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Interpello

Risposta n. 96 del 5/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene corretto incassare con carta di credito, emettere contestualmente ricevuta fiscale e compilare il registro dei corrispettivi giornalieri.

Servizi elettronici (TTE) e obblighi di fatturazione/certificazione dei corrispettivi

Il quesito

La società chiede se, per i servizi resi online a privati e pagati con carta di credito, possa sostituire l’emissione giornaliera della fattura con una ricevuta fiscale inviata via e-mail al momento dell’incasso, annotando poi i corrispettivi sul registro giornaliero.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che i servizi descritti rientrino tra i servizi elettronici esclusi dagli obblighi di certificazione: non è obbligatoria né la fattura, salvo richiesta del cliente o casi di soggetto passivo, né scontrino/ricevuta fiscale. Se si vuole comunque consegnare una copia della ricevuta, questa può essere inviata via e-mail solo come copia informatica di un documento analogico conforme alla normativa digitale; per clienti UE consumatori, in alternativa, può applicarsi il MOSS, mentre per privati extra-UE le prestazioni non sono territorialmente rilevanti in Italia.

Servizi elettronici e documentazione fiscale delle prestazioni online

L’interpello riguarda una società che svolge attività tramite internet e propone servizi riconducibili al commercio elettronico. Il tema centrale è la documentazione fiscale delle prestazioni rese a clienti persone fisiche, con particolare attenzione alla possibilità di sostituire la fattura giornaliera con una ricevuta fiscale trasmessa per e-mail.

Contesto e attività svolte dalla società

L’istante opera in più ambiti collegati alla rete, tra cui:

  • progettazione e realizzazione di portali per la gestione di spostamenti e attività turistiche, ricreative, ludiche e sportive;
  • promozione e realizzazione di eventi e siti di natura turistica, culturale e ricreativa, nonché organizzazione e gestione di spazi turistici e ricreativi;
  • realizzazione di siti, applicazioni, portali, radio, tv, web tv, iptv, mobile tv, giornali e periodici.

Nel caso concreto, la società fattura tre servizi principali:

  • "Instagram Collaboration", cioè gestione di profili Instagram per finalità di marketing;
  • "#Hashtag la guida definitiva", e-book per migliorare la pubblicazione dei post su Instagram;
  • "IG Likes", servizio accessorio riservato a profili con almeno 10.000 followers per aumentare likes e visibilità dei post.

I servizi sono resi prevalentemente a persone fisiche e vengono pagati con carta di credito, con accredito su conto corrente intestato alla società; alla data di incasso la società emette fattura. Poiché l’emissione quotidiana delle fatture comporta un rilevante onere amministrativo, l’istante chiede se sia possibile, salvo richiesta espressa del cliente, emettere al momento dell’incasso una ricevuta contenente i dati obbligatori e inviarla via e-mail, annotando poi giornalmente l’ammontare delle ricevute sul registro dei corrispettivi.

Quesito posto all’Agenzia

Il quesito è se, per i servizi elettronici resi e pagati contestualmente, la società possa:

  • evitare l’emissione della fattura giornaliera;
  • emettere in sua sostituzione una ricevuta fiscale al momento del pagamento;
  • trasmettere tale ricevuta al cliente via e-mail;
  • annotare i relativi importi nel registro dei corrispettivi.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante ritiene legittimo il seguente comportamento:

  • incasso mediante carta di credito;
  • emissione contestuale di ricevuta fiscale;
  • compilazione del foglio dei corrispettivi giornalieri.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo in vigore dal 1° gennaio 2015, a seguito del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, di recepimento della direttiva 2008/8/CE.

Vengono richiamati in particolare:

  • l’articolo 7-sexies del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando rese a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia;
  • l’articolo 22 del DPR n. 633/1972, che esclude l’obbligo di fattura per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, salvo richiesta del cliente entro il momento di effettuazione dell’operazione;
  • l’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2015 e il D.M. 27 ottobre 2015, che esonerano dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni TTE rese a committenti non professionali;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che definisce i servizi elettronici includendo, tra gli altri, la fornitura di prodotti digitali, i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica e taluni servizi elencati nell’allegato I;
  • la circolare n. 22/E del 26 maggio 2016, richiamata per chiarire le difficoltà operative connesse alla fatturazione dei servizi elettronici;
  • il D.M. 30 marzo 1992, sulle caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale;
  • il Codice dell’Amministrazione Digitale, in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera i-ter), e il D.M. 17 giugno 2014 sulla riproduzione e conservazione dei documenti informatici.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che, in base ai servizi descritti dall’istante, le prestazioni rese rientrano tra i servizi elettronici e, quindi, tra le operazioni escluse dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Ne consegue che:

  • non sussiste obbligo di emissione della fattura, salvo richiesta del committente che agisca al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure se il cliente è soggetto passivo d’imposta;
  • non sussiste neppure obbligo di emettere scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

L’Agenzia precisa inoltre che, qualora si voglia comunque documentare l’operazione mediante ricevuta fiscale, il documento deve rispettare i requisiti previsti dal D.M. 30 marzo 1992, tra cui:

  • uso di stampati sostanzialmente conformi ai modelli allegati al decreto;
  • numerazione progressiva prestampata;
  • predisposizione da parte di tipografie autorizzate.

Tali caratteristiche non consentono una emissione elettronica del documento fiscale in senso proprio. Tuttavia, la consegna della copia del documento, richiesta contestualmente al pagamento dall’articolo 1 del D.M. 30 marzo 1992, può avvenire via e-mail se la copia è una riproduzione informatica di un documento analogico realizzata nel rispetto del CAD e del D.M. 17 giugno 2014.

Parere finale dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia esprime parere favorevole sulla non obbligatorietà della fattura e sulla non soggezione dei servizi indicati agli obblighi di certificazione dei corrispettivi, in quanto trattasi di servizi elettronici TTE resi a consumatori finali.

Precisa però che l’eventuale invio via e-mail riguarda soltanto la copia informatica di un documento analogico validamente formato, non la “emissione elettronica” della ricevuta fiscale.

Profili territoriali e MOSS

Le indicazioni fornite valgono per rapporti con soggetti residenti o stabiliti in Italia, come emerge dall’istanza.

Se invece i clienti fossero privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, la società può valutare l’utilizzo del Mini One Stop Shop (MOSS) ai sensi del D.Lgs. n. 42/2015 e degli articoli 74-quinquies e seguenti del DPR n. 633/1972.

Per contro, le prestazioni di servizi TTE rese a privati consumatori residenti fuori dall’Unione europea non sono territorialmente rilevanti in Italia.

Conclusioni operative

In sintesi, per i servizi descritti:

  • non è obbligatoria la fattura, salvo richiesta o casi particolari;
  • non è dovuta ricevuta o scontrino fiscale;
  • l’eventuale documentazione tramite ricevuta fiscale deve rispettare le regole formali del D.M. 30 marzo 1992;
  • la copia del documento può essere inviata via e-mail se conforme alla disciplina sui documenti informatici;
  • per clienti UE consumatori è possibile, in alternativa, il MOSS.

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