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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6240/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per la condanna per resistenza a pubblico ufficiale: Kenad sarebbe non essersi fermato all'intimazione dei poliziotti, dandosi alla fuga a elevata velocità e con manovre spericolate. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio della motivazione relativamente all'identificazione dell'imputato (testimonianza oculare dopo sette anni, differenze nei tratti somatici, breve tempo di osservazione, foto-segnaletica indicata come "forte rassomiglianza", mancata formale escussione del proprietario dell'auto e di alcuni operatori presenti al campo nomadi); (2) ulteriore censura sulla motivazione e sulla valutazione degli indizi; (3) deduzione dell'estinzione per prescrizione (fatto del 13/05/2011, termine di prescrizione ritenuto decennale, con sospensioni limitate, per cui il termine sarebbe maturato nel luglio 2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la tenuta della valutazione probatoria della Corte d'appello. I primi due motivi sono stati ritenuti, in realtà, richieste di rivalutazione del merito probatorio che la Cassazione non può compiere: la testimonianza oculare resa con certezza in dibattimento, confermata dagli altri elementi (dichiarazioni del titolare dell'autovettura, comportamento oppositivo del ricorrente al campo, assenza di elementi a suo favore) è ritenuta sufficientemente logica e coerente. Il terzo motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato: per effetto della recidiva reiterata e della combinata applicazione degli artt. 99, quarto comma, 157, secondo comma, e 161, secondo comma, c.p., il termine massimo di prescrizione era esteso a 12 anni e 6 mesi e, considerate le sospensioni processuali, non era scaduto alla data della sentenza d'appello né a quella di cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, cod. proc. pen.

    Richiede che gli elementi indiziari presentino gravità e precisione; la Corte ha ritenuto che, pur provenendo da prove indirette e da una identificazione a distanza di anni, i requisiti siano soddisfatti alla luce della testimonianza oculare e degli elementi di riscontro

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del proponente dell'impugnazione inammissibile alle spese del procedimento e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per fissare la somma di euro 3.000

  • art. 99 cod. pen. (4º comma)

    art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Usata per il calcolo della pena ed in combinazione con le altre norme per determinare il termine massimo utile ai fini della prescrizione in presenza di recidiva reiterata

  • art. 157 cod. pen. (2º comma)

    art. 157, secondo comma, cod. pen.

    Contribuisce a determinare l'ulteriore estensione del limite massimo della pena e quindi del relativo termine di prescrizione

  • art. 161 cod. pen. (2º comma)

    art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Incide sul calcolo del massimo edittale e quindi sulla durata della prescrizione quando concorrono circostanze aggravanti o recidiva

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Riferimento giurisprudenziale usato per valutare l'eventuale assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto assente tale deduzione e dunque confermato la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La Cassazione non è luogo per una rivalutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una rinnovata valutazione della prova sono, di norma, inammissibili se pongono sostanzialmente la riconsiderazione del fatto accertato in sede di merito
  • Un riconoscimento oculare reso con certezza in dibattimento può essere valutato come decisivo anche se avvenuto anni dopo i fatti, purché non vi siano elementi precisi e nuovi che lo smentiscano; mutamenti esteriori nel tempo non necessariamente annullano l'attendibilità
  • La qualifica di 'forte rassomiglianza' dell'immagine foto-segnaletica può concorrere alla ricostruzione identificativa quando sia supportata da altri elementi (dichiarazioni di terzi, comportamento dell'imputato, circostanze del fatto)
  • Per la prescrizione occorre valutare il termine tenendo conto di tutte le cause che ne interrompono o sospendono il decorso e delle fattispecie che estendono il termine (es. recidiva, cumulabilità di massimi edittali): un calcolo formale superficiale può risultare errato
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; prima di proporre ricorso è opportuno un controllo preventivo sulla codificazione dei termini di prescrizione e sulla fondatezza delle censure di fatto

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