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Parere

Parere n. 57/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Franco Spagnuolo, contro l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA e nei confronti dei signori Armando Lanzo e Francesca Maggiò, per l’annullamento: a) del decreto del Direttore di ANSFISA prot. n. 80432 del 20 dicembre 2023 recante esclusione dal concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia settore tecnico; b) del decreto del Direttore di ANSFISA prot. n. 80593 del 21 dicembre 2023, avente ad oggetto rettifica della graduatoria del concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, approvata con decreto prot. n. 29388 del 23 maggio 2023; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto di esclusione da un concorso ANSFISA per 15 dirigenti tecnici e del successivo decreto di rettifica della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui ANSFISA lo ha escluso, dopo lo svolgimento delle prove scritte e orali, dal concorso per dirigenti di seconda fascia per asserita mancanza dei requisiti di partecipazione, nonché il decreto di rettifica della graduatoria. Ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione, l’illogicità e la violazione dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento; la violazione della lex specialis quanto al requisito di essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione; il possesso di oltre cinque anni di servizio come funzionario presso Roma Capitale; l’irrilevanza della posizione lavorativa ricoperta al momento della domanda rispetto all’esperienza complessiva maturata; e, in via alternativa, il possesso del requisito relativo alla qualifica dirigenziale in enti e strutture pubbliche non ricompresi nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente ha inoltre contestato la possibilità di effettuare la verifica dei requisiti dopo lo svolgimento delle prove. Nel corso del procedimento è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7684/2024, confermativa della sentenza del T.A.R. Lazio n. 1863/2024, che ha annullato la graduatoria finale e la procedura concorsuale, disponendo la ripetizione delle prove scritte.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure contro il decreto di esclusione. Il bando, quale lex specialis, vincolava rigidamente l’amministrazione e prevedeva espressamente che tutti i candidati partecipassero con riserva e che l’esclusione per difetto dei requisiti potesse essere disposta in ogni momento della procedura. Era quindi legittimo svolgere i controlli sui vincitori dopo le prove, per ragioni di efficienza ed economicità, senza lesione dell’affidamento, poiché l’ammissione con riserva aveva natura provvisoria e condizionata. Il requisito richiesto dal bando, conforme all’art. 7 d.P.R. n. 70/2013 e all’art. 28 d.lgs. n. 165/2001, esigeva che il candidato fosse dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione al momento della domanda. Il ricorrente, invece, era dipendente di ASTRAL S.p.A., società in controllo pubblico ma non ricompresa tra le pubbliche amministrazioni dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. L’esclusione costituiva pertanto atto vincolato. È stata inoltre ritenuta tardiva e non ammissibile la deduzione del diverso requisito relativo alla qualifica dirigenziale in enti o strutture pubbliche non ricompresi nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, poiché tale titolo non era stato indicato nella domanda entro il termine perentorio e non poteva essere integrato successivamente. Quanto al decreto di rettifica della graduatoria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la graduatoria e l’intera procedura erano già state annullate in sede giurisdizionale, con ordine di ripetizione delle prove scritte. La domanda cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Decreto di esclusione - ammissione con riserva e verifica successiva dei requisiti

La censura è infondata. Il bando prevedeva che tutti i candidati partecipassero con riserva e che l’esclusione per difetto dei requisiti potesse essere disposta in ogni momento della procedura. Era quindi legittimo effettuare i controlli, per ragioni di economia procedimentale, dopo lo svolgimento delle prove e con riferimento alla platea dei candidati risultati vincitori.

Decreto di esclusione - requisito di dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione

Il ricorrente non possedeva il requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d), primo alinea, del bando, poiché alla data della domanda era dipendente di ASTRAL S.p.A., società in controllo pubblico non ricompresa tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. L’esclusione era pertanto un atto vincolato.

Decreto di esclusione - mancata indicazione del diverso titolo dirigenziale

Il diverso requisito relativo alla qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresi nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 non era stato indicato nella domanda di partecipazione. La sua allegazione per la prima volta nel ricorso straordinario avrebbe comportato un’integrazione tardiva della domanda, non consentita per il rispetto dei termini perentori e della par condicio dei candidati.

Decreto di rettifica della graduatoria - sopravvenuto difetto di interesse

La parte del ricorso relativa al decreto di rettifica della graduatoria è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la graduatoria finale e l’intera procedura concorsuale erano già state annullate dal giudice amministrativo, con obbligo di ripetere la procedura a partire dalle prove scritte.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario e trasmissione al Consiglio di Stato

    La disposizione costituisce il fondamento procedurale della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 2, comma 1, lett. d), del bando di concorso

    essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea

    Il requisito deve sussistere secondo la formulazione letterale della lex specialis e, per il requisito dell’attualità del servizio, alla data di presentazione della domanda.

