Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7313/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di truffa. Venivano dedotti due motivi principali: (1) nullità per mancata nomina di un difensore d'ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia, con conseguente difetto di effettiva rappresentanza processuale; (2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria nella conferma della responsabilità penale: il fatto che il ricorrente fosse titolare del conto su cui furono versati i denari non sarebbe prova sufficiente della commissione della truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censure, confermando l'orientamento secondo cui la rinuncia del difensore di fiducia non determina automaticamente l'obbligo per il giudice di nominare d'ufficio un nuovo difensore e non comporta di per sé una nullità assoluta; inoltre non risulta agli atti la comunicazione della rinuncia all'imputato, elemento che può aver inciso sulla mancata nomina fiduciaria. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'instaurarsi dell'inammissibilità perché la doglianza richiedeva una rivalutazione del merito delle prove, attività non consentita alla Corte di legittimità; ha poi osservato che la motivazione della Corte d'appello era logica e coerente: il ricorrente non negò di essere titolare del conto né di aver denunciato furto o clonazione, risultò la contraffazione del documento d'identità e l'incasso del bonifico sul conto del ricorrente, elementi che giustificavano la conferma della responsabilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    Richiamato come norma procedurale che disciplina la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha agito in conformità a tale regime procedurale

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato unitamente all'art. 610 sul tema della mancata richiesta di trattazione orale; conferma che il procedimento si è svolto senza udienza su richiesta tempestiva

  • art. 97, comma 4 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla nomina di un sostituto; la Corte osserva che in primo grado sarebbe stato nominato un sostituto ai sensi di questa norma e discute se ciò comporti nullità

  • art. 107 c.p.p., comma 3

    "la rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio"

    La Corte utilizza questa disposizione per sostenere che la rinuncia del difensore non ha efficacia fino alla nomina di un nuovo difensore, e che tale regime non determina automaticamente l'insorgere di una nullità assoluta per la sola mancanza immediata di nuova nomina

  • art. 108 c.p.p.

    Richiamato come riferimento normativo sul termine eventualmente concesso per la nomina del nuovo difensore; contribuisce al quadro normativo che limita l'automatismo della nullità

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Citato per contrastare l'ipotesi di nullità assoluta: la nullità assoluta è prevista in ipotesi diverse, ossia per l'assenza del difensore nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria

  • art. 640 c.p.

    Norma sostanziale che definisce il reato di truffa, oggetto della condanna confermata; la Corte ha valutato la motivazione alla luce degli elementi probatori connessi a questo reato

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che dispone la condanna alle spese per la parte privata che propone un ricorso rigettato; applicata dalla Corte condannando il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La rinuncia del difensore di fiducia non determina automaticamente una nullità del processo: la norma prevede che la rinuncia non abbia effetto fino all'assistenza da parte di un nuovo difensore e la sua mancata nomina immediata non comporta di per sé nullità assoluta
  • Per censurare efficacemente una presunta nullità per mancata nomina del difensore occorre verificare la comunicazione della rinuncia e l'effettivo pregiudizio subito dall'imputato; l'assenza di prova della comunicazione può attenuare la doglianza
  • La Corte di Cassazione è limitata nella verifica delle prove: non può riesaminare il merito probatorio o la capacità dimostrativa delle prove raccolte, ma solo controllare la logicità e l'aderenza della motivazione alle fonti di prova
  • Il fatto di essere titolare del conto su cui sono confluiti i proventi non è di per sé prova automatica di responsabilità, ma costituisce un elemento che, se integrato da ulteriori riscontri (assenza di denunce, documenti contraffatti, incasso dei bonifici, collegamenti oggettivi), può legittimare la valutazione di responsabilità
  • Chi impugna in Cassazione deve indicare con precisione eventuali travisamenti delle fonti di prova o vizio logico della motivazione per rientrare nell'ambito della sindacabilità di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.