Sentenza del 07/12/2016 n. 1473 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento ICI -Terreno adibito ad attività estrattive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata esclusa l'applicabilità dell'ICI al terreno adibito ad attività estrattiva, poiché esso non rientra nei presupposti impositivi previsti per fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli e non produce reddito dominicale. L'avviso di accertamento comunale deve pertanto essere annullato o comunque disapplicato relativamente a tale terreno.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento ICI sostenendo che il terreno destinato ad attività estrattiva non rientra in alcuna delle categorie immobiliari soggette all'imposta: fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. In particolare, tali superfici non producono reddito dominicale e non possono essere assimilate ai terreni agricoli né, per la loro specifica destinazione, alle aree fabbricabili ai fini ICI.
Norme richiamate
Disciplina ICI, presupposti dell'imposta
L'ICI è applicabile esclusivamente agli immobili riconducibili alle categorie previste dalla disciplina: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Un terreno destinato ad attività estrattiva, privo di reddito dominicale e non riconducibile a tali categorie, non è soggetto all'imposta.
Massime di principio
- Ai fini di un tributo immobiliare, la mera proprietà o utilizzazione economica di un terreno non è sufficiente: il bene deve rientrare espressamente in una delle categorie imponibili previste dalla legge.
- I terreni destinati ad attività estrattive non sono automaticamente equiparabili ai terreni agricoli, alle aree fabbricabili o ai fabbricati; occorre verificare la loro concreta qualificazione catastale e fiscale.
- L'assenza di reddito dominicale costituisce un elemento rilevante per escludere l'assimilazione del terreno a un terreno agricolo soggetto all'imposta.
- In caso di accertamento, il contribuente può contestare l'imposta dimostrando la specifica destinazione estrattiva del terreno e la sua non riconducibilità ai presupposti impositivi previsti dalla normativa applicabile.
- La soluzione può dipendere dalla disciplina vigente nel periodo d'imposta considerato e dalla qualificazione catastale e urbanistica del bene; pertanto, situazioni analoghe richiedono la verifica della normativa applicabile ratione temporis.
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