Sentenza del 07/12/2016 n. 25080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita applicazione del regime speciale IVA del margine di utile alle operazioni di acquisto e rivendita di autoveicoli usati effettuate nell’anno 2003. Secondo l’Ufficio, la presenza, tra i precedenti intestatari dei veicoli, di società di autonoleggio costituiva un elemento presuntivo del fatto che tali soggetti avessero acquistato i veicoli come beni strumentali e detratto l’IVA a monte, condizione incompatibile con il regime del margine. La CTR aveva invece ritenuto insufficiente la mera indicazione delle società nella carta di circolazione, anche perché in alcuni Stati membri non sono annotati tutti i passaggi di proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo dell’Agenzia, ma ha accolto il secondo e il quarto, relativi rispettivamente alla violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova e all’insufficiente motivazione. Ha stabilito che la regolarità formale delle fatture non dimostra da sola la sussistenza dei presupposti sostanziali del regime del margine e che il contribuente, che invoca un regime IVA derogatorio, deve provare che l’IVA a monte non sia stata detratta dai precedenti cedenti. La qualità di società di autonoleggio, unita alla natura dei veicoli come beni normalmente strumentali a tale attività, può costituire una presunzione idonea della detrazione dell’IVA. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26-bis della VI Direttiva IVA n. 388/1977, introdotto dalla Direttiva 94/5/CE
Regime fiscale speciale del margine di utile
Il regime del margine è speciale, derogatorio e opzionale rispetto al regime ordinario IVA. È applicabile solo quando l’IVA assolta a monte dal cedente sia rimasta definitivamente indetraibile.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, artt. 36 e 37, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
Privato consumatore; soggetto che non abbia potuto detrarre l’imposta; soggetto in regime di franchigia; soggetto che abbia applicato a sua volta il regime del margine
La norma individua i requisiti soggettivi del cedente e disciplina gli acquisti e le cessioni di beni assoggettati al regime del margine.
Art. 2697 c.c.
Chi intende avvalersi del regime speciale deve provare i fatti costitutivi del relativo diritto. Pertanto, contestata con elementi concreti la correttezza sostanziale dell’operazione, spetta al contribuente dimostrare la mancata detrazione dell’IVA a monte.
Artt. 2727 e 2729 c.c.
L’Amministrazione può utilizzare presunzioni fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. La presenza di società di autonoleggio tra i precedenti proprietari, combinata con la natura strumentale dei veicoli, può far presumere la detrazione dell’IVA.
Art. 384 c.p.c., comma 2
La Corte, cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente la causa nel merito.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 26 febbraio 2008
La documentazione relativa alla provenienza del veicolo può agevolare la verifica del regime applicabile, ma la carta di circolazione e le dichiarazioni formali non sostituiscono la prova dei presupposti sostanziali.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine, essendo derogatorio rispetto al regime ordinario, richiede la prova effettiva dei suoi presupposti e non può essere giustificato dalla sola regolarità formale della fattura.
- Quando l’Amministrazione fornisce elementi oggettivi o presuntivi incompatibili con il regime del margine, l’onere di dimostrare la mancata detrazione dell’IVA a monte passa concretamente al contribuente che applica il regime speciale.
- La provenienza di un veicolo da una società di autonoleggio o di leasing, se collegata alla normale destinazione strumentale del bene, può costituire una presunzione della detrazione dell’IVA; l’eventuale acquisto per la sola rivendita deve essere dimostrato come circostanza eccezionale.
- La verifica dei requisiti del regime del margine deve riguardare l’intera catena delle cessioni, comprese le successive cessioni interne, e non soltanto l’operazione intracomunitaria.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare documentazione sostanziale sulla provenienza del bene, sul regime IVA applicato dai precedenti cedenti, sull’eventuale mancata detrazione dell’imposta e sulla destinazione effettiva del veicolo.
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