Risposta n. 91 del 4/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, l 2711operazione non e8 abusiva perch e9 non realizza un vantaggio fiscale indebito, ha sostanza economica, rispetta le norme fiscali e serve a separare la gestione del patrimonio immobiliare tra due compagini familiari con differenti esigenze gestionali.
Valutazione anti-abuso di una scissione parziale asimmetrica di società semplice finalizzata alla divisione del patrimonio immobiliare tra due nuclei familiari.
Il quesito
La società semplice istante chiede se la scissione parziale asimmetrica, con costituzione di una nuova società semplice e attribuzione delle partecipazioni a due soci di un gruppo familiare mentre gli altri tre soci restano nella scissa, integri un abuso del diritto ai sensi dell 2110-bis della legge n. 212/2000, anche considerando i ristori in denaro previsti tra i soci e il regime fiscale delle assegnazioni e del concambio.
Il parere dell’Agenzia
L 27Agenzia delle Entrate ritiene che la scissione non configuri un 27operazione abusiva ai sensi dell 2710-bis, non emergendo un vantaggio fiscale indebito. Riconosce la fisiologicità dell 27operazione per risolvere le divergenze gestionali tra i due gruppi familiari, chiarisce che per le societ e0 semplici non si applica la neutralit e0 fiscale dell 27173 TUIR, conferma la rilevanza impositiva dei ristori, indica i valori fiscali da assumere in capo a beneficiaria e soci e conferma l 27assoggettamento a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro.
Valutazione anti-abuso di una scissione parziale asimmetrica di società semplice
L�27interpello riguarda una scissione parziale asimmetrica di una società semplice immobiliare, posta in essere per separare la gestione di un patrimonio composto da più unità immobiliari tra due distinti nuclei familiari. L�27Agenzia delle Entrate esamina la fattispecie ai fini dell�2710-bis della legge n. 212/2000 e chiarisce anche i principali effetti fiscali dell�27operazione.
Fattispecie rappresentata
La società ALFA Società Semplice è composta da cinque soci persone fisiche, ciascuno titolare del 20% del capitale sociale. La società è proprietaria di diverse unità immobiliari, ad uso abitativo e commerciale, alcune locate e altre libere, e ha come oggetto esclusivo la gestione degli immobili di proprietà sociale per la ripartizione dell�27utile tra i soci.
Nel 2016 ALFA aveva già effettuato la trasformazione agevolata da società a responsabilità limitata a società semplice ai sensi dell�271 articolo 1, commi 115-120, della legge n. 208/2015.
Dalla documentazione prodotta emerge che i soci intendono procedere a una scissione parziale asimmetrica perché sussistono divergenze sulla gestione del patrimonio, in particolare sulla manutenzione e sull�27allocazione degli immobili. I cinque soci appartengono a due diverse compagini familiari e l�27obiettivo è creare due società semplici distinte, in modo che ciascun gruppo familiare controlli una società separata e possa gestire più agevolmente il rispettivo compendio immobiliare.
L�27operazione prevede:
- la costituzione di una nuova società semplice beneficiaria;
- l�27attribuzione delle quote della beneficiaria esclusivamente a due soci appartenenti a un nucleo familiare;
- la permanenza nella società scissa degli altri tre soci, appartenenti all�27altro nucleo familiare.
Nel progetto di scissione viene indicato che il rapporto di cambio sarà congruo e non determinerà arricchimenti o impoverimenti tra i soci. Tuttavia, sono previsti ristori tra i soci per circa euro 13.500, che saranno tassati in capo ai percettori secondo la normativa vigente.
Quesito posto all�27Agenzia
La società istante chiede se la scissione parziale asimmetrica descritta integri o meno un abuso del diritto ai fini delle imposte dirette e indirette ai sensi dell�2710-bis della legge n. 212/2000.
In particolare, la contribuente sostiene che l�27operazione:
- non è finalizzata a conseguire un vantaggio fiscale indebito;
- rispetta formalmente le norme fiscali;
- non è priva di sostanza economica, perché consente la divisione della società tra due gruppi familiari;
- non viola disposizioni di legge o divieti dell�27ordinamento tributario.
