Cassazione Penale, Ordinanza n. 07960/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per il fatto di cui agli artt. 110 e 624-bis c.p. I motivi dedotti erano due: in primo luogo, si contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il reato sarebbe stato solo tentato e non consumato; in secondo luogo, si censurava il mancato esclusione dell'aggravante della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché dalla ricostruzione del fatto risultava che l'imputata aveva avuto, sia pure per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, elemento sufficiente a integrare la consumazione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile in cassazione perché riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica delle relative argomentazioni.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Il fatto integra il reato consumato quando l'agente consegue, anche solo per un breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
art. 110 c.p.
La contestazione richiamava il concorso di persone nel reato, senza che nella decisione emergano specifiche questioni interpretative ulteriori su tale norma.
recidiva
La doglianza sul mancato esonero dalla recidiva non è scrutinabile in cassazione se si limita a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza una specifica confutazione delle relative ragioni.
Massime di principio
- Nel delitto di furto in abitazione o con strappo, la consumazione si realizza quando l'agente consegue la disponibilità autonoma, effettiva e anche solo momentanea della cosa sottratta; non è necessario il mantenimento prolungato del possesso.
- È manifestamente infondata la censura che qualifica come tentato un furto già consumato, se la motivazione di merito accerta il passaggio della refurtiva nella sfera di disponibilità dell'agente.
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitano a riprodurre doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione sulla recidiva deve essere sorretta da una critica puntuale delle argomentazioni del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
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