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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26886/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2010, emesso a seguito della contestazione di maggiori superfici imponibili riferite a un'autofficina. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto solo in parte con riduzione del 30% dell'importo; in appello la decisione è stata confermata. In Cassazione il contribuente ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 70 e 73 del d.lgs. n. 507/1993 e degli artt. 6, commi 2 e 5, e 17 della L. n. 212/2000, sostenendo che fosse necessario un contraddittorio preventivo e che spettasse all'ente verificare le aree in cui si producono rifiuti urbani o assimilati; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 62, comma 3, e 68, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 4 del regolamento comunale n. 35/2008, lamentando che, nel calcolo della superficie tassabile, non fosse stata esclusa la parte dell'immobile in cui, per struttura e destinazione, si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi a carico dei produttori.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che l'art. 73 del d.lgs. n. 507/1993 attribuisce al Comune solo una facoltà, e non un obbligo, di attivare un contraddittorio preventivo tramite invito al contribuente a esibire documenti e a rispondere a questionari; pertanto, la sua omissione non comporta invalidità dell'accertamento. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'esclusione dalla superficie tassabile delle aree in cui si formano rifiuti speciali, l'onere di allegare e provare l'esistenza e la delimitazione di tali aree grava sul contribuente, trattandosi di un'eccezione alla regola generale della tassabilità degli immobili occupati o detenuti nel territorio comunale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e non sono state liquidate spese, per mancata costituzione della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 507/1993

    "Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce... l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito..."

    la norma attribuisce al Comune una mera facoltà di instaurare un contraddittorio preventivo, non un obbligo; la sua omissione non è sanzionata

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato come norma in tema di denuncia del tributo e degli adempimenti del contribuente

  • art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993

    "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali"

    l'esclusione dalla superficie tassabile costituisce un'eccezione che deve essere provata dal contribuente che la invoca

  • art. 68, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 507/1993

    richiamato dal ricorrente quale base della disciplina della riduzione/esclusione della superficie tassabile

  • art. 6, commi 2 e 5, L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso contraddittorio preventivo

  • art. 17 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura relativa al procedimento di accertamento

  • art. 4 regolamento comunale n. 35 del 24 luglio 2008

    richiamato dal ricorrente quale disciplina regolamentare della superficie tassabile

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come vizio processuale dedotto a fondamento dei motivi di ricorso

Massime di principio

  • In materia di Tarsu, il Comune può instaurare un contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 507/1993, ma non è obbligato a farlo; la mancata attivazione di tale fase non determina di per sé nullità dell'accertamento.
  • Quando il contribuente pretende l'esclusione, anche parziale, di porzioni di superficie dalla base imponibile perché destinate alla produzione di rifiuti speciali, l'onere di provare l'esistenza e la delimitazione di tali aree grava sul contribuente stesso.
  • L'esclusione di aree dalla superficie tassabile per la presenza di rifiuti speciali è configurata come deroga alla regola generale della tassabilità degli immobili occupati o detenuti nel territorio comunale e, come tale, richiede prova rigorosa da parte dell'interessato.
  • Il principio generale secondo cui l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria non si estende automaticamente alla richiesta del contribuente di ottenere riduzioni o esenzioni dalla base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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