Sentenza del 07/12/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - credito di imposta esposto in dichiarazione - rimborso degli interessi di mora - decorrenza: data di presentazione del modello "VR" o atto equipollente (es. sollecito)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava sia il diritto al rimborso del credito IVA sia la decorrenza degli interessi. La società sosteneva che l'indicazione del credito nel quadro RX della dichiarazione costituisse già una domanda di rimborso e che gli interessi dovessero decorrere dalla presentazione della dichiarazione, senza necessità del modello VR. L'Ufficio riteneva invece che il modello VR, o un atto equivalente, fosse necessario per attivare concretamente la procedura di rimborso e far decorrere gli interessi. Nel corso del giudizio l'Ufficio ha riconosciuto il credito, dopo aver completato l'istruttoria e ricevuto la documentazione richiesta, effettuando il rimborso.
La decisione
La Commissione ha riformato la decisione di primo grado. Ha riconosciuto la spettanza del rimborso IVA, già eseguito dall'Ufficio, dichiarando cessata la materia del contendere su questo punto. Ha però stabilito che gli interessi decorressero non dalla dichiarazione annuale, bensì dal 7 febbraio 2014, data del primo sollecito idoneo ad attivare la procedura di rimborso. La mancata presentazione del modello VR non ha comportato la perdita definitiva del credito, ma ha impedito l'avvio della procedura esecutiva e la maturazione degli interessi prima del sollecito. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
La compilazione del quadro RX della dichiarazione costituisce domanda di rimborso, mentre il modello VR è adempimento necessario per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
La dichiarazione del credito esercita formalmente il diritto al rimborso e impedisce la decadenza, ma il modello VR o un atto equivalente è necessario per rendere il credito esigibile ai fini dell'esecuzione e della decorrenza degli interessi.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
Termine biennale residuale per la presentazione delle domande di rimborso.
Il termine biennale non si applica quando la volontà di ottenere il rimborso risulta già formalmente dalla compilazione del quadro RX della dichiarazione.
Codice civile, art. 1282
Richiamato dalla contribuente in relazione alla debenza degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili, ma non posto dalla Commissione a fondamento della decorrenza anteriore al sollecito.
Cass. civ., sentenza n. 7684/2012
La compilazione del quadro RX4 è manifestazione di volontà di ottenere il rimborso.
La domanda di rimborso e l'attivazione della procedura esecutiva sono momenti distinti: la prima può risultare dalla dichiarazione, mentre la seconda richiede il modello VR o un atto equivalente.
Cass. civ., sentenza n. 9970/2015
L'omessa presentazione del modello VR o di un'espressa domanda impedisce l'inizio della procedura di esecuzione del rimborso e la decorrenza degli interessi.
Cass. civ., sentenza n. 28257/2013
Gli interessi moratori presuppongono certezza, liquidità ed esigibilità del debito principale, oltre a un ritardo colpevole dell'Amministrazione.
Cass. civ., sentenza n. 16957/2015
La mancanza della documentazione giustificativa rende indebito il rimborso.
Il contribuente deve fornire la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza e la spettanza del credito; il ritardo nella produzione può escludere la mora dell'Ufficio.
Massime di principio
- L'indicazione di un credito IVA nella dichiarazione può costituire esercizio formale del diritto al rimborso e impedire la decadenza, ma non necessariamente attiva la procedura materiale di pagamento.
- Per ottenere la decorrenza degli interessi è prudente presentare il modello VR o un'istanza espressa e documentata; in assenza, gli interessi possono decorrere solo dal primo sollecito idoneo ad attivare la procedura.
- La decorrenza degli interessi presuppone che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che il ritardo dell'Amministrazione sia colpevole.
- Se l'Ufficio richiede documentazione per verificare la spettanza del credito, il ritardo imputabile al contribuente può escludere la mora dell'Amministrazione.
- Il mancato modello VR non determina necessariamente la perdita del credito IVA, ma può incidere sull'esigibilità del rimborso e sugli interessi maturati.
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