Normativa e prassi richiamate
L�27Agenzia richiama, tra l�27altro:
- l�2710-bis della legge n. 212/2000 in tema di abuso del diritto;
- l�272249 c.c., sulla società semplice e sull�27esercizio di attività economiche non commerciali;
- l�272195 c.c., che individua le attività commerciali precluse alla società semplice;
- l�272255 del TUIR, in tema di reddito d�27impresa;
- l�27173 TUIR, sulla neutralità fiscale delle scissioni;
- l�27174 TUIR, che estende le disposizioni delle fusioni e scissioni anche a enti diversi dalle società;
- l�2726 del TUIR, in tema di categorie reddituali e determinazione del reddito complessivo;
- l�2725 del TUIR, sull�27imputazione per trasparenza dei redditi dei soggetti trasparenti;
- l�2767 del TUIR, sui redditi diversi;
- l�274 del TUR, per l�27imposta di registro in misura fissa sulle scissioni;
- l�274 della Tariffa allegata al TUIC e l�2710, comma 2, dello stesso testo unico, per imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
Richiama inoltre la circolare n. 9/E del 1 aprile 2016, che indica i contenuti minimi delle istanze anti-abuso, e la risoluzione n. 102/E del 9 aprile 2009, secondo cui la disciplina fiscale delle operazioni straordinarie è costruita sul presupposto di soggetti che producono reddito d�27impresa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l�27istante, la scissione è giustificata da ragioni organizzative e gestionali, poiché i due gruppi familiari hanno posizioni differenti sulla conduzione del patrimonio immobiliare.
La società sottolinea che non vi è intenzione di cedere le quote sociali né della scissa né della beneficiaria e che l�27obiettivo è continuare a gestire il patrimonio in modo condiviso, ma su due compendi separati. Per questo motivo, l�27operazione non realizzerebbe un vantaggio fiscale indebito e non dovrebbe essere qualificata come abusiva.
Valutazione dell�27Agenzia sulla natura abusiva dell�27operazione
L�27Agenzia delle Entrate conclude che la scissione parziale non proporzionale in esame non costituisce un�27operazione abusiva, perché non consente il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.
L�27Ufficio osserva che l�27operazione consente ai due gruppi familiari di proseguire la gestione degli immobili secondo i rispettivi orientamenti, superando le divergenze interne alla compagine sociale. Per questo motivo la scissione appare come un�27operazione fisiologica e non in contrasto con la ratio delle norme tributarie o con i principi dell�27ordinamento.
Profili civilistici e fiscali della società semplice
L�27Agenzia ricorda che la società semplice è la forma societaria elementare per attività economiche lucrative non commerciali e non può svolgere attività di cui all�272195 c.c. né produrre reddito d�27impresa ai sensi dell�2755 TUIR.
Evidenzia poi che la riforma del diritto societario ha esteso anche alle società semplici la disciplina civilistica della fusione e, per richiamo, della scissione, consentendo tali operazioni anche tra soggetti non commerciali.
Tuttavia, sul piano fiscale, la neutralità prevista dall�27173 TUIR si fonda sul presupposto che i soggetti coinvolti producano reddito d�27impresa, presupposto che non ricorre nel caso della società semplice. Di conseguenza, l�27Agenzia afferma che le disposizioni dell�27173 TUIR non sono applicabili alla scissione di una società semplice in favore di un�27altra società semplice.
Effetti fiscali dell�27operazione
Pur rilevando che la scissione comporta, di fatto, un trasferimento di beni dalla scissa alla beneficiaria, l�27Agenzia afferma che tale effetto non trova una disciplina fiscale specifica riferibile alla società semplice e, quindi, è irrilevante sotto il profilo esaminato.
In relazione al concambio delle partecipazioni, l�27Ufficio precisa che, se sono previsti ristori in denaro o in natura tra i soci, tali ristori assumono rilevanza impositiva, come già sostenuto dall�27istante.
Per evitare salti d�27imposta, viene inoltre chiarito che:
- la società beneficiaria assume come valore fiscale degli asset ricevuti il valore fiscalmente riconosciuto che essi avevano in capo alla scindenda prima della scissione;
- ciascun socio della beneficiaria assume come valore fiscale della partecipazione concambiata il valore fiscalmente riconosciuto della quota detenuta prima della scissione.
Imposte indirette
L�27Agenzia ritiene che, anche ai fini dell�27imposta di registro, la scissione asimmetrica descritta non realizzi un vantaggio fiscale indebito, per le stesse ragioni già esposte in relazione alla finalità organizzativa dell�27operazione.
Conferma inoltre che l�27atto di scissione è soggetto a registrazione ai sensi dell�274, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, con applicazione dell�27imposta di registro in misura fissa pari a euro 200.
Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l�27Agenzia richiama l�274 della Tariffa allegata al TUIC e l�2710, comma 2, dello stesso testo unico, precisando che gli atti di fusione o scissione di società di qualunque tipo scontano entrambe le imposte in misura fissa di euro 200.
Conclusioni operative
Il parere è reso sulla base dei soli elementi forniti nell�27istanza, assunti come veritieri e concretamente attuati, e non riguarda la precedente operazione di trasformazione agevolata del 2016.
Resta inoltre fermo il potere dell�27Amministrazione finanziaria di effettuare controlli ai sensi dell�2710-bis della legge n. 212/2000 qualora, in presenza di atti o fatti ulteriori non rappresentati, emerga un diverso disegno abusivo.
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