Cassazione Civile, Sentenza n. 26282/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto l'appello della società Trionfale Settepiù sas e del socio accomandatario contro l'avviso di accertamento IVA 2009 per operazioni soggettivamente inesistenti. I ricorrenti censurano, in sintesi: 1) errata qualificazione della fattispecie come operazioni soggettivamente inesistenti e insufficiente prova della malafede o della consapevolezza dell'evasione da parte dell'acquirente; 2) inferenza di conoscenza della frode dalla mera conoscenza personale del legale rappresentante delle cosiddette "cartiere"; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e mancata valutazione delle prove di buona fede (inclusa la produzione di una sentenza penale di assoluzione); 4) omissione di produzione del PVC nei memorie difensive; 5) omessa pronuncia su questioni relative al pvc e all'individuazione del reale emittente delle fatture; 6) carenza della motivazione; 7) carenza di poteri di firma del funzionario che sottoscrisse l'avviso; 8) violazione dell'art.1 d.lgs. n.74/2000 in tema di fatture per operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR abbia correttamente applicato i principi di diritto in materia IVA: l'Amministrazione aveva fornito indizi oggettivi e specifici idonei a qualificare le società fornitrici come "cartiere" (assenza di sedi/idoneità per stoccaggio, omessi versamenti IVA, vendite sistematicamente sottocosto, comportamento antieconomico, successione anomala di ragioni sociali, conoscenza personale del rappresentante, incremento esponenziale dei rapporti commerciali). Tali indizi, considerati complessivamente, legittimavano la presunzione che i ricorrenti conoscessero o avrebbero dovuto conoscere, con la diligenza ordinaria, la sostanziale inesistenza del contraente; gravava quindi sui ricorrenti l'onere di dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile, onere che non è stato assolto. La sentenza penale di assoluzione è stata ritenuta irrilevante nel giudizio tributario e la sua produzione in cassazione inammissibile. Sono state inoltre disattese le censure sulla mancata produzione del pvc, sulla carenza di motivazione e sulla firma dell'avviso (la carenza era generica e la delega non doveva essere prodotta se non specificamente contestata). Spese di giudizio a carico dei ricorrenti, condanna in solido al pagamento di euro 4.100,00 e annotazione dei presupposti per un ulteriore versamento ai sensi dell'art.13 co.1-quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Strumento normativo utilizzato per inquadrare le doglianze in cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte richiama i limiti della sindacabilità in sede di legittimità, distinguendo i profili di diritto dalle valutazioni di merito.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma disciplina le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte interpreta che l'Amministrazione debba provare la fittizietà e la consapevolezza del destinatario, mentre al contribuente spetta dimostrare la propria buona fede con la diligenza massima esigibile.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Limiti della prova nel processo tributario: il regime probatorio è diverso da quello penale e ammette presunzioni semplici; perciò una sentenza penale (anche di assoluzione) non vincola automaticamente il giudice tributario.
codice di procedura civile
La Corte ricorda l'inammissibilità in cassazione della produzione di decisioni penali per provare fatti nuovi o rivalutare il merito; la sentenza penale prodotta con il ricorso è stata considerata inammissibile perché attiene al merito.
codice di procedura civile
Richiamato nel contesto dell'omessa pronunzia: la Corte osserva che l'eventuale omissione di esame di una tesi difensiva può essere implicitamente superata quando la statuizione finale è incompatibile con quella tesi.
Costituzione
Standard minimo di motivazione delle sentenze; la Corte ritiene che la motivazione della CTR sia ampiamente sufficiente rispetto alla soglia costituzionale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 115
Norma richiamata per l'annotazione dei presupposti che legittimano l'imposizione di un ulteriore versamento da parte dei ricorrenti, come indicato dalla Corte.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
sentenze Bonik (C-285/11), Kittel (C-439/04), Ppuh (C-277/14)
Principi comunitari richiamati: per qualificare operazioni come soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve dimostrare la consapevolezza dell'acquirente o la sua conoscibilità, sulla base di indizi obiettivi e specifici; ciò può fondare una presunzione che impone al contribuente di fornire la prova contraria.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà formale del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inserimento dell'operazione in una frode IVA.
- Tali elementi possono consistere in indici operativi o personali (assenza di sede, omessi versamenti, prezzi sistematicamente sottocosto, successione anomala di ragioni sociali, rapporti economici anomali, conoscenza diretta del rappresentante) e anche alcuni fra essi, se significativi, possono giustificare la presunzione.
- Una volta assolto l'onere probatorio da parte dell'Amministrazione, grava sul contribuente dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile (prove di verifiche, controlli, ragionevolezza delle operazioni), non essendo sufficiente la mera regolarità formale della documentazione o l'effettuazione dei pagamenti.
- La sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario: il processo tributario opera con regole probatorie diverse e può valorizzare presunzioni semplici che non sarebbero sufficienti in sede penale.
- Questioni procedurali come la firma dell'avviso di accertamento o la produzione del PVC non invalidano automaticamente l'atto se non specificamente contestate e dimostrate; l'Ufficio è tenuto a produrre la delega solo se la parte contesta puntualmente la sua esistenza.
- In cassazione è inammissibile introdurre documenti o decisioni nuovi atti a sindacare il merito: le produzioni che mirano a rimettere in discussione valutazioni di fatto sono in genere irricevibili.
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