Sentenza del 07/12/2016 n. 1525 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Non disponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2007-2010, per complessivi 6.760,62 euro. Secondo l'Ufficio, la sentenza aveva erroneamente escluso il presupposto dell'autonoma organizzazione, nonostante il contribuente avesse sostenuto spese per compensi a terzi e per immobili. L'Agenzia contestava inoltre l'insufficienza delle mere dichiarazioni del contribuente, non adeguatamente supportate da documentazione, per dimostrare l'assenza di un'organizzazione autonoma.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole al contribuente. Ha ritenuto che negli anni 2009 e 2010 non fossero stati corrisposti compensi a terzi e che le spese sostenute nel 2007 e 2008, pari rispettivamente a 7.500 euro per servizi fotografici presso cantieri e 1.750 euro per assistenza nella definizione di procedure, non dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Anche le spese relative agli immobili sono state considerate modeste e riferibili a un locale di soli 12 metri quadrati utilizzato come archivio all'interno dell'abitazione. Applicando i principi delle Sezioni Unite della Cassazione, la Commissione ha escluso che il contribuente disponesse di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui non occasionale idoneo a potenziare significativamente l'attività. Le spese di giudizio, pari a 500 euro, sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
L'IRAP richiede, per il lavoro autonomo, la presenza di un'autonoma organizzazione; l'attività svolta personalmente dal contribuente senza un apparato organizzativo significativo non è soggetta all'imposta.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lettera c)
La norma individua tra i soggetti potenzialmente passivi IRAP coloro che esercitano attività di lavoro autonomo, ma l'imposta si applica solo quando ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9541 del 2016
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
La presenza di spese o di collaborazioni non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP. Occorre verificare concretamente se l'organizzazione aggiunga un valore significativo all'attività professionale, considerando natura, quantità e funzione dei beni e del lavoro utilizzato.
Massime di principio
- Un professionista o lavoratore autonomo non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione distinta dalla semplice attività personale.
- L'impiego occasionale di soggetti esterni per specifici servizi, come fotografie, consulenze o assistenza tecnica, non integra necessariamente un'autonoma organizzazione se tali prestazioni non costituiscono un supporto stabile e significativo all'attività principale.
- La presenza di un collaboratore con mansioni di segreteria, generiche o meramente esecutive, entro una soglia minima, non è di per sé sufficiente a far scattare l'IRAP; assume rilievo il contributo effettivo alla produzione del reddito.
- Beni strumentali e locali di modesta entità, proporzionati alle esigenze dell'attività e non eccedenti il minimo indispensabile, normalmente non dimostrano l'esistenza di autonoma organizzazione.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire elementi concreti per dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione, preferibilmente mediante dichiarazioni fiscali, fatture, contratti, documentazione sulle collaborazioni e descrizione delle modalità operative.
- La valutazione è principalmente fattuale e spetta al giudice di merito, che deve esaminare nel complesso le caratteristiche dell'attività, delle spese, dei beni utilizzati e dell'eventuale lavoro altrui.
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