma interna.

Principio di diritto

L’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, letto alla luce dell’articolo 8 della direttiva quadro e del principio di proporzionalità, non vieta a uno Stato membro di prevedere un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive digitali collegato a un gettito annuo minimo predeterminato e quindi anche a obiettivi di bilancio, purché l’importo complessivo richiesto non superi il valore dei diritti d’uso delle frequenze e i contributi individuali siano determinati con criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Se la normativa nazionale non potesse essere interpretata in modo conforme e risultasse incompatibile con tale articolo, il giudice nazionale dovrebbe disapplicarla, in forza del primato e dell’effetto diretto della disposizione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/20/CE
  • Direttiva 2002/21/CE
  • Direttiva 2009/140/CE
  • Articolo 13 della direttiva 2002/20/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2002/21/CE
  • Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, articolo 35
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 172-174

Contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive digitali e gettito minimo annuo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in una controversia tra Elettronica Industriale SpA e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con intervento di Persidera SpA. Il problema concerne la compatibilità con il diritto dell’Unione del sistema nazionale di determinazione dei contributi dovuti per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, quando tale sistema è orientato anche a garantire un importo minimo annuo di entrate per il bilancio dello Stato.

Fatti e procedimento principale

La società ricorrente impugnava due decreti ministeriali del 4 agosto 2016 e del 13 aprile 2017, relativi alla quantificazione dei contributi per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. I decreti erano stati adottati in attuazione della legge n. 208/2015, che disciplinava il regime contributivo per i diritti d’uso delle frequenze televisive digitali. Il giudice nazionale dubitava che il meccanismo previsto fosse coerente con la direttiva autorizzazioni e con la direttiva quadro, in particolare per la previsione di un gettito complessivo annuo minimo di EUR 32,8 milioni.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE, che consente la riscossione di contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio al fine di garantirne l’impiego ottimale, imponendo che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati e non discriminatori, e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Quest’ultimo impone alle autorità nazionali di regolamentazione di promuovere la concorrenza, evitare distorsioni e incoraggiare un uso efficace delle radiofrequenze. La Corte richiama inoltre l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se tali disposizioni ostassero a una normativa nazionale che commisura i contributi a un gettito fiscale complessivo predeterminato, collegato a obiettivi di finanza pubblica, invece che unicamente al buon funzionamento del mercato delle comunicazioni elettroniche e alla tutela degli utenti. Chiedeva inoltre se, in caso di incompatibilità, la norma interna dovesse essere disapplicata.

Ragionamento della Corte

La Corte chiarisce anzitutto che la direttiva autorizzazioni disciplina non solo le procedure di autorizzazione, ma anche la natura e l’entità degli oneri pecuniari connessi all’uso delle risorse scarse. L’articolo 13 consente agli Stati membri di riscuotere contributi per l’uso delle frequenze, purché questi siano adeguati al valore economico delle risorse e non scoraggino il loro impiego ottimale.

La Corte osserva che la direttiva non impone una specifica destinazione del gettito: il considerando 32 conferma che gli Stati membri possono utilizzare liberamente i proventi, anche per esigenze di bilancio. Di conseguenza, il solo fatto che il legislatore nazionale persegua anche un obiettivo di finanza pubblica non significa che abbia introdotto un tributo diverso da quelli consentiti dalla direttiva.

Quanto al criterio di proporzionalità, la Corte ribadisce che il contributo deve essere fissato a un livello che rispecchi il valore dei diritti d’uso e la prevedibile redditività delle frequenze. Il controllo di proporzionalità va effettuato sul contributo individuale e sul suo rapporto con il valore della risorsa, non sulla mera somma totale di gettito annuale attesa dal legislatore.

Applicazione al caso italiano

La disposizione nazionale rilevante prevedeva che l’importo dei contributi fosse determinato in modo trasparente, proporzionato, obiettivo e non discriminatorio, sulla base dell’estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze e di meccanismi premianti connessi alla cessione di capacità trasmissiva e all’uso di tecnologie innovative. Secondo la Corte, tali elementi sono, in linea di principio, compatibili con l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni.

La Corte precisa però che il gettito minimo complessivo annuo fissato dalla legge può essere ammesso solo se non supera il valore dei diritti d’uso delle frequenze. Se tale limite è rispettato, il riferimento al gettito non incide sulla valutazione della proporzionalità dei singoli contributi. Se invece il gettito minimo risultasse superiore al valore delle frequenze, la normativa nazionale non sarebbe conforme al diritto UE.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE, in combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE e con il principio di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che impone un criterio di calcolo dei contributi basato su un importo prestabilito di gettito annuale, quindi anche su obiettivi di finanza pubblica, purché tale importo non sia superiore al valore dei diritti d’uso delle frequenze. In caso di incompatibilità della norma nazionale con tale interpretazione, il giudice interno dovrà disapplicarla, tenuto conto del primato e dell’effetto diretto dell’articolo 13.

Principio affermato

Il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di perseguire, nella fissazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze, anche un obiettivo di gettito pubblico, ma solo entro il limite del valore economico della risorsa e nel rispetto dei requisiti di trasparenza, oggettività, non discriminazione e proporzionalità previsti dall’articolo 13 della direttiva autorizzazioni.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronichefrequenze radio e televisivediritti d’uso delle risorse scarseproporzionalitàfinanza pubblica

Testo integrale

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