Sentenza del 15/01/2018 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Milano
Interessi passivi contratti di riassicurazione - Polizze Unit Linked - Natura assicurativa dei depositi stipulati in forza dei contratti di riassicurazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa natura assicurativa delle polizze unit linked è stata riconosciuta anche in assenza di garanzia sul capitale o di rendimento minimo. Di conseguenza, i depositi stipulati in forza dei contratti di riassicurazione sono stati qualificati come aventi natura assicurativa e assoggettati al relativo trattamento fiscale previsto dall'art. 96, comma 5-bis, del d.P.R. 917/1986.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione giuridica e fiscale degli interessi passivi relativi a contratti di riassicurazione e, in particolare, dei depositi costituiti in esecuzione di tali contratti. Il tema centrale è stabilire se le polizze unit linked, pur avendo un elevato contenuto finanziario e un rendimento collegato a fondi di investimento senza garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale, conservino natura assicurativa. La sentenza ritiene decisivo il fatto che l'assicuratore assuma comunque il rischio demografico, poiché la prestazione è collegata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Norme richiamate
Art. 96, comma 5-bis, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma prevede un trattamento fiscale specifico per gli interessi passivi relativi a rapporti aventi natura assicurativa. La sua applicazione dipende dalla qualificazione sostanziale del contratto e non dalla sola presenza di caratteristiche finanziarie o speculative.
Massime di principio
- Una polizza unit linked può mantenere natura assicurativa anche quando il premio è investito in fondi, il rendimento è variabile e non sono garantiti né il capitale né un rendimento minimo.
- Per qualificare un prodotto come assicurativo è sufficiente che l'assicuratore assuma un effettivo rischio demografico, cioè che la prestazione dipenda almeno in parte dal verificarsi di un evento relativo alla vita umana.
- La componente finanziaria del prodotto non esclude automaticamente la natura assicurativa: occorre valutare la struttura complessiva del contratto e la presenza del rischio assicurativo.
- Una volta riconosciuta la natura assicurativa dei contratti di riassicurazione o dei depositi collegati, può trovare applicazione il regime fiscale speciale previsto dall'art. 96, comma 5-bis, del TUIR.
- In situazioni analoghe, la qualificazione fiscale dovrebbe essere effettuata sulla base della sostanza economica e del rischio assunto dall'assicuratore, non soltanto sulla base delle modalità di investimento o dell'assenza di garanzie finanziarie.
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