Cassazione Civile, Ordinanza n. 22101/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla procedura di definizione agevolata e della conseguente rinuncia al contenzioso, dichiarando estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese e ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 per IRPEF, IVA e IRAP; la C.T.P. aveva rigettato il ricorso e la C.T.R. Campania aveva confermato il rigetto. In cassazione la contribuente aveva proposto ricorso, al quale l'Agenzia delle Entrate aveva resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 145 del 2018, insieme alla comunicazione delle somme dovute e alla prova del pagamento delle prime sei rate, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
"il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ."
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, accompagnata dall'impegno a rinunciare al contenzioso, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 2, c.p.c.
"non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c."
Nel caso di rinuncia al ricorso per adesione alla definizione agevolata, non si applica la regola ordinaria sulla condanna alle spese; la Corte dispone la compensazione per non frustrare la finalità deflattiva della definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"non sussistono i presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di estinzione sopravvenuta del giudizio per adesione alla definizione agevolata non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
"pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis"
È il parametro dell'ulteriore importo escluso dalla Corte per l'assenza dei presupposti di legge.
art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018
"definizione per estinzione dei debiti ex art. 1, commi 184 e 185, Legge n. 145 del 2018"
La procedura di definizione agevolata dei debiti tributari costituisce la base della rinuncia al contenzioso e dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata che prevede l'impegno a rinunciare al contenzioso, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
- In presenza di estinzione del giudizio conseguente ad adesione alla definizione agevolata, le spese possono essere compensate, anche se l'ente impositore non accetta formalmente la rinuncia, per non disincentivare l'accesso alla procedura.
- L'estinzione sopravvenuta del giudizio per rinuncia collegata alla definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- La dichiarazione di adesione deve essere accompagnata dalla documentazione attestante l'avvio/adempimento della procedura e, nel caso esaminato, dal pagamento delle rate previste dal piano comunicato dall'agente della riscossione.
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