  • art. 2, comma 2, del bando di concorso

    i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata della procedura, sino alla stipula del contratto e all’immissione in ruolo

    La disposizione impone il possesso e il mantenimento dei requisiti per l’intera procedura concorsuale.

  • art. 2, comma 3, del bando di concorso

    nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove; in ogni momento della procedura può essere disposta, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti di ammissione

    La clausola consente all’amministrazione di effettuare la verifica dei requisiti anche dopo lo svolgimento delle prove e di escludere il candidato privo dei requisiti.

  • art. 7 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70

    La previsione del bando relativa al requisito di dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni è stata ritenuta meramente ripetitiva della disciplina regolamentare.

  • art. 28 d.lgs. n. 165/2001

    La norma, erroneamente indicata dall’amministrazione come art. 25, richiede per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia il requisito dell’attualità del servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione delimita il novero delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del requisito concorsuale; ASTRAL S.p.A. non vi rientra.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000

    Le disposizioni fondano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nella domanda di partecipazione.

  • art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196

    L’inclusione di un soggetto nell’elenco delle amministrazioni concorrenti al conto economico consolidato non è stata ritenuta sufficiente a farlo rientrare nel diverso novero delle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 2, comma 3, del bando e principio di par condicio

    L’ammissione con riserva non genera un affidamento legittimo sulla stabilità degli esiti concorsuali, perché resta subordinata alla verifica dei requisiti.

Massime di principio

  • Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione, che non può disapplicarlo o modificarne le regole in corso di procedura, a tutela della par condicio e del legittimo affidamento dei concorrenti.
  • Quando il bando prevede l’ammissione con riserva e consente la verifica dei requisiti in ogni momento della procedura, l’amministrazione può effettuare i controlli anche dopo lo svolgimento delle prove, purché l’esclusione sia motivata e fondata sull’effettivo difetto di un requisito predeterminato.
  • L’ammissione con riserva ha natura provvisoria e condizionata: il superamento delle prove non consolida la posizione del candidato né determina un affidamento tutelabile sulla sua definitiva ammissione, fino alla positiva verifica dei requisiti.
  • Ai fini dell’accesso alla dirigenza pubblica, il requisito di essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione deve essere interpretato alla luce del novero definito dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; la dipendenza da una società in controllo pubblico non equivale, di per sé, alla dipendenza da una pubblica amministrazione.
  • Il candidato non può integrare dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda un titolo o un diverso requisito di partecipazione non indicato nella domanda stessa, anche se il titolo fosse astrattamente posseduto o già conoscibile dall’amministrazione, poiché ciò violerebbe la perentorietà dei termini e la par condicio.
  • Sussiste sopravvenuto difetto di interesse quando una successiva pronuncia giudiziale annulla l’atto impugnato o la procedura cui esso si riferisce e rende inutile, anche sotto il profilo strumentale o morale, una decisione sul ricorso.

Esclusione da un concorso ANSFISA e rettifica della graduatoria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un dirigente contro ANSFISA, per l’annullamento del decreto di esclusione da un concorso per 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, e del successivo decreto di rettifica della graduatoria. Il Consiglio di Stato ha concluso per l’inammissibilità del ricorso relativamente al decreto di rettifica della graduatoria e per il rigetto delle censure contro il decreto di esclusione, con assorbimento della domanda cautelare.

Svolgimento della procedura

Il ricorrente aveva partecipato al concorso bandito nel 2022. Dopo le prove scritte, la valutazione dei titoli e la prova orale, ANSFISA aveva approvato la graduatoria finale. Successivamente aveva avviato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sui requisiti dei candidati risultati vincitori.

Il bando prevedeva che i requisiti dovessero essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto e all’immissione in ruolo. Prevedeva inoltre che tutti i candidati partecipassero con riserva e che l’esclusione per difetto dei requisiti potesse essere disposta in ogni momento della procedura.

Censure del ricorrente

Il ricorrente ha sostenuto che l’esclusione, intervenuta dopo lo svolgimento delle prove, fosse carente di motivazione e contraria ai principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento. Ha inoltre affermato di possedere il requisito di dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione, richiamando la propria appartenenza ad ASTRAL S.p.A. e la sua inclusione nell’elenco delle amministrazioni concorrenti al conto economico consolidato previsto dall’art. 1, comma 3, l. n. 196/2009.

