Regolamento (UE) 2019/677
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del clorotalonil, a seguito della valutazione scientifica che ha evidenziato criticità non superate in materia di acque sotterranee, rischi per consumatori e organismi non bersaglio, oltre a dati insufficienti per completare la valutazione del rischio. Contestualmente elimina la sostanza dall'elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini transitori per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l'eventuale periodo di tolleranza.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil e conseguente modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva clorotalonil nell'ambito dell'immissione sul mercato e dell'uso dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri per quanto riguarda la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil e l'eventuale concessione di un periodo di tolleranza per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'uso delle scorte esistenti. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell'approvazione del clorotalonil
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 interviene nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, dando seguito alla procedura di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione prende atto delle conclusioni dell'EFSA e del fatto che non sono stati rimossi i dubbi sulla conformità della sostanza ai criteri di approvazione, con particolare riguardo ai rischi per le acque sotterranee, per i consumatori e per l'ambiente.
Esiti della valutazione scientifica
Dalla valutazione emerge un problema preoccupante di contaminazione delle acque sotterranee dovuta ai metaboliti del clorotalonil. Secondo le previsioni, i metaboliti R417888, R419492, R471811, SYN507900, M3, M11, M2, M7 e M10 supererebbero il valore parametrico di 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti per tutti gli impieghi proposti. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha quindi potuto concludere che la presenza di tali metaboliti nelle acque sotterranee non produca effetti inaccettabili o danni alla salute umana, come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.
L'EFSA ha inoltre evidenziato:
- l'impossibilità di escludere un problema di genotossicità per i residui cui saranno esposti i consumatori;
- un rischio elevato per anfibi e pesci per tutti gli impieghi esaminati;
- l'insufficienza di dati nel fascicolo per completare talune parti della valutazione del rischio, in particolare per l'esposizione alimentare dei consumatori e per la valutazione del bestiame.
Profilo tossicologico e residui
La Commissione richiama anche la classificazione del clorotalonil come sostanza cancerogena di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, mentre nelle conclusioni EFSA la sostanza viene indicata come potenzialmente classificabile in categoria 1B. Per gli impieghi rappresentativi considerati, i livelli dei residui di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 non hanno potuto essere confermati per prodotti di origine vegetale e animale, a causa della mancanza di dati sull'entità e sulla tossicità dei metaboliti inclusi nella definizione del residuo. Ne consegue il mancato soddisfacimento del requisito di cui all'allegato II, punto 3.6.3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Effetti giuridici: mancato rinnovo e aggiornamento dell'elenco UE
Poiché per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario non è stato possibile accertare il rispetto dei criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del clorotalonil. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato con la soppressione della riga 101 dell'allegato, parte A, relativa a tale sostanza.
Misure transitorie per gli Stati membri
Per consentire l'adeguamento dei mercati nazionali, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil entro il 20 novembre 2019. Qualora sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e in ogni caso scadere entro il 20 maggio 2020.
Applicazione nel tempo e ulteriori domande di approvazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che la decisione di mancato rinnovo non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del clorotalonil ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva clorotalonil non è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 di tale regolamento.
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 101 relativa al clorotalonil.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil entro il 20 novembre 2019.
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e comunque scadere entro il 20 maggio 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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