Regolamento (UE) 2019/716
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/716 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 22/2013 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cyflumetofen (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla disciplina del cyflumetofen, sostanza attiva già approvata, per rendere più rigorose le condizioni di utilizzo alla luce dei dati di conferma sul metabolita B3. La Commissione ritiene non escluso il potenziale genotossico del metabolita, ma conferma un rischio accettabile per i vertebrati acquatici; di conseguenza limita le autorizzazioni ai soli usi che non determinino superamenti della soglia di 0,1 μg/l nelle acque sotterranee. Sono inoltre fissati termini per l’adeguamento delle autorizzazioni nazionali e per gli eventuali periodi di tolleranza.
Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva cyflumetofen nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 22/2013 e (UE) n. 540/2011, introducendo restrizioni specifiche per l’uso in relazione al metabolita B3 e alla protezione delle acque sotterranee.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cyflumetofen e, in particolare, alle autorizzazioni nazionali di tali prodotti rilasciate dagli Stati membri nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide anche sull’elenco delle sostanze attive approvate e sulle condizioni specifiche di approvazione riportate nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 22/2013 e (UE) n. 540/2011. Le misure transitorie impongono agli Stati membri di revocare o modificare le autorizzazioni entro il 30 novembre 2019; eventuali periodi di tolleranza ex articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 devono scadere entro il 30 maggio 2020.
Modifica delle condizioni di approvazione del cyflumetofen
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/716 interviene sul quadro di approvazione del cyflumetofen, sostanza attiva già autorizzata nel diritto dell’Unione per i prodotti fitosanitari. La misura nasce dalla valutazione di ulteriori dati di conferma richiesti nel precedente atto di approvazione, con particolare attenzione al metabolita B3, al suo possibile profilo genotossico e all’impatto sull’ambiente, in specie sulle acque sotterranee e sugli organismi acquatici.
Contesto e motivazione dell’intervento
Il regolamento richiama il regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013, che aveva approvato il cyflumetofen e inserito la sostanza nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, subordinando l’approvazione alla presentazione di informazioni di conferma su tre profili: potenziale mutageno del metabolita B3, esposizione alimentare a tale metabolita e rischio per i vertebrati acquatici. Le informazioni supplementari fornite dal richiedente hanno consentito di confermare un rischio accettabile per i vertebrati acquatici, ma non di escludere il potenziale genotossico del metabolita B3. Per questa ragione la Commissione conclude che l’approvazione deve essere limitata per garantire un impiego accettabile dei prodotti contenenti cyflumetofen.
Modifiche alle condizioni di approvazione
Le modifiche sono realizzate tramite due interventi coordinati:
- l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 è modificato secondo l’allegato I del nuovo regolamento;
- l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato secondo l’allegato II.
La nuova formulazione delle disposizioni specifiche prevede che i prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen possano essere autorizzati solo per gli usi che comportano un livello del metabolita B3 nelle acque sotterranee inferiore a 0,1 μg/l.
Criteri di valutazione per gli Stati membri
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione di esame sul cyflumetofen e delle sue appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 20 novembre 2012. In tale valutazione devono essere oggetto di particolare attenzione:
- la protezione degli operatori e dei lavoratori;
- la protezione delle acque sotterranee, con specifico riguardo al metabolita B3, soprattutto in regioni vulnerabili per caratteristiche del suolo e/o condizioni climatiche;
- la protezione dell’acqua potabile;
- il rischio per gli organismi acquatici.
Le condizioni di impiego devono inoltre includere, se necessario, misure di attenuazione del rischio.
Misure transitorie e periodo di tolleranza
Per assicurare l’adeguamento del mercato nazionale alle nuove condizioni più rigorose, gli Stati membri devono revocare o modificare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen entro il 30 novembre 2019. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e comunque cessare entro il 30 maggio 2020.
Entrata in vigore e portata vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica delle condizioni di approvazione del cyflumetofen
Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono modificati per sostituire le disposizioni specifiche relative al cyflumetofen. L’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza è limitata agli usi che comportano un livello del metabolita B3 nelle acque sotterranee inferiore a 0,1 μg/l.
Elementi da considerare nella valutazione degli Stati membri
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul cyflumetofen, in particolare delle appendici I e II approvate il 20 novembre 2012. Deve essere prestata particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione dell’acqua potabile e al rischio per gli organismi acquatici.
Misure di attenuazione dei rischi
Le condizioni d’impiego devono includere, se opportuno, misure di attenuazione dei rischi, specie in relazione all’esposizione delle acque sotterranee al metabolita B3 e agli impatti sugli organismi acquatici.
Adeguamento delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare o modificare, se necessario, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen entro il 30 novembre 2019, per renderle conformi alle nuove condizioni di approvazione.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e comunque scadere entro il 30 maggio 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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