Sentenza n. 7406/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), n. 00065/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 65/2026, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore idrico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR, che aveva ritenuto devolute al Tribunale superiore delle acque pubbliche le contestazioni relative agli atti del procedimento per la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda, in sostituzione della conduttura sublacuale. Con il primo motivo ha contestato l’omessa acquisizione, da parte del TAR, del verbale della Cabina di regia del 26 novembre 2025 e l’omessa pronuncia sui motivi aggiunti notificati e depositati l’8 gennaio 2026 contro quel verbale. Con il secondo motivo ha censurato la declaratoria di difetto di giurisdizione: ha contestato che i liquami da depurare possano essere qualificati come acque pubbliche e ha sostenuto che la controversia riguardasse soprattutto la localizzazione dell’impianto a Lonato, con ricadute urbanistiche e ambientali, non le scelte tecniche sul trattamento o sulla gestione delle acque. Ha inoltre lamentato che il TAR avesse svolto valutazioni sul tracciato senza esaminare il progetto, non prodotto in giudizio. In primo grado il Comune aveva dedotto anche violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; nullità o illegittimità degli atti per carenza assoluta di attribuzione, difetto dei presupposti e incompetenza, assumendo che il Commissario straordinario e le altre autorità non avessero il potere di decidere la localizzazione e che la soluzione di Lonato contrastasse con il Piano d’Ambito del 2016; nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento, perplessità, irragionevolezza e contraddittorietà. Il Consiglio di Stato ha prescisso dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalle controparti.
La decisione
L’appello è respinto. Il primo motivo è infondato quanto alla mancata acquisizione del verbale: la valutazione sulla maturità della causa per la decisione rientra nella discrezionalità del giudice e, nel caso concreto, è stata esercitata correttamente e motivatamente. È inammissibile quanto all’omessa pronuncia sui motivi aggiunti, perché questi furono presentati dopo il passaggio della causa in decisione; i motivi aggiunti possono essere proposti solo fino a quel momento. Il secondo motivo è infondato: ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende le controversie contro atti amministrativi idonei a incidere in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche. La nozione di acque pubbliche, alla luce della disciplina del servizio idrico integrato e dell’evoluzione normativa, ricomprende anche il trattamento e l’eventuale riutilizzo delle acque reflue urbane, quando la loro attitudine a soddisfare l’interesse generale sia valutata in relazione al bacino idrografico di appartenenza e alla funzione degli impianti. Poiché gli atti controversi riguardano la realizzazione del sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti dalla sponda bresciana del lago di Garda, la controversia appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. È quindi confermata la decisione del TAR sulla giurisdizione, senza esame nel merito delle censure sostanziali di primo grado. Spese compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
la giurisdizione del TSAP si estende ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da Pubbliche Amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, in quanto interferenti con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali
La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche si estende agli atti amministrativi che incidono in modo non occasionale, immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla tutela di tale materia.
art. 141, comma 2, d.lgs. 152/2006
In conclusione, quindi, va confermato l’orientamento secondo cui nella nozione di acqua pubblica possono essere ricondotte anche le modalità di riutilizzazione e trattamento delle acque reflue urbane, osservando che l’attitudine delle stesse a soddisfare l’interesse generale dev’essere valutata in relazione al sistema idrografico cui appartengono, nonché alla strumentalità dei relativi impianti non solo per la fase della conduzione e della depurazione delle acque, ma anche per quella successiva della loro eventuale utilizzazione
La disciplina del servizio idrico integrato, come modificata includendo il riuso delle acque reflue, sostiene una lettura che comprende nel regime delle acque pubbliche anche il trattamento e il possibile riutilizzo delle acque reflue urbane, valutati in relazione al sistema idrografico e alla funzione degli impianti.
art. 1 l. 36/1994
Pertanto, dal nuovo assetto normativo delineato dalla l. n. 36 del 1994, si evince che “sono ricompresi nell’ambito del concetto in disamina anche le modalità di eventuale riutilizzo e di trattamento delle acque reflue urbane”, in quanto gli impianti a ciò preposti sono “per definizione strumentali e necessari non solo per la fase della conduzione e della depurazione delle acque, ma anche nella fase successiva della loro eventuale utilizzazione”
La nozione di acqua pubblica va letta alla luce dell’interesse generale connesso alla risorsa idrica e comprende le modalità di trattamento e di eventuale riutilizzo delle acque reflue urbane.
art. 4, comma 1, lett. f), l. 36/1994
In continuità con tali precedenti, va dunque ribadito come l’assetto distributivo della giurisdizione sia stato trasformato dall’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” che, da un lato, ha introdotto la nozione di servizio idrico integrato, “costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” (art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36 del 1994, poi abrogato e trasfuso nell’art. 141, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Il servizio idrico integrato comprende fognatura e depurazione delle acque reflue; la disciplina di tale servizio concorre a definire l’ambito della giurisdizione sulle controversie che incidono sul regime delle acque pubbliche.
art. 144 d.lgs. 152/2006
“tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”
La disciplina considera pubbliche le acque superficiali e sotterranee in quanto risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà; tale nozione concorre a ricomprendere il trattamento delle acque reflue nel quadro della tutela dell’interesse generale idrico.
art. 141, comma 2, d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.l. 153/2024
Nello stesso senso, peraltro, si pone anche la più recente evoluzione legislativa (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191), nella parte in cui è stata modificata la nozione di servizio idrico integrato aggiungendo, oltre ai già previsti servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione (cfr. art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36 del 1994), anche quello di “riuso delle acque reflue” (art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.l. n. 153 del 2024).
La nozione legislativa di servizio idrico integrato include espressamente il riuso delle acque reflue, confermando la rilevanza del trattamento e dell’eventuale riutilizzo delle acque reflue ai fini della disciplina della risorsa idrica.
art. 99 c.p.a.
Come chiarito dall’adunanza plenaria, infatti, i motivi aggiunti possono essere proposti fino al passaggio della causa in decisione, per cui una volta che la causa sia legittimamente passata in decisione, i motivi aggiunti non possono essere più presentati (cfr. Cons. Stato, ad. plen. 27 ottobre 1987, n. 24).
I motivi aggiunti devono essere proposti prima del passaggio della causa in decisione; una volta intervenuto tale passaggio, non possono essere validamente presentati.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933, comprende le controversie contro atti amministrativi che incidono in modo non occasionale, immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
- La nozione di acque pubbliche, nel quadro del servizio idrico integrato, può comprendere il trattamento e l’eventuale riutilizzo delle acque reflue urbane: la loro attitudine a soddisfare l’interesse generale va valutata in relazione al sistema idrografico di appartenenza e alla funzione degli impianti di depurazione e riuso.
- I motivi aggiunti nel processo amministrativo possono essere proposti fino al passaggio della causa in decisione; dopo tale momento non possono essere presentati.
- La valutazione del giudice di primo grado circa la maturità della causa per la decisione e la conseguente necessità di disporre incombenti istruttori rientra nella sua discrezionalità, sindacabile in appello nei limiti della correttezza del suo esercizio e della motivazione.
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