Cassazione Penale, Sentenza n. 33136/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per difetto di correlazione tra accusa e decisione rispetto ai capi 1), 2) e 7): in primo grado l'imputato era stato contestato come amministratore di fatto delle società fallite ma condannato come concorrente esterno (fatto diverso), con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p. Inoltre censura del dispositivo relativo al capo 7 (presunta discordanza tra motivazione e lett. b/c). Sostiene altresì che la rilevata eccezione non è stata assorbita dalla rinuncia prevista dall'art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: l'eventuale nullità per violazione del principio di correlazione è una nullità a regime intermedio che doveva essere dedotta fino alla deliberazione in grado d'appello e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione; inoltre il ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rinunciato ai motivi di appello che investivano tale nullità, con conseguente sanatoria. È stata ritenuta inefficace la dichiarazione di adesione all'astensione delle associazioni forensi per mancata tempestiva istanza di trattazione orale. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Per effetto dell'inammissibilità non è stato pronunciato nulla sulla richiesta di correzione materiale del dispositivo.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rinuncia e l'accordo sulla pena con il Pubblico Ministero; la Corte ha rilevato che Musso ha rinunciato ad altri motivi di impugnazione ai sensi di tale disposizione, con efficacia di preclusione su alcune censure.
art. 522 cod. pen.
Richiamata in relazione alla nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che la nullità di questo tipo sia a regime intermedio e debba essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza in grado d'appello.
art. 216 r.d. n. 267 del 1942
Norma richiamata nella sentenza di merito come disciplina delle pene accessorie fallimentari; la Corte d'appello aveva ridotto tali pene in sede di accordo sulla pena.
art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Principio sulla sanatoria delle nullità quando la parte interessata abbia rinunciato espressamente ad eccepirle; applicato per affermare che la rinuncia prevista ha sanato la nullità avanzata.
art. 130, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che limita l'intervento della Corte di cassazione in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha richiamato che, per tale motivo, non poteva provvedere sulla istanza di correzione delle sentenze di merito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che abilita la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamata nella valutazione dell'inefficacia dell'adesione all'astensione: norme emergenziali Covid-19 che stabiliscono termini per le conclusioni e la trattazione cartolare in Cassazione; la Corte ha ritenuto che la richiesta di rinvio per adesione pervenuta oltre i termini non consente il differimento dell'udienza.
Massime di principio
- La censura per difetto di correlazione tra accusa e sentenza costituisce una nullità a regime intermedio: va proposta tempestivamente e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
- La rinuncia espressa ai motivi di appello (es. ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.) può sanare nullità che sarebbero altrimenti deducibili; chi rinuncia perde la possibilità di farle valere nei gradi successivi.
- Le richieste di rinvio per adesione ad astensioni forensi devono essere presentate nei termini previsti; l'assenza di istanza tempestiva può comportare l'inefficacia dell'adesione e la trattazione cartolare della causa.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per correggere il dispositivo o esaminare le censure non valideamente proposte.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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