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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 24129 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'illegittimità degli avvisi di accertamento relativi a IVA e IRAP per l'anno 2002 e alle imputazioni reddituali dei soci per trasparenza. Con il primo motivo ha denunciato l'omessa o insufficiente motivazione della CTR sulle ragioni per cui erano state ritenute inattendibili le risultanze e le presunzioni utilizzate dall'Ufficio per ricostruire maggiori ricavi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulla prova presuntiva, sostenendo che, una volta riconosciuta la legittimità del metodo accertativo, non fosse necessario un ulteriore e indeterminato apparato probatorio oltre agli elementi presuntivi fondati su fatti noti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva ritenuto il metodo analitico-induttivo strettamente plausibile e legittimo, ma aveva poi escluso l'attendibilità delle presunzioni dell'Ufficio con una motivazione meramente assertiva, senza esaminare concretamente i singoli elementi utilizzati né spiegare perché fossero insufficienti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha definito nel merito l'esistenza dei maggiori ricavi, ma ha stabilito che la precedente decisione era motivata in modo insufficiente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa

    Consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire presuntivamente i ricavi quando esistono elementi gravi o incongruenze tra quanto dichiarato e quanto ragionevolmente desumibile dalle caratteristiche concrete dell'attività. La relazione tra fatto noto e fatto ignoto non deve essere necessaria, essendo sufficiente una conseguenza fondata su ragionevole probabilità.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 40

    Norme richiamate dall'Agenzia in materia di accertamento delle imposte sui redditi e di imputazione ai soci dei redditi prodotti da società trasparenti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina l'accertamento dell'IVA e consente la rettifica dell'imponibile sulla base di elementi presuntivi attendibili e coerenti.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    Riguardano, rispettivamente, l'onere della prova e le presunzioni semplici. In ambito tributario, gli elementi presuntivi devono essere logicamente collegati al fatto da dimostrare e possono fondare l'accertamento quando sono idonei a rendere ragionevolmente probabile l'esistenza dei maggiori ricavi.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove ritualmente acquisite e di motivare adeguatamente la valutazione degli elementi probatori.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Prevede, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa o insufficiente considerazione di fatti decisivi secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Un accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche se fondato su presunzioni semplici, purché gli elementi utilizzati siano concretamente collegati all'attività esercitata e rendano ragionevolmente probabile l'esistenza di ricavi non dichiarati.
  • Non è necessario che la presunzione conduca con certezza assoluta al fatto ignoto: è sufficiente una probabilità ragionevole, valutata secondo criteri logici e di esperienza.
  • Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi seri e coerenti, l'onere di fornire una spiegazione alternativa o di dimostrare l'inattendibilità dei dati può gravare sul contribuente.
  • Il giudice tributario non può limitarsi ad affermare che le presunzioni sono inattendibili o insufficienti: deve esaminare i singoli elementi e spiegare in modo concreto le ragioni del loro eventuale superamento.
  • Il riconoscimento della legittimità del metodo accertativo non comporta automaticamente la conferma dell'imposta: il giudice deve comunque verificare la consistenza, la coerenza e l'incidenza delle singole presunzioni sul calcolo dei maggiori ricavi.
  • La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non decide definitivamente a favore dell'Amministrazione sul merito dell'accertamento, ma impone un nuovo esame adeguatamente motivato.

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