Cassazione Civile, Ordinanza n. 25343/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., non va pronunciata condanna alle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6200 del 6 ottobre 2022. Nel corso del giudizio di legittimità, in data 8 maggio 2024, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con contestuale accettazione della controparte. La decisione non espone il merito della controversia definita dalla sentenza impugnata, limitandosi a prendere atto della rinuncia e dell'accettazione.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e non si pronuncia condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non deve provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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