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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01677/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza relativa ai periodi d’imposta 2009 e 2010, l’amministrazione finanziaria emise un avviso di accertamento nei confronti della società, recuperando maggiori IRAP, IRES e IVA e irrogando sanzioni. La pretesa si fondava sul rilievo di costi ritenuti non inerenti e non di competenza, oltre che sull’indebita detrazione dell’IVA relativa ad alcune fatture passive. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale accolse l’appello, ritenendo deducibili i costi in quanto riferiti a una diversa società che curava amministrazione e contabilità della contribuente, priva di una struttura contabile interna. L’Agenzia ricorse per cassazione deducendo nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la copia notificata della sentenza d’appello fosse priva di una pagina della motivazione, con conseguente impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e superamento della soglia del minimo costituzionale di motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha accertato che la copia autentica della sentenza d’appello, quella rilevante ai fini del giudizio di legittimità, risultava priva della pagina 2, contenente la gran parte della motivazione. Ha osservato che, pur potendo in astratto una motivazione ritenersi sufficiente anche se vi siano irregolarità nella numerazione o manchi una pagina, ciò vale solo quando il testo residuo consenta comunque di desumere con chiarezza le ragioni della decisione. Nel caso concreto, invece, la sentenza della CTR non consentiva di individuare gli argomenti decisivi sulla deducibilità dei costi e sull’IVA, con conseguente assoluta omissione di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato come base del beneficio della riduzione della sanzione già definito dalla contribuente; non oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 61 del medesimo decreto e all’art. 132 c.p.c. a sostegno della censura di nullità per motivazione mancante

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma processuale tributaria sulla motivazione della decisione in appello

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione deve illustrare con chiarezza il percorso logico-giuridico della decisione; la totale omissione di una parte essenziale della motivazione integra nullità della sentenza

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio dedotto per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo come oggetto di decisione, ma la controversia riguarda la deducibilità di costi e la prova dell’inerenza; tuttavia non emerge una statuizione specifica su tale norma

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando la mancanza di una pagina del provvedimento impedisca di ricostruire il nucleo argomentativo decisivo della decisione, non essendo sufficiente un testo parziale che non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La correttezza formale della numerazione delle pagine non è decisiva: ciò che conta è che dal testo della sentenza sia comunque desumibile la ragione della decisione; se il contenuto residuo non consente tale ricostruzione, la motivazione è inesistente o meramente apparente.
  • In sede di legittimità, il controllo sul rispetto del minimo costituzionale di motivazione è superato quando la decisione impugnata ometta del tutto gli argomenti necessari su questioni decisive poste a base della statuizione.
  • Quando l’appello viene accolto su una questione fiscale che involge più profili della pretesa impositiva, il giudice deve motivare su tutti gli aspetti decisivi devoluti; l’omissione anche di uno di essi, se essenziale, comporta nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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