Regolamento (UE) 2019/672
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/672 del Consiglio, del 29 aprile 2019, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, modificando l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. L'aggiornamento recepisce informazioni più recenti su alcune voci e armonizza i dati identificativi, includendo il genere di tutte le persone elencate. Per il resto, il testo non istituisce nuove misure sostanziali, ma rende operativo l'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio.
Modifica dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 con l'aggiornamento dell'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ordinamento dell'Unione europea agli Stati membri, alle persone fisiche ed entità incluse nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 e, indirettamente, agli operatori economici e ai soggetti che devono dare esecuzione alle misure restrittive. L'intervento riguarda esclusivamente l'aggiornamento delle voci dell'elenco sanzionatorio relativo al Myanmar/Birmania, con sostituzione delle voci da 1 a 14 dell'allegato IV. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 relativo al Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/672 del Consiglio interviene nel quadro delle misure restrittive già adottate dall'Unione nei confronti del Myanmar/Birmania. La finalità è circoscritta all'aggiornamento dell'elenco contenuto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, a seguito del riesame effettuato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 4 decies, paragrafo 1.
Contesto normativo e motivazione dell'intervento
Il preambolo ricorda che il Consiglio aveva già adottato il regolamento (UE) n. 401/2013 il 2 maggio 2013. In seguito al riesame dell'elenco delle persone ed entità designate, sono emerse informazioni aggiornate per due voci e si è ritenuto opportuno indicare il genere di tutte le persone inserite nell'elenco. Il regolamento di esecuzione serve quindi a rendere aggiornate e coerenti le informazioni che sorreggono il regime sanzionatorio.
Ambito della modifica
L'intervento normativo non istituisce nuove categorie di sanzioni, ma modifica un allegato già esistente. L'articolo 1 dispone la sostituzione delle voci da 1 a 14 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 con nuove voci riportate nell'allegato del regolamento di esecuzione. Le nuove schede identificano singole persone fisiche, con dati anagrafici e militari, e ne descrivono il ruolo nelle violazioni attribuite.
Contenuto dell'allegato sanzionatorio
Le persone elencate risultano, per quanto emerge dal testo, appartenenti o collegate alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alla polizia di frontiera o a specifiche unità operative e sono indicate come responsabili di atrocità e gravi violazioni dei diritti umani. Le condotte descritte riguardano in via principale la popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine e comprendono, a seconda dei casi, esecuzioni sommarie, violenze sessuali, incendi sistematici di case ed edifici, detenzione forzata, maltrattamenti, tortura e omicidio. Una voce riguarda anche violazioni nello Stato dello Shan e un'ulteriore voce menziona l'ostacolo all'assistenza umanitaria nello Stato del Kachin.
Tra le informazioni riportate compaiono, quando disponibili:
- date di nascita;
- genere;
- numeri di passaporto o identificativi militari/nazionali;
- incarichi rivestiti e periodi di comando;
- motivazioni dell'inserimento nell'elenco, spesso riferite a specifiche unità e a un preciso contesto temporale, in particolare la seconda metà del 2017.
Effetti giuridici e operatività
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente effetto immediato per gli operatori e le autorità nazionali competenti nell'attuazione delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato IV
L'articolo 1 dispone che l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sia modificato secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, le voci da 1 a 14 dell'elenco delle persone ed entità sono sostituite integralmente dalle nuove voci riportate nell'allegato.
Contenuto dell'allegato: sostituzione delle voci 1-14
L'allegato riporta 14 voci relative a persone fisiche associate alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alla polizia di frontiera o ad altre strutture militari/polizia, con dati identificativi e motivazioni dell'inserimento. Le voci contengono, ove disponibili, nome, data di nascita, genere, numeri di passaporto o identificativi militari/nazionali, ruolo ricoperto e descrizione delle gravi violazioni dei diritti umani attribuite, soprattutto nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine e, per una voce, nello Stato del Kachin.
Aggiornamento dei dati identificativi e indicazione del genere
Il considerando (3) afferma che sono state ricevute informazioni aggiornate per due voci dell'elenco ed è opportuno includere il genere di tutte le persone elencate. Il regolamento dà seguito a tale esigenza aggiornando le informazioni identificative delle persone interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È altresì stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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