Regolamento (UE) 2019/676
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/676 della Commissione, del 29 aprile 2019, che approva la sostanza attiva a basso rischio ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva ABE-IT 56 come sostanza a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione segue la procedura di valutazione svolta dalla Francia come Stato membro relatore e dall’EFSA, che hanno ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per includere la nuova voce nell’elenco delle sostanze attive approvate. L’approvazione ha validità dal 20 maggio 2019 al 20 maggio 2034.
approva la sostanza attiva a basso rischio ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623) e aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva ABE-IT 56, destinata all’uso in prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’approvazione decorre dal 20 maggio 2019 e scade il 20 maggio 2034. Le condizioni specifiche riguardano l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con rinvio alle conclusioni della relazione di esame, in particolare alle appendici I e II.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/676: approvazione di ABE-IT 56
Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, approvando la sostanza attiva ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623). La Commissione fonda la decisione sugli esiti della procedura di valutazione condotta dallo Stato membro relatore, sulle conclusioni dell’EFSA e sulla verifica che i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti per gli usi rappresentativi esaminati.
Procedimento di valutazione e basi normative
La domanda di approvazione è stata presentata il 1° aprile 2016 al competente Stato membro relatore, la Francia, che il 25 maggio 2016 ne ha comunicato l’ammissibilità ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 20 giugno 2017 è stato trasmesso un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA); successivamente, l’EFSA ha chiesto informazioni supplementari al richiedente in base all’articolo 12, paragrafo 3, e ha reso le proprie conclusioni il 26 luglio 2018. La Commissione ha quindi presentato la relazione di esame al comitato permanente competente e ha predisposto il progetto di regolamento di approvazione.
Valutazione della sostanza e qualificazione come sostanza a basso rischio
Dai considerando emerge che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 sono stati ritenuti soddisfatti. La Commissione afferma inoltre che ABE-IT 56 rientra nella categoria delle sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non sarebbe potenzialmente pericolosa e soddisferebbe le condizioni dell’allegato II, punto 5. Il regolamento richiama la natura della sostanza come prodotto di frazionamento del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623, evidenziando che il lievito è ampiamente utilizzato nell’industria alimentare e presente nell’ambiente, senza profilarsi come patogeno o infettivo per l’uomo e senza rischio chiaro per i comparti ambientali.
Contenuto dell’approvazione
L’allegato I specifica i dati essenziali dell’approvazione:
- nome comune: ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623);
- denominazione IUPAC: non applicabile;
- purezza: 1 000 g/kg (sostanza attiva);
- data di approvazione: 20 maggio 2019;
- scadenza dell’approvazione: 20 maggio 2034.
È inoltre previsto che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza, in particolare delle appendici I e II.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 e l’allegato II inseriscono ABE-IT 56 nell’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nella parte D dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con il numero 16. La voce riportata replica i dati essenziali dell’allegato I e ribadisce la necessità di considerare la relazione di esame ai fini dell’applicazione dei principi uniformi.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva ABE-IT 56
L’articolo 1 approva la sostanza attiva ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), alle condizioni indicate nell’allegato I. La sostanza è qualificata dalla Commissione come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, secondo quanto previsto nell’allegato II del regolamento, inserendo la nuova voce relativa ad ABE-IT 56 nella parte D.
Durata dell’approvazione e condizioni specifiche
L’allegato I fissa la data di approvazione al 20 maggio 2019 e la scadenza al 20 maggio 2034, con purezza indicata pari a 1 000 g/kg (sostanza attiva) e denominazione IUPAC non applicabile. È richiesto di tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II, per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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