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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/675

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/675 della Commissione, del 29 aprile 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

Normativa europea32019R0675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento (CE) n. 1067/2008 sulla gestione di un contingente tariffario per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. La modifica tiene conto di un accordo con gli Stati Uniti nell’ambito dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT e sposta 6 787 tonnellate dal sottocontingente per i paesi terzi, eccetto Canada e Stati Uniti, al sottocontingente erga omnes. Viene inoltre aggiornata la ripartizione trimestrale del sottocontingente II, che resta suddiviso in quattro periodi uguali.

Modifica la ripartizione di un contingente tariffario UE per l’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, adeguando i sottocontingenti per Stati Uniti, altri paesi terzi ed erga omnes.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 di qualità diversa dalla qualità alta, nell’ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1067/2008. Riguarda gli operatori che importano da Stati Uniti, da paesi terzi diversi da Canada e Stati Uniti e, in parte, in regime erga omnes. Non disciplina l’apertura del contingente in generale, ma soltanto la sua redistribuzione interna e la scansione trimestrale del sottocontingente II. Entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del contingente tariffario per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/675 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1067/2008, che disciplina l’apertura e la gestione di un contingente tariffario per le importazioni di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente da paesi terzi. La modifica è motivata, secondo i considerando, dall’esigenza di adeguare la ripartizione dei quantitativi alla luce dell’accordo con gli Stati Uniti concluso ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, in seguito all’allargamento dell’Unione europea del 2004.

Contesto e finalità dell’intervento

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 prevedeva un contingente tariffario globale di 3 073 177 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, soggetto a un dazio di 12 EUR per tonnellata. Tale contingente era suddiviso in un sottocontingente per i paesi terzi, eccetto Canada e Stati Uniti, e in un sottocontingente erga omnes. Il presente regolamento interviene per riallineare i quantitativi alla ripartizione concordata con gli Stati Uniti, trasferendo una quota dal primo al secondo sottocontingente.

Nuova ripartizione dei sottocontingenti

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1067/2008. La nuova struttura del contingente è la seguente:

  • sottocontingente I, numero d’ordine 09.4123: 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;
  • sottocontingente II, numero d’ordine 09.4125: 2 371 600 tonnellate per i paesi terzi, eccetto Canada e Stati Uniti;
  • sottocontingente III, numero d’ordine 09.4133: 129 577 tonnellate erga omnes.

Rispetto alla disciplina previgente, il regolamento dispone quindi l’aumento del sottocontingente erga omnes di 6 787 tonnellate e la corrispondente riduzione del sottocontingente destinato agli altri paesi terzi, eccetto Canada e Stati Uniti.

Ripartizione trimestrale del sottocontingente II

L’articolo 1 modifica anche l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1067/2008. Il sottocontingente II deve continuare a essere suddiviso in quattro sottoperiodi trimestrali, ciascuno con un quantitativo identico di 592 900 tonnellate:

  • dal 1° gennaio al 31 marzo;
  • dal 1° aprile al 30 giugno;
  • dal 1° luglio al 30 settembre;
  • dal 1° ottobre al 31 dicembre.

La previsione garantisce una distribuzione uniforme del quantitativo disponibile nel corso dell’anno per la quota riservata ai paesi terzi diversi da Canada e Stati Uniti.

Entrata in vigore e natura giuridica

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ridistribuzione dei sottocontingenti

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 è sostituito e prevede tre sottocontingenti: sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123) di 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; sottocontingente II (numero d’ordine 09.4125) di 2 371 600 tonnellate per i paesi terzi, eccetto Canada e Stati Uniti; sottocontingente III (numero d’ordine 09.4133) di 129 577 tonnellate erga omnes.

Ripartizione trimestrale del sottocontingente II

Il sottocontingente II è ripartito in quattro sottoperiodi trimestrali identici, ciascuno pari a 592 900 tonnellate: 1 gennaio-31 marzo, 1 aprile-30 giugno, 1 luglio-30 settembre e 1 ottobre-31 dicembre.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganaliimportazionipolitica commerciale

Testo integrale

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