Cassazione Penale, Sentenza n. 31830/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dalla difesa dell'indagato contro l'ordinanza con cui il GIP aveva convalidato il sequestro d'urgenza e disposto il sequestro preventivo della somma di 16.700 euro, ritenendo che l'ordinanza di convalida non fosse autonomamente impugnabile. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Ha sostenuto che il provvedimento del GIP era unico e contestuale e che, comunque, dall'atto di riesame risultava chiaramente la volontà di impugnare il decreto di sequestro preventivo, poiché le doglianze riguardavano esclusivamente i presupposti del sequestro preventivo e non i requisiti di urgenza della convalida. Ha invocato il principio del favor impugnationis e un'interpretazione sostanzialistica dell'impugnazione, nonché il proprio interesse e la propria legittimazione in quanto destinatario del sequestro. Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'atto di impugnazione è un negozio processuale unitario, composto dalla dichiarazione e dai motivi, e che, in applicazione del principio del favor impugnationis, l'erronea indicazione del provvedimento impugnato non determina l'inammissibilità quando, considerando il contenuto complessivo dell'atto, sia comunque individuabile la volontà della parte e il provvedimento effettivamente impugnato. Nel caso concreto, le censure riguardavano l'insussistenza del nesso di pertinenzialità, l'impossibilità di qualificare la somma come profitto del reato, l'insussistenza dei presupposti dell'art. 321 c.p.p. e la sproporzione della somma rispetto al patrimonio dell'indagato; tali doglianze dimostravano che l'istanza era diretta contro il decreto di sequestro preventivo, non contro la sola convalida del sequestro d'urgenza. L'ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, c.p.p.
Richiamato a sostegno dell'interpretazione dell'impugnazione secondo la volontà effettiva della parte e della conversione o qualificazione dell'atto quando il mezzo utilizzato o l'indicazione del provvedimento non corrispondano formalmente a quelli previsti, purché sia individuabile la decisione impugnata.
art. 581 c.p.p.
Disciplina il contenuto dell'atto di impugnazione, che deve contenere unitariamente la dichiarazione e i motivi; le eventuali carenze formali rilevano ai fini dell'inammissibilità solo quando impediscano di individuare il provvedimento impugnato o le ragioni dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La sanzione di inammissibilità per inosservanza dell'art. 581 c.p.p. deve essere applicata nel contesto del complessivo favor impugnationis e non per meri errori formali privi di concreta incidenza sull'identificazione dell'atto impugnato.
art. 321, comma 3, c.p.p.
Riguarda i requisiti di urgenza per l'operatività del sequestro preventivo disposto d'urgenza; la Corte ha distinto tali profili da quelli propri del decreto di sequestro preventivo, oggetto effettivo delle censure difensive.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Individuato quale disposizione in base alla quale il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Ragusa per il nuovo giudizio sul riesame.
art. 81, comma 2, c.p.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 648 c.p.
Massime di principio
- Nel processo penale l'impugnazione costituisce un atto unitario, nel quale dichiarazione e motivi concorrono a manifestare la volontà di impugnare e le ragioni della censura.
- In applicazione del principio del favor impugnationis, l'omessa o erronea indicazione degli estremi del provvedimento impugnato non determina di per sé l'inammissibilità, quando dal contenuto complessivo dell'atto sia concretamente individuabile la decisione oggetto di gravame.
- L'erronea qualificazione formale del provvedimento impugnato non comporta l'inammissibilità della richiesta di riesame se i motivi dedotti evidenziano senza incertezza che la parte intende contestare un diverso provvedimento, in particolare quando le censure riguardano i presupposti sostanziali del sequestro preventivo e non quelli della convalida del sequestro d'urgenza.
- La verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione deve privilegiare la volontà effettiva della parte e la concreta possibilità di individuare l'atto impugnato, evitando che meri errori formali prevalgano sul contenuto sostanziale dell'impugnazione.
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