Ha dedotto di avere maturato oltre cinque anni di servizio presso Roma Capitale e ha sostenuto che dovesse essere valutato il curriculum complessivo, non soltanto la posizione lavorativa ricoperta al momento della domanda. In via alternativa, ha affermato di possedere il requisito relativo alla qualifica dirigenziale in enti e strutture pubbliche non ricompresi nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

Legittimità dell’ammissione con riserva e dei controlli successivi

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui il bando costituisce lex specialis della procedura e vincola l’amministrazione alla sua applicazione letterale, senza margini di discrezionalità, a tutela della par condicio e dell’affidamento dei concorrenti.

Nel caso concreto, l’art. 2, comma 3, del bando autorizzava espressamente la verifica dei requisiti nel corso della procedura e l’esclusione in ogni momento. Era quindi legittimo che l’amministrazione avesse concentrato i controlli sui candidati risultati vincitori, anziché svolgerli preventivamente su tutti i partecipanti, in applicazione di criteri di efficienza ed economicità.

L’ammissione con riserva è stata qualificata come provvisoria e condizionata. Essa impedisce che il candidato sia escluso anticipatamente dalle prove, ma non consolida gli effetti del loro superamento né crea un affidamento legittimo sulla definitiva ammissione. Gli esiti positivi della selezione rimangono subordinati alla verifica dei requisiti.

Requisito di dipendenza da una pubblica amministrazione

Il requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d), primo alinea, del bando era quello di essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione, munito di laurea e con almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali qualificate.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere stato dipendente di Roma Capitale fino al 15 marzo 2022 e, dal 16 marzo 2022, dirigente di ASTRAL S.p.A. Alla data della domanda risultava quindi dipendente della società partecipata e non di una pubblica amministrazione ricompresa nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio ha ritenuto che l’inclusione di ASTRAL S.p.A. nell’elenco dei soggetti concorrenti al conto economico consolidato non fosse sufficiente a ricondurla nel diverso novero delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del bando. Il requisito era inoltre coerente con l’art. 7 d.P.R. n. 70/2013 e con l’art. 28 d.lgs. n. 165/2001, richiamati o riprodotti dal bando.

L’esclusione è stata pertanto qualificata come atto dovuto e vincolato, fondato sull’accertamento del mancato possesso di un requisito predeterminato dalla lex specialis.

Irrilevanza dell’esperienza complessiva e integrazione tardiva della domanda

Il Consiglio di Stato ha ritenuto inconferente l’argomento secondo cui la finalità del requisito sarebbe stata quella di selezionare candidati dotati di adeguata esperienza complessiva. Una contestazione sulla ragionevolezza della disciplina sovraordinata avrebbe dovuto essere proposta specificamente e non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di ricorso straordinario.

È stata inoltre respinta la deduzione del possesso del diverso requisito relativo alla qualifica dirigenziale in enti o strutture pubbliche non ricompresi nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente aveva scelto nella domanda un’altra opzione tra quelle previste dal bando e non aveva indicato tempestivamente il diverso titolo.

L’indicazione dei titoli nella domanda costituisce un elemento essenziale della partecipazione. La sua omissione non può essere sanata dopo la scadenza del termine, perché ciò determinerebbe non una mera regolarizzazione documentale, ma un’integrazione della domanda, incompatibile con i termini perentori e con la par condicio dei candidati.

Decreto di rettifica della graduatoria e sopravvenuto difetto di interesse

Quanto al decreto di rettifica della graduatoria, il Collegio ha considerato la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7684/2024, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1863/2024. Tali pronunce avevano annullato la graduatoria finale e l’intera procedura concorsuale, imponendo all’Agenzia di ripetere la procedura a partire dalle prove scritte.

Per effetto di tale annullamento, una decisione sul decreto di rettifica non avrebbe più prodotto alcuna utilità per il ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, secondo il principio per cui l’interesse viene meno quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto rende inutile l’eventuale accoglimento.

Conclusioni

Il parere ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, limitatamente all’impugnazione del decreto di rettifica della graduatoria, e in parte respinto, con riferimento al decreto di esclusione. La domanda cautelare è stata assorbita. Il ricorrente non è risultato vittorioso, poiché l’esclusione è stata ritenuta legittima e la restante impugnazione è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimo affidamentoDecadenza e tardivitàEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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