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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/674

Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Normativa europea32019R0674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in modo puntuale l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, eliminando alcune indicazioni geografiche di bevande spiritose che non hanno superato la verifica delle schede tecniche oppure sono state revocate dagli Stati membri interessati. La Commissione dà atto dell'esito della procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 e dispone la soppressione delle denominazioni dall'elenco unionale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 con soppressione di alcune indicazioni geografiche di bevande spiritose.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Incide sul regime delle bevande spiritose disciplinato dal regolamento (CE) n. 110/2008, in particolare sull'elenco delle indicazioni geografiche riportate nell'allegato III e sulle relative schede tecniche già trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento. L'effetto pratico riguarda le indicazioni geografiche esplicitamente soppresse, per le quali le schede tecniche sono state revocate o considerate non presentate. Non introduce una disciplina generale nuova per tutte le bevande spiritose, ma opera una modifica puntuale e settoriale.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Il regolamento (UE) 2019/674 della Commissione interviene in modo mirato sul sistema unionale delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. La finalità è allineare l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 all'esito della procedura di esame delle schede tecniche trasmesse dagli Stati membri, come prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013.

Contesto normativo e presupposti della modifica

La Commissione ricorda che gli Stati membri avevano trasmesso schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose. Tali schede sono state valutate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, sulla base dei requisiti dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008.

Il meccanismo previsto dal diritto UE comporta che, qualora lo Stato membro non ponga rimedio alle carenze riscontrate entro il termine fissato dalla Commissione, la scheda tecnica si consideri non presentata. In questo caso, alcune schede tecniche sono state revocate dagli Stati membri interessati, mentre per altre le carenze non sono state sanate.

Indicazioni geografiche soppresse

L'effetto principale del regolamento consiste nella soppressione dall'allegato III di diverse denominazioni stabilite. Le indicazioni eliminate sono:

  • "Karlovarská Hořká" (Repubblica ceca)
  • "Königsberger Bärenfang" (Germania)
  • "Grappa di Marsala" (Italia)
  • "Kirsch Veneto"/"Kirschwasser Veneto" (Italia)
  • "Sliwovitz del Veneto" (Italia)
  • "Polish Cherry" (Polonia)
  • "Orehovec" (Slovenia)
  • "Janeževec" (Slovenia)
  • "Slovenska travarica" (Slovenia)

L'allegato del regolamento specifica inoltre, per categoria di prodotto, le righe soppresse:

  • categoria 6, "Acquavite di vinaccia": "Grappa di Marsala"
  • categoria 9, "Acquavite di frutta": "Sliwovitz del Veneto" e "Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto"
  • categoria 25, "Bevande spiritose all'anice": "Janeževec"
  • categoria 30, "Bevande spiritose di gusto amaro o bitter": "Slovenska travarica"
  • categoria 32, "Liquore": "Polish Cherry" e "Karlovarská Hořká"
  • categoria 40, "Nocino": "Orehovec"
  • categoria "Altre bevande spiritose": "Königsberger Bärenfang"

Effetti giuridici e portata applicativa

Il regolamento non introduce nuovi obblighi sostanziali di produzione o commercializzazione, ma produce un effetto di esclusione dal regime delle indicazioni geografiche per le denominazioni soppresse. Per i professionisti del settore ciò implica che tali menzioni non risultano più protette nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 nella forma risultante dalla modifica.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 secondo quanto stabilito nell'allegato al regolamento. La modifica riguarda la soppressione di specifiche indicazioni geografiche per diverse categorie di bevande spiritose.

Soppressione di indicazioni geografiche non confermate o revocate

Sono soppresse dall'allegato III le indicazioni geografiche: "Karlovarská Hořká" (Repubblica ceca), "Königsberger Bärenfang" (Germania), "Grappa di Marsala" (Italia), "Kirsch Veneto"/"Kirschwasser Veneto" (Italia), "Sliwovitz del Veneto" (Italia), "Polish Cherry" (Polonia), "Orehovec" (Slovenia), "Janeževec" (Slovenia) e "Slovenska travarica" (Slovenia). La Commissione motiva la soppressione con la revoca delle schede tecniche da parte di Germania e Italia per alcuni prodotti e con il mancato superamento delle carenze riscontrate per altri.

Fondamento procedurale e valutazione delle schede tecniche

Il regolamento richiama l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, che impone agli Stati membri di trasmettere le schede tecniche delle indicazioni geografiche, e l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, che disciplina la valutazione della Commissione e le conseguenze del mancato adeguamento entro il termine fissato. Se le carenze non vengono sanate entro il termine stabilito, la scheda tecnica è considerata non presentata.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebevande spiritoseindicazioni geograficheetichettaturaagricolturamercato interno

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